1. EVOLUZIONE DEL MERCATO DISCOGRAFICO
2.3. IL DIRITTO D'AUTORE IN ITALIA
2.3.6. La Direttiva Barnier
A mettere in discussione l'art.180 e quindi il monopolio legale in Italia è intervenuta la, già citata, Direttiva Europea 2014/26/UE99 comunemente chiamata Direttiva Barnier, dal nome del suo promotore Michel Barnier. Gli obiettivi principali di tale direttiva sono sostanzialmente due: prima di tutto migliorare l'efficienza degli organismi di gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi e in secondo luogo quello di creare un mercato unico digitale europeo di tali diritti sulle opere fruibili online e disciplinare gli accordi da prendere con le piattaforme che offrono servizi di musica sul web.
Per quanto riguarda il primo obiettivo, si possono citare alcuni articoli che prevedono una maggiore partecipazione da parte degli aventi diritti alla gestione della società, un'intensificazione dei controlli sui confitti di interessi e nuovi obblighi in capo a tali organismi. In particolare l'art. 15, per esempio, stabilisce espressamente che:
“Gli Stati membri garantiscono che un organismo di gestione collettiva, fatte salve le
spese di gestione, non proceda a detrazioni dai proventi dei diritti che gestisce in base a un accordo di rappresentanza o da eventuali introiti provenienti dall’investimento dei proventi di quei diritti, a meno che un altro organismo di gestione collettiva che è parte dell’accordo di rappresentanza non acconsenta espressamente a tali detrazioni.
Gli organismi di gestione collettiva distribuiscono e pagano regolarmente, diligentemente e accuratamente gli importi dovuti ad altri organismi di gestione collettiva.
L’organismo di gestione collettiva procede alla distribuzione e ai pagamenti all’altro organismo di gestione collettiva quanto prima e non oltre nove mesi a decorrere dalla fine dell’esercizio finanziario nel corso del quale sono stati riscossi i proventi dei diritti(...).
L’altro organismo di gestione collettiva o, se ha membri che sono entità che rappresentano titolari dei diritti, tali membri procedono alla distribuzione e ai pagamenti degli importi dovuti ai titolari dei diritti quanto prima e non oltre 6 mesi a decorrere dal 98 https://www.rockit.it/intervista/alternativa-alla-siae-soundreef
ricevimento di tali importi (…).”
Possiamo citare anche l'art.19 che disciplina i meccanismi di controllo e trasparenza sui bilanci mediante la pubblicazione sui siti web delle collecting society le seguenti informazioni:
“a) i proventi dei diritti attribuiti, gli importi pagati dagli organismi di gestione
collettiva per ciascuna categoria di diritti gestiti e per tipo di utilizzo per i diritti che gestiscono nel quadro dell’accordo di rappresentanza, ed eventuali proventi dei diritti attribuiti non ancora pagati per qualsiasi periodo;
b) detrazioni applicate a titolo di spese di gestione;
c) le detrazioni applicate a titolo diverso dalle spese di gestione a norma dell’articolo 15;
d) le informazioni sulle licenze concesse o rifiutate in relazione alle opere e agli altri materiali protetti oggetto dell’accordo di rappresentanza;
e) le decisioni adottate dall’assemblea generale dei membri nella misura in cui tali decisioni sono pertinenti in relazione alla gestione dei diritti nel quadro dell’accordo di rappresentanza.”
Per quanto riguarda, invece, il secondo obiettivo, questo è esplicato nel Titolo III della Direttiva Barnier, che, infatti, disciplina la concessione di licenze multi-territoriali. In particolare si cerca di semplificare i processi di licensing per permettere ai servizi che offrono musica online di operare con più facilità sul territorio europeo. A questo scopo la Direttiva fa in modo che tali piattaforme non siano più costrette ad interagire singolarmente con l'elevato numero di organismi di gestione collettiva presenti in Europa, ma piuttosto far sì che queste possano rivolgersi ad un unico intermediario per ottenere licenze che abbiano valenza in tutta Europa. In questa maniera si prevede che le varie società dei diritti possano stipulare accordi di rappresentanza reciproca relativi ai diritti sulle opere messe online del proprio repertorio, così da consentire la concessione di queste licenze multi-territoriali.
