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1. EVOLUZIONE DEL MERCATO DISCOGRAFICO

2.3. IL DIRITTO D'AUTORE IN ITALIA

2.3.1. I diritti relativi all'autore

In questo lavoro ritengo sia utile dedicare un paragrafo alle leggi concernenti il diritto d'autore in Italia, facendo principalmente riferimento alle norme più importanti e che, soprattutto, riguardano gli aspetti relativi al music business.

La normativa italiana relativa al diritto d'autore è contenuta nella legge del 22 Aprile 1941, n. 633, rubricata “Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio”. Questa legge inizialmente era grosso modo conforme a quanto previsto dalla convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche del 1886, ma nel corso degli anni ha subito numerose modifiche dovute anche alle varie direttive dell'Unione Europea che ne hanno determinato un continuo adeguamento.

Il Capo I del Titolo I (“Disposizioni sul diritto d'autore”) riguarda le opere soggette a tutela. In particolare l'art.1 afferma che:

Sono protette ai sensi di questa legge le opere dell'ingegno di carattere creativo che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro ed alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione. (...)”.

Il successivo articolo specifica quali sono le opere a cui fa riferimento l'art.1 fornendo un elenco a titolo esemplificativo. In particolare possiamo evidenziare il secondo punto:

“(...) 2) le opere e le composizioni musicali, con o senza parole, le opere drammatico-musicali e le variazioni musicali costituenti di per sé opera originale; (...)”.

Il punto numero 2 è chiaramente quello che più interessa il nostro elaborato. All'interno di una composizione musicale si possono individuare tre elementi fondamentali: la melodia, il ritmo e l'armonia. Secondo Ubertazzi89 la melodia è “una successione ordinata ed organica di suoni disposta secondo regole di composizione ed è proteggibile dal diritto d'autore”; il ritmo, invece, viene definito come “la relazione di durata tra ciascun elemento della musica che ne scandisce l'esecuzione”, quest'ultimo ovviamente si esclude dall'ambito degli elementi soggetti a tutela; infine l'armonia viene descritta come la risultante di quei

89 Luigi Carlo Ubertazzi, La Legge sul diritto d'autore. Commentario Breve al Diritto della Concorrenza, CEDAM, 2004

diversi suoni “che vengono a formarsi e ad intrecciarsi mediante accordi”, in questo caso i singoli accordi non sono oggetto di tutela, ma lo sono nel momento in cui sono combinati per formare un'armonia. Il punto 2 parla anche di “variazioni musicali costituenti di per sé opera originale” inserendole tra le opere soggette a tutela, quindi, benché siano creazioni derivate, vengono anch'esse considerate alla stregua delle opere originali e quindi sottoposte a protezione.

Il Capo II è dedicato ai soggetti del diritto. In particolare l'art. 6 afferma:

“Il titolo originario dell'acquisto del diritto di autore è costituito dalla creazione

dell'opera, quale particolare espressione del lavoro intellettuale.”

Quindi, l'art.6 prevede espressamente che l'acquisizione del diritto si ha semplicemente con la creazione dell'opera e che quindi non sono richieste registrazioni o depositi come per esempio accade con brevetti e marchi. Nel proseguo del Capo II viene definito il concetto di autore e quando si può definire tale. Prima di tutto è autore colui che “organizza e dirige l'opera stessa” (art.7) e quello che “è indicato come tale nelle forme

d'uso, ovvero, è annunciato come tale nella recitazione, esecuzione, rappresentazione o radio-diffusione dell'opera stessa”(art.8). Se l'opera è stata creata da più soggetti insieme, “il diritto d'autore appartiene in comune a tutti i coautori (…) Sono applicabili le disposizioni che regolano la comunione” (art. 10).

Proseguendo la disamina della legge 633/1941, passiamo al Capo III (“Contenuto e durata del diritto d'autore”), Sezione I, rubricata “Protezione dell'utilizzazione economica dell'opera” che si apre con l'art.12:

“L'autore ha il diritto esclusivo di pubblicare l'opera.

Ha altresì il diritto esclusivo di utilizzare economicamente l'opera in ogni forma e modo, originale o derivato, nei limiti fissati da questa legge, ed in particolare con l'esercizio dei diritti esclusivi indicati negli articoli seguenti.

È considerata come prima pubblicazione la prima forma di esercizio del diritto di utilizzazione.”

È importante evidenziare quest'ultimo comma in quanto prevede che l'opera sia considerata pubblicata dal momento in cui viene per la prima volta offerta ad un pubblico e che questo diritto spetta esclusivamente all'autore. Questa esclusività riguarda non solo la pubblicazione ma anche la moltiplicazione in copie dell'opera stessa, come prevede l'art. 13:

“Il diritto esclusivo di riprodurre ha per oggetto la moltiplicazione in copie diretta o

indiretta, temporanea o permanente, in tutto o in parte dell'opera, in qualunque modo o forma, come la copiatura a mano, la stampa, la litografia, l'incisione, la fotografia, la fonografia, la cinematografia ed ogni altro procedimento di riproduzione.”

