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1. EVOLUZIONE DEL MERCATO DISCOGRAFICO

2.3. IL DIRITTO D'AUTORE IN ITALIA

2.3.5. Il caso Soundreef

In Italia, come già detto, vige un monopolio legale in tema di diritti d'autore ed è l'unico caso, insieme alla Repubblica Ceca, in Europa. Nel resto degli altri Paesi, invece, vi è una concorrenza competitiva che in taluni casi sfocia in un monopolio naturale.

Nel nostro Paese, però, la questione del monopolio legale è stata al centro delle discussioni negli ultimi periodi. A minare l'egemonia stabilita dal citato art. 180 della Legge

633/41 è intervenuta una start-up italo-britannica denominata Soundreef. Soundreef Ltd è una società a responsabilità limitata del diritto britannico nata nel 2011 a Londra, fondata da due italiani, Davide D'Atri e Francesco Danieli, che si occupa di gestione e ripartizione delle

royalties derivanti dai diritti d'autore per conto di autori, editori o etichette discografiche.

Inizialmente la società opera principalmente con le grandi catene di centri commerciali in tutta Europa e anche in Italia: queste hanno delle cosiddette radio instore che riproducono musica di sottofondo diffusa in tutto il negozio. Tali catene si affidano al repertorio Soundreef gestendo con la società i diritti d'autore che poi essa provvede a ripartire agli artisti che si sono affidati alla sua tutela. Aziende come Auchan, in Italia, si sono rivolte a Soundreef piuttosto che alla SIAE, anche secondo la logica per cui le grandi hit del momento possono distrarre il cliente nel negozio e si preferisce quindi diffondere musica di artisti emergenti, appunto sotto la tutela di Soundreef che, comunque sia, possiede un repertorio internazionale, specialmente di artisti indipendenti inglesi ed americani.

Operando anche in Italia, una cantautrice e la radio Ros & Ros, specializzata nella creazione di playlist per i centri commerciali, hanno fatto causa alla Soundreef appellandosi all'art. 180 che, appunto, prevede l'esclusiva SIAE. Nel Settembre 2014, però, è intervenuta la sentenza del Tribunale di Milano97 che ha dato ragione alla start-up affermando che: “Non vi sono allo stato sufficienti elementi per ritenere che la diffusione di musica da parte di Soundreef nel territorio italiano sia illecita in forza della riserva concessa alla SIAE dall'art. 180 L. aut. né sembra infatti potersi affermare che la musica (…) gestita da Soundreef e da questa diffusa in Italia in centri commerciali GDO e simili, debba obbligatoriamente essere affidata all'intermediazione di SIAE. Una simile pretesa entrerebbe in conflitto con i principi del libero mercato in ambito comunitario e con i fondamentali principi della libera concorrenza”. Tale sentenza, verosimilmente, ha dato ragione alla società in quanto collecting inglese e non italiana: “non può dirsi che ricorra un obbligo per le collecting society europee di operare in Italia solo tramite accordi di reciprocità con la collecting society locale. Questa ipotesi si pone come facoltà rimessa alle parti, ma non come obbligo”.

Forte di questa sentenza, però, e della Direttiva Europea 2014/26/UE (trattata più avanti), la società ha deciso di entrare a pieno titolo nel mercato italiano. Nel Novembre 2015, infatti, D'Atri fonda in Italia la Soundreef SpA tramite la quale acquista il 100% della

Soundreef Ltd. L'operazione viene finanziata con un investimento di 3,2 milioni da parte della VAM Investments in parte con un'operazione di Management Buyout e in parte con un aumento di capitale suddiviso in più tranche. Inoltre la holding di partecipazioni LVenture Group aumenterà il proprio investimento (già presente in società dal 2011) di 250mila euro in modo da raddoppiare la propria quota di partecipazione. Il totale dell'investimento, ammonta, quindi a circa 3,5 milioni. L'attività della società è ancora del tutto in regola con la normativa italiana perché la Soundreef Ltd da Londra continuerà a gestire le royalties per i diritti d'autore mentre la divisione italiana, con sede a Roma si occuperà principalmente di nuove tecnologie da sviluppare a favore del servizio principale offerto.

Il servizio di Soundreef si propone come diretta alternativa alla SIAE sulla base di tre pilastri fondamentali:

• trasparenza e tracciabilità, in quanto, a detta del suo CEO, ciascun soggetto che si iscrive alla piattaforma avrà la possibilità di vedere in ogni momento dove la sua musica viene suonata, quanto ha guadagnato e quanto verrà pagato;

• tempi di pagamento, perché la società afferma che i tempi per la rendicontazione sono 7 giorni dall'evento, contro i 12-18 mesi di una collecting tradizionale; mentre i tempi di pagamento sono di 90 giorni contro i 18-24 mesi delle concorrenti tradizionali;

• certezza dei pagamenti su base analitica, ovvero ciò che viene suonato viene effettivamente pagato a differenza della distribuzione delle royalties su base statistica o forfettaria.

Quest'ultimo aspetto è reso possibile tramite un massiccio uso di risorse tecnologiche. In particolare per le sincronizzazioni derivanti dall'uso dei brani da radio e TV, Soundreef utilizza un particolare software che monitora costantemente quello che viene mandato in onda dai broadcaster e se viene utilizzato un brano del proprio repertorio, questo viene registrato e immediatamente segnalato alla società. I servizi di streaming musicale utilizzano già un'applicazione simile che quindi invia i dati alle varie collecting; mentre per gli eventi live, anche Soundreef utilizza la tecnologia del borderò digitale. Quello che rimane fuori, in sostanza, sono i piccoli eventi, le feste di compleanno, matrimoni, piccoli esercizi. Su questi D'Atri riconosce che la capacità di controllo e la struttura della SIAE è necessariamente superiore e per questo affiderebbe un mandato alla società italiana per svolgere questo tipo di

mansioni.

Le percentuali trattenute da Soundreef sono, però, superiori a quelle SIAE: 32% sugli eventi live e 50% sulla musica diffusa instore98.