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La Società Italiana degli Autori ed Editori

1. EVOLUZIONE DEL MERCATO DISCOGRAFICO

2.3. IL DIRITTO D'AUTORE IN ITALIA

2.3.3. La Società Italiana degli Autori ed Editori

Il Titolo III (“Disposizioni comuni”), capo I disciplina i “Registri di pubblicità e deposito delle opere” e appunto fornisce le regole per la registrazione delle opere dell'ingegno protette. È utile citare a questo proposito l'art.103:

“È istituito presso il Ministero della cultura popolare un registro pubblico generale

delle opere protette ai sensi di questa legge.

La Società italiana degli autori ed editori (SIAE) cura la tenuta di un registro pubblico speciale per le opere cinematografiche e le opere audiovisive. (...)

In detti registri sono registrate le opere soggette all'obbligo del deposito con la indicazione del nome dell'autore, del produttore, della data della pubblicazione e con le altre indicazioni stabilite dal regolamento. (…)

La registrazione fa fede, sino a prova contraria, della esistenza dell'opera e del fatto della sua pubblicazione. Gli autori e i produttori indicati nel registro sono reputati, sino a prova contraria, autori o produttori delle opere che sono loro attribuite.(...)”

L'art. 103 introduce la Società Italiana degli Autori ed Editori, comunemente denominata SIAE, ma è nel Titolo V (“Enti di diritto pubblico per la protezione e l'esercizio dei diritti d'autore”) che vengono approfondite le funzioni di questo ente. L'articolo di riferimento è il 180 che così recita:

“L'attività di intermediario, comunque attuata, sotto ogni forma diretta o indiretta di

intervento, mediazione, mandato, rappresentanza ed anche di cessione per l'esercizio dei diritti di rappresentazione, di esecuzione, di recitazione, di radiodiffusione ivi compresa la comunicazione al pubblico via satellite e di riproduzione meccanica e cinematografica di opere tutelate, è riservata in via esclusiva alla Società italiana degli autori ed editori (SIAE)

Tale attività è esercitata per effettuare:

1. la concessione, per conto e nell'interesse degli aventi diritto, di licenze e autorizzazioni per la utilizzazione economica di opere tutelate;

2. la percezione dei proventi derivanti da dette licenze ed autorizzazioni; 3. la ripartizione dei proventi medesimi tra gli aventi diritto.

L'attività della Società si eserciterà altresì secondo le norme stabilite dal regolamento in quei paesi stranieri nei quali esso ha una rappresentanza organizzata.

La suddetta esclusività di poteri non pregiudica la facoltà spettante all'autore, ai suoi successori o agli aventi causa, di esercitare direttamente i diritti loro riconosciuti da questa legge.

Nella ripartizione dei proventi prevista al n. 3 del secondo comma una quota parte deve essere in ogni caso riservata all'autore. I limiti e le modalità della ripartizione sono determinate dal regolamento.

Quando, però, i diritti di utilizzazione economica dell'opera possono dar luogo a percezione di proventi in paesi stranieri in favore di cittadini italiani domiciliati o residenti nella Repubblica, ed i titolari ai tali diritti non provvedono, per qualsiasi motivo, alla percezione dei proventi, trascorso un anno dalla loro esigibilità è conferito alla Società italiana degli autori ed editori il potere di esercitare i diritti medesimi per conto e nell'interesse dell'autore o dei suoi successori o aventi causa.

I proventi di cui al precedente comma riscossi dalla S.I.A.E., detratte le spese di riscossione, saranno tenuti a disposizione degli aventi diritto, per un periodo di tre anni; trascorso questo termine senza che siano stati reclamati dagli aventi diritto, saranno versati alla Confederazione nazionale professionisti ed artisti, per scopi di assistenza alle categorie di autori, scrittori e musicisti.”

La SIAE è un ente pubblico economico a base associativa, secondo quanto previsto dal suo statuto, che svolge un'opera di intermediazione e di tutela a favore di quegli autori che si sono associati. Come prevede l'art.180 l'attività della SIAE è un'attività esercitata in via esclusiva ma questo non prevede l'obbligo per gli autori di associarsi perché essi possono tutelarsi anche direttamente avvalendosi della protezione offerta dalla legge 633/41. Coloro, invece, che intendono fruire della protezione della SIAE possono farlo iscrivendosi all'associazione.