Nel nostro caso, per moltiplicazione in copie, si intende l'incisione su diversi supporti fisici e quindi questo presuppone che l'opera sia stata già fissata su un supporto materiale, come può essere il cd. Questo significa che l'autore ha il diritto esclusivo di riprodurre la propria opera in diverse copie cioè di fissarla su diversi supporti fisici. Diritto che ovviamente l'autore può cedere alla casa editrice o discografica.

L'art.15 disciplina il diritto esclusivo di esecuzione dell'opera al pubblico da parte dell'autore, mentre l'art.16 prevede invece il diritto esclusivo di comunicazione al pubblico dell'opera tramite l'impiego dei mezzi di diffusione quali, per esempio, la radio e la televisione. Ancora, l'art.17 parla invece di diritto esclusivo di distribuzione dell'opera cioè della sua messa in commercio. Altro diritto che verosimilmente l'autore cederà alla casa discografica.

Passando alla Sezione II del medesimo capo, si disciplina la “Protezione dei diritti sull'opera a difesa della personalità dell'autore (diritto morale dell'autore)”. Qui è importante sottolineare la differenza tra diritto morale e diritto di utilizzazione economica. Il primo è strettamente legato all'autore mentre il secondo è originariamente dell'autore, ma questo può cederlo ad un acquirente, il cosiddetto licenziatario, il quale a sua volta può nuovamente cederlo nei limiti del contratto di cessione e della legge applicabile, fermi i diritti morali. Vediamo quindi l'art. 20:

“Indipendentemente dai diritti esclusivi di utilizzazione economica dell'opera, previsti nelle disposizioni della sezione precedente, ed anche dopo la cessione dei diritti stessi, l'autore conserva il diritto di rivendicare la paternità dell'opera e di opporsi a qualsiasi deformazione, mutilazione od altra modificazione, ed a ogni atto a danno dell'opera stessa, che possano essere di pregiudizio al suo onore o alla sua reputazione.”

Quindi l'autore, a prescindere dai diritti esclusivi di utilizzazione economica dell'opera che possono essere stati ceduti a terzi soggetti, ha sia il diritto morale di rivendicare la paternità dell'opera sia quello di opporsi a qualsiasi modificazione che vada a danno dell'opera. Inoltre, i diritti morali espressi sia dall'art. 20 che 21 sono, a norma dell'art.

seguente, inalienabili.

Veniamo, quindi, alla Sezione III del Capo III dedicata alla “Durata dei diritti di utilizzazione economica dell'opera”, questi infatti sono soggetti a limiti di durata ben precisa. In particolare l'art. 25 prevede che:

“I diritti di utilizzazione economica dell'opera durano tutta la vita dell'autore e sino

al termine del settantesimo anno solare dopo la sua morte.”

Fino al 1995 questo termine era esteso solo fino a cinquant'anni dalla morte dell'autore, elevato a settanta con la legge 52/1996. L'art. 26, invece, fa riferimento alle opere create in comunione tra più persone e si prevede che i diritti di utilizzazione economica che spettano a tutti i coautori, possano durare fino al settantesimo anno solare dopo la morte dell'ultimo coautore rimasto.

Passiamo alla Sezione V del Capo IV (“Norme particolari ai diritti di utilizzazione economica di talune categorie di opere”), che prende in considerazione le opere registrate su supporti, in particolare sono gli artt. da 61 a 64. L'art. 61 disciplina i diritti esclusivi concernenti le copie dell'opera registrata:

“L'autore ha il diritto esclusivo, ai sensi delle disposizioni contenute nella sezione I

del capo III di questo titolo:

a) di adattare e di registrare l'opera su qualunque supporto riproduttore di suoni, di voci o di immagini, qualunque sia la tecnologia utilizzata;

b) di riprodurre, di distribuire, di noleggiare e di dare in prestito gli esemplari dell'opera così adattata o registrata;

c) di eseguire pubblicamente e di comunicare l'opera al pubblico mediante l'impiego di qualunque supporto.

La cessione del diritto di riproduzione o del diritto di distribuzione non comprende, salvo patto contrario, la cessione del diritto di esecuzione pubblica o di comunicazione al pubblico.”

L'art.62 prevede alcune indicazioni che devono essere previste nei supporti fonografici nei quali l'opera è riprodotta per la distribuzione (titolo dell'opera, nome dell'autore, nome dell'interprete ecc..); mentre l'art.63 afferma che le copie dell'opera devono essere fabbricate nel rispetto dei diritti morali dell'autore, secondo quanto previsto dagli artt. 20 e 21.