V. L’ITALIA E LA SECONDA GUERRA MONDIALE.
2. La «vexata quaestio» 382 della responsabilità individuale nel diritto internazionale.
2.2 Gli Stati come unici soggetti del diritto internazionale: Giuseppe Vedovato e Carlo Miglioli.
Giuseppe Vedovato, nel suo terzo studio compreso in Diritto internazionale bellico, dedicato al tema della punizione dei crimini di guerra406, introduce la sua personale teoria confutando quella
espressa da Nuvolone nel volume sopra analizzato. Se il giurista bergamasco ha preso le mosse dalle lacune del diritto internazionale in tema di responsabilità individuale per invocare l’esistenza di un diritto umano, che senza equivoci la contemplasse, Vedovato, aborrendo le indagini de jure
condendo, si attiene invece alla lettera del vigente diritto internazionale. Quest’ultimo, a suo parere,
oltre a non avere carattere penale, non prevede, conseguentemente, nemmeno la responsabilità individuale. È interessante notare come quegli autori che non ammettono la responsabilità (penale)
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Giuliano Vassalli, Intorno al fondamento giuridico della punizione dei crimini di guerra, in «La giustizia penale», 1947, II, pp. 624-625.
406 Giuseppe Vedovato, Diritto internazionale bellico. Tre studi: La legislazione tedesca nei territori occupati
d’Occidente; La protezione internazionale dei monumenti storici contro le offese aeree; La punizione dei crimini di guerra, G.C. Sansoni, Firenze, 1946.
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individuale nel diritto internazionale prendano le mosse per la loro argomentazione dall’opera di Nuvolone. Oltre a Vedovato, vedi La sanzione illegittima nel diritto internazionale dell’avvocato Carlo Miglioli, data alle stampe nel 1950. Anche qui, l’autore imposta la sua trattazione confutando le tesi del giurista bergamasco, per arrivare a stabilire la non ammissibilità nel diritto internazionale della responsabilità penale individuale.
Adesso indaghiamo come Vedovato arrivi alle sue conclusioni sull’argomento della punizione delle violazioni del diritto internazionale. Dove utile, inseriremo alcune considerazioni circa la teoria elaborata da Miglioli, per verificare attraverso quali strade si giunga al medesimo obiettivo di non ammettere la responsabilità dell’individuo di fronte al diritto internazionale.
Innanzitutto, come Nuvolone aveva affermato, anche per Vedovato la responsabilità penale deve essere esclusivamente individuale, cosicché mai possa configurarsi una responsabilità penale statale. Partendo da questo assunto, l’autore passa ad indagare i caratteri propri del diritto internazionale, per valutare se esso abbia natura penale. Stabilirlo consentirà di far luce sulla tipologia di responsabilità conseguente ad una sua violazione.
Tralasciando ogni considerazione in relazione alla distinzione fra persone giuridiche e persone fisiche, sulla quale Nuvolone aveva innestato le sue riflessioni circa il tema della responsabilità, Vedovato afferma essere carattere distintivo di ogni diritto penale il prevedere le figure giuridiche del reato e della pena, da Miglioli definite «praeceptum legis e sanctio legis»407.
La nozione generale che gli elementi specifici del diritto penale sono il reato e la pena – si che «è norma penale quella norma giuridica che determina il contenuto del reato e ne fissa la relativa sanzione», ed il reato è illecito penalmente perché il divieto del fatto che lo costituisce è sanzionato da pena – postula che un diritto ha carattere penale solo se le sue violazioni siano previste come reato; che un illecito è reato solo se sia positivamente sanzionato con pena; e che il carattere penale del diritto possa ottenersi per esclusione del carattere civile408.