C'è chi ritiene che l'attività di intermediazione della SIAE non sia configurabile come monopolio perché, appunto, l'utente è libero di associarsi o meno ma la maggioranza della dottrina è conforme nel considerare la SIAE come ente che detiene un monopolio legale, cioè concesso dallo Stato, sul territorio italiano proprio perché si parla di attività concessa “in via

Tre sono le attività principali di intermediario svolte dalla società: la concessione, per conto degli aventi diritto, di licenze e autorizzazioni per l'utilizzazione economica delle opere tutelate, la percezione dei proventi derivanti da dette licenze ed autorizzazioni e, infine, la ripartizione degli stessi proventi tra gli aventi diritto. La tutela fornita dalla società, quindi, si esplicita nel rilascio di permessi, licenze, concessioni di utilizzazione, nell'incasso dei compensi e nella ripartizione fra gli aventi diritto. In poche parole la SIAE fornisce una tutela sui già citati diritti morali e diritti di utilizzazione economica esclusivi dell'autore e dei soggetti connessi,

È opportuno citare anche l'art. 181 bis che disciplina quello che viene comunemente chiamato bollino SIAE:

“(..) la Società italiana degli autori ed editori (SIAE) appone un contrassegno su

ogni supporto contenente programmi per elaboratore o multimediali nonché su ogni supporto contenente suoni, voci o immagini in movimento, che reca la fissazione di opere o di parti di opere tra quelle indicate nell'articolo 1, primo comma, destinati ad essere posti comunque in commercio o ceduti in uso a qualunque titolo a fine di lucro. (...)

Il contrassegno è apposto sui supporti di cui al comma 1 ai soli fini della tutela dei diritti relativi alle opere dell'ingegno, previa attestazione da parte del richiedente dell'assolvimento degli obblighi derivanti dalla normativa sul diritto d'autore e sui diritti connessi. In presenza di seri indizi, la SIAE verifica, anche successivamente, circostanze ed elementi rilevanti ai fini dell'apposizione. (…)

Il contrassegno deve avere, comunque, caratteristiche tali da non poter essere trasferito su altro supporto. Deve contenere elementi tali da permettere la identificazione del titolo dell'opera per la quale è stato richiesto, del nome dell'autore, del produttore o del titolare del diritto d'autore. Deve contenere altresì l'indicazione di un numero progressivo per ogni singola opera riprodotta o registrata nonché della sua destinazione alla vendita, al noleggio e a qualsiasi altra forma di distribuzione. (...)

Agli effetti dell'applicazione della legge penale, il contrassegno è considerato segno distintivo di opera dell'ingegno.”

Quindi, secondo l'art.181 bis deve essere apposto su ogni supporto fisico (quali CD, DVD) contenenti opere protette dalla legge sul diritto d'autore uno speciale contrassegno, comunemente denominato bollino SIAE che sta ad indicare che quel prodotto è sottoposto a

tutela da parte dell'ente pubblico.

L'autore che decida di tutelarsi tramite questa società lo può fare instaurando un rapporto con essa che può essere di associazione o di mandato. Per coloro che si associano è attribuito il diritto di “partecipare all'Assemblea della Società e di votare sulle relative deliberazioni poste all'ordine del giorno”91 e quindi di votare, anche, per l'elezione degli organi sociali, del Consiglio di Gestione e del Consiglio di Vigilanza; il contratto di associazione prevede anche il deposito gratuito delle opere; tutto questo pagando un corrispettivo annuo. I mandanti, invece, non hanno la possibilità di partecipare all'assemblea e devono rinnovare la tutela delle proprie opere ogni quattro anni. In questa maniera, sia associati che mandanti hanno la possibilità di proteggere la propria opera tramite l'intermediazione della SIAE. Se la composizione musicale è stata, invece, creata da una band, tutti i componenti devono essere iscritti all'ente. Nel caso in cui alcuni non fossero associati né alla SIAE né ad altri enti extranazionali legati ad essa, al bollettino di dichiarazione dovrà essere allegato anche il modulo di “liberatoria autori non associati”, il quale permette agli aventi diritto di avere i poteri di disposizione dell'opera creata.

Per registrare un brano musicale, infatti, è necessario presentare il bollettino di dichiarazione con allegato lo spartito dell'opera e il testo indicando i nomi di tutti gli autori che hanno preso parte all'opera.

Assumono un ruolo importante nella creazione dell'opera anche le case discografiche che la utilizzano a scopo commerciale, mediante la loro incisione e messa in commercio. Sarà compito, quindi, del produttore discografico versare alla SIAE le royalties che spettano ad autori ed editori dell'opera prodotta. Ma nel caso in cui l'etichetta si occupi anche di edizioni musicali, dovrà sì versare le royalties ma sarà anche la beneficiaria di parte di quelle royalties in quanto associata alla SIAE e in quanto proprietaria dell'opera secondo quanto stipulato nel contratto con l'autore, cioè col titolare dei diritti.