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1. EVOLUZIONE DEL MERCATO DISCOGRAFICO

2.3. IL DIRITTO D'AUTORE IN ITALIA

2.3.2. I diritti connessi

Veniamo adesso al Titolo II della legge in esame, cioè quello concernente i diritti connessi. Questi sono quei diritti che riguardano non l'autore dell'opera ma tutti quei soggetti che sono appunto “connessi” a questo. Si riferiscono, in particolare, ad attività intellettuali e commerciali determinanti per il sistema dell'industria culturale. I diritti connessi in questione sono quelli relativi all'incisione e produzione di fonogrammi, quelli relativi alla produzione di opere audiovisive e cinematografiche (che, però, non prenderemo in esame), quelli relativi all'emissione radiofonica e televisiva e quelli degli artisti interpreti ed esecutori.

Partiamo dal Capo I che si riferisce ai “Diritti del produttore dei fonogrammi”; l'art.72 afferma quanto segue:

“(...) il produttore di fonogrammi ha il diritto esclusivo, per la durata e alle condizioni stabilite dagli articoli che seguono:

a) di autorizzare la riproduzione diretta o indiretta, temporanea o permanente, dei suoi fonogrammi in qualunque modo o forma, in tutto o in parte e con qualsiasi processo di duplicazione;

b) di autorizzare la distribuzione degli esemplari dei suoi fonogrammi. Il diritto esclusivo di distribuzione non si esaurisce nel territorio della Comunità europea, se non nel caso di prima vendita del supporto contenente il fonogramma effettuata o consentita dal produttore in uno Stato membro;

c) di autorizzare il noleggio ed il prestito degli esemplari dei suoi fonogrammi. Tale diritto non si esaurisce con la vendita o con la distribuzione in qualsiasi forma degli esemplari;

d) di autorizzare la messa a disposizione del pubblico dei suoi fonogrammi in maniera tale che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente. Tale diritto non si esaurisce con alcun atto di messa a disposizione del pubblico.”

Quindi salvi i diritti che spettano all'autore, vi sono dei diritti esclusivi che invece riguardano il produttore di fonogrammi e che concernono la riproduzione, la distribuzione, il noleggio, il prestito e la messa a disposizione del pubblico dei propri fonogrammi e tali diritti permangono anche qualora essi vengano venduti, noleggiati, dati in prestito o messi a disposizione del pubblico. Proseguendo, l'art.73 afferma che se il fonogramma viene

pubblicamente utilizzato dalla cinematografia, per la radiodiffusione o la diffusione televisiva, in occasione di feste danzanti ecc., sia il produttore dei fonogrammi, sia gli interpreti e gli esecutori avranno diritto ad un equo compenso. Anche se, a norma dell'art. 74, il produttore ha il diritto di opporsi all'utilizzazione dei fonogrammi se questa è effettuata “in condizioni tali

da arrecare un grave pregiudizio ai suoi interessi industriali”. Questa disposizione è posta a

tutela di interessi di carattere esclusivamente patrimoniale, derivanti da utilizzazioni del fonogramma che possono screditare la professionalità del produttore90.

L'articolo successivo disciplina la durata dei diritti del produttore e degli artisti: “La durata dei diritti previsti nel presente capo e' di cinquanta anni dalla fissazione.

Tuttavia se durante tale periodo il fonogramma e' lecitamente pubblicato, i diritti scadono settanta anni dopo la data della prima pubblicazione lecita.

Se nel periodo di tempo indicato nel primo comma non sono effettuate pubblicazioni lecite e se il fonogramma e' lecitamente comunicato al pubblico durante detto periodo, i diritti scadono settanta anni dopo la data di tale prima comunicazione al pubblico.”