Il diritto internazionale bellico può dunque dirsi penale? Comprende, cioè, reati e rispettive sanzioni? La risposta dell’autore è negativa. A suffragare la sua ipotesi, cita l’articolo 3 della IV Convenzione dell’Aja409, il quale prevede unicamente sanzioni civili (non penali) a carico dello
Stato (non degli individui) i cui organi militari si siano resi colpevoli di violazioni delle norme della Convenzione. Per togliere ogni ulteriore dubbio circa l’esistenza di sanzioni nel diritto internazionale, Vedovato confuta la tesi dominante di coloro che inseriscono nel novero delle sanzioni internazionali la rappresaglia. Con sanzione, infatti, si indica «il mezzo con il quale il diritto reagisce alla violazione, allo scopo di punire il violatore; la punizione del violatore attesta
407Carlo Miglioli, La sanzione illegittima nel diritto internazionale, Casa Editrice “Atlantica”, Roma, 1950, p. 9. 408
Giuseppe Vedovato, La punizione dei crimini di guerra, pp. 267-268.
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«La Parte belligerante che violasse le disposizioni di detto Regolamento sarà tenuta, se del caso, al risarcimento del danno. Essa sarà responsabile di tutti gli atti commessi da persone che fanno parte delle sue forze armate».
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che il diritto si pone come legge universale di fronte al particolare della violazione, di modo che la sanzione discende dalla validità di quel diritto e, affermandone il valore assoluto, si pone come condizione della sua vitalità»410
. Da ciò, Vedovato ne deduce cha mai la sanzione possa essere a sua volta una violazione del diritto, anche se concessa dal diritto stesso per reagire ad una precedente violazione. La rappresaglia, come si sa, rappresenta un’eccezionale deroga al diritto, nonché una sua violazione, resa legittima solo in quanto risposta ad una precedente violazione. La rappresaglia viene applicata qualora il diritto non possa intervenire con la sua tutela.
Escluso quindi il carattere di sanzione della rappresaglia, è superfluo ricercare se si sia, per gli autori che tale carattere gli attribuiscono, di fronte ad una sanzione di natura penale o civile411.
A questo punto, non rimane che indagare se il diritto internazionale bellico abbia quali destinatari gli Stati o anche gli individui e se conseguentemente possa profilarsi una responsabilità penale per questi ultimi per violazioni del diritto internazionale bellico. È facile intuire quale sia la risposta del nostro autore:
il diritto internazionale bellico, poiché non prevede alcuna sanzione penale, non è diritto penale; e però, violando le sue norme, non si incorre in alcuna responsabilità penale, il che se è vero per i soggetti di diritto internazionale, a maggior ragione deve essere per i singoli individui412.
Come vediamo, lo studioso non giunge alla conclusione che il diritto internazionale non sia penale partendo dall’assunto che tale diritto, avendo come soggetti gli Stati, non possa contemplare la responsabilità dell’individuo. La sua indagine è volta a dimostrare che il diritto internazionale non ha la natura di diritto penale in quanto non prevede reati e sanzioni; solo in base a ciò afferma che è impossibile attribuire la responsabilità individuale penale per violazioni di diritto internazionale, essendo la responsabilità penale sempre individuale.
Come abbiamo visto, i soggetti del diritto internazionale, anche per Vedovato, sono gli Stati e dunque essi sono gli unici responsabili di eventuali violazioni del diritto suddetto; i singoli individui sono responsabili unicamente di fronte al diritto interno, mai a quello internazionale. La distinzione, fondamentale ed imprescindibile per l’autore, fra diritto interno e diritto internazionale, non consente nessun tipo di interferenza fra le due giurisdizioni:
Fra i due ordinamenti, internazionale ed interno, che sono nettamente separati, il conflitto non può sorgere: se anche la violazione della norma internazionale corrispondesse e coincidesse materialmente con la violazione di una identica norma di diritto interno […] la responsabilità per il singolo individuo si configura solo per la violazione di diritto interno e non per quella di diritto internazionale. […] I due ordini giuridici esistono, e l’estraneità dell’uno verso l’altro
410
Giuseppe Vedovato, La punizione dei crimini di guerra, p. 269.
411
Ibid., pp. 270-271.