Ma al centro della discussione in tema di diritto d'autore in Italia sono stati in particolare tre disposizioni disciplinate dalla Direttiva: il Considerando numero 15, il Considerando numero 19 e l'art. 5 comma 2. Il primo prevede che:
“I titolari dei diritti dovrebbero essere liberi di poter affidare la gestione dei propri
dagli organismi di gestione collettiva, tra le altre cose perché non sono detenute o controllate dai titolari dei diritti.”
Le entità di gestione indipendenti citati sono proprio le realtà come Soundreef, cioè società con scopo di lucro non gestite dai titolari dei diritti ma da dirigenti e amministratori tradizionali.
Il secondo Considerando, invece, cita non gli enti di gestione indipendente bensì degli organismi di gestione collettiva, ovvero, nel nostro caso, la SIAE:
“I servizi di gestione collettiva di diritti d’autore e di diritti connessi dovrebbero
consentire a un titolare dei diritti di poter scegliere liberamente l’organismo di gestione collettiva cui affidare la gestione dei suoi diritti, sia che si tratti di diritti di comunicazione al pubblico o di riproduzione, o di categorie di diritti legati a forme di sfruttamento quali la trasmissione radiotelevisiva, la riproduzione in sala o la riproduzione destinata alla distribuzione online (...)”
Ed inoltre interviene anche l'art. 5 comma 2:
“i titolari dei diritti hanno il diritto di autorizzare un organismo di gestione
collettiva di loro scelta a gestire i diritti, le categorie di diritti o i tipi di opere e altri materiali protetti di loro scelta, per i territori di loro scelta, indipendentemente dallo Stato membro di nazionalità, di residenza o di stabilimento dell’organismo di gestione collettiva o del titolare dei diritti. (...)”
Queste tre disposizioni attribuiscono agli aventi diritto la possibilità di scegliere di aderire a qualsivoglia società di gestione dei diritti d'autore. Questo, quindi, farebbe presupporre l'abolizione del monopolio SIAE in Italia e la possibilità di instaurare una vera e propria concorrenza con Soundreef che infatti comincia a registrare dei traguardi rilevanti. Attualmente la società vanta un roster di più di novemila autori italiani100 (il 12% degli iscritti SIAE) tra i quali può annoverare alcuni importanti nomi: Fedez, Gigi D'Alessio, Noyz Narcos, Mastafive, Nesli.
Comincia, quindi, in Parlamento una accesa discussione sull'effettivo recepimento della Direttiva Barnier che dovrebbe essere adottata da tutti gli Stati membri entro il 10 Aprile 2016. C'è chi ritiene che la Direttiva Barnier non esplicita direttamente l'abolizione del monopolio quanto piuttosto, in merito anche alle licenze multi-territoriali, auspica un
accentramento delle collectings europee non una frammentazione che invece si avrebbe con la liberalizzazione. Il Parlamento Europeo ha anche chiarito che la Direttiva sia compatibile con l'esclusiva e che questa non preclude lo sviluppo del mercato. Si sostiene, inoltre, che qualora si abolisse il monopolio legale, in qualunque caso le società più piccole di gestione dei diritti come Soundreef non potrebbero prendere accordi con colossi come Spotify con la conseguenza che le varie realtà italiane che si verrebbero a creare e che si spartirebbero il mercato, finirebbero con l'indebolirsi e col rimanere indietro rispetto alle altre grandi
collectings europee. Inoltre, la Direttiva Barnier non può abolire il monopolio italiano, bensì
solo una legge dello Stato potrà eventualmente abrogare l'art. 180 sull'esclusiva SIAE.