Il Capo II disciplina i “Diritti relativi all'emissione radiofonica e televisiva”. In particolare, l'art.79 afferma che:

“(...)coloro che esercitano l'attività di emissione radiofonica o televisiva hanno il

diritto esclusivo:

a) di autorizzare la fissazione delle proprie emissioni effettuate su filo o via etere(...); b) di autorizzare la riproduzione diretta o indiretta, temporanea o permanente, in qualunque modo o forma, in tutto o in parte, delle fissazioni delle proprie emissioni;

c) di autorizzare la ritrasmissione su filo o via etere delle proprie emissioni, nonché la loro comunicazione al pubblico, se questa avviene in luoghi accessibili mediante pagamento di un diritto di ingresso;

d) di autorizzare la messa a disposizione del pubblico in maniera tale che ciascuno possa avervi accesso nel luogo o nel momento scelti individualmente, delle fissazioni delle proprie emissioni, siano esse effettuate su filo o via etere;

e) di autorizzare la distribuzione delle fissazioni delle proprie emissioni. Il diritto di distribuzione non si esaurisce nel territorio della Comunità europea, se non nel caso di prima vendita effettuata o consentita dal titolare in uno Stato membro;

f) I diritti di cui alle lettere c) e d) non si esauriscono con alcun atto di comunicazione al pubblico o di messa a disposizione del pubblico. (...)”.

Anche in questo caso, quindi, vengono stabiliti alcuni diritti agli enti di trasmissione radiofonica e televisiva. Questi diritti concernono la fissazione, la riproduzione, la ritrasmissione e la distribuzione delle fissazioni delle proprie emissione.

Veniamo adesso al Capo III del Titolo II, cioè quello relativo ai “Diritti degli artisti interpreti e degli artisti esecutori”. Al primo comma dell'art. 80 vengono definiti tali artisti mentre al comma 2 si disciplinano i diritti esclusivi di questa categoria di soggetti e cioè le autorizzazioni alla fissazione della prestazione artistica, alla riproduzione diretta o indiretta, alla comunicazione e alla messa a disposizione del pubblico, alla distribuzione e al noleggio o prestito delle fissazioni delle loro prestazioni artistiche. Viene ripreso poi l'art.74 qualora la riproduzione in pubblico della loro fissazione sia fatta in modo tale da arrecare un pregiudizio al titolare del diritto connesso. Importante è anche l'art.82 che specifica la definizione di artista interprete o esecutore comprendendo tra questi solo coloro che “sostengono nell'opera

o composizione drammatica, letteraria o musicale, una parte di notevole importanza artistica, anche se di artista esecutore comprimario (...)”. L'art.84, invece prevede il diritto al

compenso agli interpreti e agli esecutori per le comunicazioni al pubblico affermando che agli “artisti interpreti ed esecutori che nell'opera cinematografica e assimilata sostengono una

parte di notevole importanza artistica, anche se di artista comprimario, spetta, per ciascuna utilizzazione dell'opera cinematografica e assimilata a mezzo della comunicazione al pubblico via etere, via cavo e via satellite un equo compenso a carico degli organismi di emissione”; e spetta un equo compenso agli esecutori e interpreti anche per qualsiasi altro uso

al di fuori della distribuzione prevista dall'art. 80 comma 2 lett. e. A norma, poi dell'art. 85 la durata dei diritti connessi a favore degli artisti è di cinquant'anni a partire dalla esecuzione:

“Tuttavia:

a) se una fissazione dell'esecuzione, rappresentazione o recitazione, con un mezzo diverso dal fonogramma, e' lecitamente pubblicata o lecitamente comunicata al pubblico durante tale termine, i diritti durano cinquanta anni a partire dalla prima pubblicazione, o, se anteriore, dalla prima comunicazione al pubblico;

b) se una fissazione dell'esecuzione in un fonogramma e' lecitamente pubblicata o lecitamente comunicata al pubblico durante detto periodo, i diritti durano settanta anni dalla

data della prima pubblicazione o, se anteriore, da quella della prima comunicazione al pubblico.”