Altri, invece, sostengono che una liberalizzazione del mercato dei diritti d'autore sarebbe positiva per la competitività e che quindi spingerebbe le aziende, SIAE in primis, ad un miglioramento continuo per cercare di rimanere leader del settore. In più, la Direttiva Barnier, in ogni caso, prevede la possibilità di iscriversi ad altre società di collectings europee anche non operanti nello Stato membro di provenienza, con la conseguenza che si impedirebbe in Italia un'opportunità di business che possono, quindi, sfruttare gli altri Paesi europei.
Nella discussione della legge di recepimento della Direttiva (DDL 2345101), il Ministro dei Beni culturali, Dario Franceschini ha optato per l'interpretazione restrittiva cioè quella che vede la possibilità di affidare i propri diritti d'autore ad operatori internazionali ma lasciando la facoltà a ciascuno Stato di scegliere come gestire il proprio mercato interno. Nel disegno di legge si disciplina, piuttosto, una riforma generale della SIAE in modo da garantirne una maggiore efficienza e trasparenza, come effettivamente chiesto dalla Direttiva Barnier102.
Sono poi intervenuti una serie di emendamenti firmati da deputati provenienti da diversi partiti politici che invece sostenevano la liberalizzazione del mercato delle collectings. Ed è intervenuto anche il parere dell'Antitrust che si è espresso a favore dell'abolizione del monopolio in quanto: “il nucleo della Direttiva è costituito dalla libertà di scelta. In virtù di tale principio è riconosciuto ai titolari dei diritti la facoltà di individuare un organismo di gestione collettiva <(…) indipendentemente dallo Stato membro di nazionalità, di residenza o di stabilimento dell’organismo di gestione collettiva o del titolare dei diritti (…)>. Il valore e
101 http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/00971937.pdf 102 http://www.repubblica.it/economia/2016/04/13/news/siae-137518787/
la ratio stessa dell’impianto normativo europeo risultano gravemente compromessi dalla presenza, all’interno dell’ordinamento nazionale, di una disposizione ormai isolata nel panorama degli ordinamenti degli Stati membri, che attribuisce ad un solo soggetto (SIAE) la riserva dell’attività di intermediazione dei diritti d’autore (…). L’Autorità rileva che in un contesto economico caratterizzato da profondi cambiamenti tecnologici la mancata apertura del mercato nazionale della gestione dei diritti limita la libertà d’iniziativa economica degli operatori e la libertà di scelta degli utilizzatori”103.
Nonostante questo, il 28 Luglio 2016 il Senato ha approvato la legge delega con 141 sì, 35 no e 42 astenuti104. Questo significa che attualmente il monopolio legale resta la forma di mercato prevista per il diritto d'autore in Italia, disciplinando, però una riforma radicale in tema di efficienza e trasparenza della SIAE. A questo punto la palla è passata al Governo che ha definitivamente recepito la Direttiva Barnier con l'approvazione del Decreto Legislativo in data 3 Marzo 2017. Il punto saliente che sancisce il mantenimento del monopolio è l'art.4 comma 2:
“I titolari dei diritti possono affidare ad un organismo di gestione collettiva o ad
un’entità di gestione indipendente di loro scelta la gestione dei loro diritti, delle relative categorie o dei tipi di opere e degli altri materiali protetti per i territori da essi indicati, indipendentemente dallo Stato dell'Unione europea di nazionalità, di residenza o di stabilimento dell’organismo di gestione collettiva, dell’entità di gestione indipendente o del titolare dei diritti, fatto salvo quanto disposto dall’articolo 180, della legge 22 aprile 1941, n. 633, in riferimento all’attività di intermediazione di diritti d’autore”.
Questo significa che i titolari possono liberamente decidere di affidare la gestione dei propri diritti ad una qualunque collecting residente in un Paese dell'Unione Europea. Se scelgono l'Italia, però, devono necessariamente affidarsi alla SIAE, secondo, appunto, quanto previsto dall'art.180 della legge 633/1941. Soundreef, quindi, potrà continuare ad operare mantenendo la propria residenza all'estero.
103 http://www.agcm.it/component/joomdoc/allegati-news/AS1281.pdf/download.html 104 http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/Ddliter/46790.htm