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impedisce anche che l’ordine internazionale abbia competenza giurisdizionale nei confronti dei destinatari dell’ordine interno, i sudditi dello Stato, pure applicando la loro legge penale nazionale […]413
.
I singoli individui, dunque, sono responsabili unicamente verso il diritto interno, alle cui norme devono uniformare i loro atti.
Miglioli segue, sostanzialmente, il medesimo ragionamento di Vedovato:
[…] i soli Stati sono soggetti di diritto internazionale; non mai gli individui, per i quali la norma di diritto internazionale, finché rimane tale, è una regola del tutto impotente e sterile414.
E ancora:
[…] l’illecito penale, essendo personale, (ogni individuo risponde del fatto proprio), personali ne sono le sanzioni, ed allora è evidente che la responsabilità penale non può incidere sulle persone giuridiche, e, tanto meno, può colpire gli Stati415.
Anche Miglioli utilizza i tradizionali temi della natura non penale del diritto internazionale per non ammettere la responsabilità individuale internazionale.
Per tornare a Vedovato, egli non esclude comunque la liceità della volontà di punire singoli individui macchiatisi di violazioni delle norme di condotta bellica; non ammette, però, per le motivazioni su esposte, che siano organismi internazionali (o corti nazionali applicanti il diritto internazionale) a farsi carico del giudizio, essendo essi intrinsecamente inidonei a giudicare singoli individui. L’unica soluzione percorribile, è giudicare i violatori secondo le leggi interne dello Stato di appartenenza, in quanto solo il diritto statale prevede la responsabilità dell’individuo.
Le conclusioni alle quali siamo giunti – assenza nel diritto internazionale bellico della natura di diritto penale e quindi di crimini di guerra penalmente valutabili, irresponsabilità penale internazionale dei singoli individui nei riguardi delle violazioni di diritto internazionale bellico – ripudiano la soluzione del problema della punizione dei crimini di guerra condotta […] sul piano internazionale, e spingono a riportare il problema stesso nei termini appropriati,vale a dire sul paino interno, con la precisazione che trattasi di problema di giustizia penale in guerra. Chiariamo il nostro pensiero. Gli uomini fanno la guerra, la quale, nelle condizioni eccezionali che determina, non li esonera dal comportarsi altrimenti che da uomini. Essi, dal momento che la legge penale di pace non viene accantonata pel fatto del sorgere dello stato di guerra, ma tutt’al più integrata con leggi penali speciali, sono responsabili degli atti che compiono in spregio delle leggi penali nazionali comuni e speciali […]. A quelle leggi, ed unicamente ad esse, è legittimo far ricorso per valutare, giudicare e punire ogni fatto che, previsto e punito, sia imputabile alle responsabilità individuali in guerra416.
Come è facile intuire, Vedovato, scrivendo nel 1946, poteva seguire l’evolversi dei processi a carico dei criminali di guerra tedeschi portati avanti dalle Potenze alleate; com’è altrettanto facile dedurre
413 Giuseppe Vedovato, La punizione dei crimini di guerra, p. 273. 414
Carlo Miglioli, La sanzione illegittima nel diritto internazionale, p. 38 (corsivo nel testo).
415
Ibid., p. 52.
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il suo giudizio circa le modalità prescelte dagli stessi Alleati per giungere alla punizione degli imputati:
La soluzione adottata […] dalle quattro grandi Potenze con l’accordo di Londra, trova la sua critica in quanto abbiamo detto precedentemente: vale a dire la sua improponibilità nei termini in cui è stata assunta. L’opinione che il problema concerne la giustizia penale internazionale è l’equivoco che vizia tutta la costruzione417.
Fra le sei anomalie giuridiche che Vedovato evidenzia nell’intero disegno alleato di punizione dei criminali di guerra tedeschi, compare la questione della responsabilità individuale:
Ammettendo quella responsabilità individuale, come fa l’accordo di Londra, cade, con conseguenze che lo stesso accordo accoglie, una delle basi più essenziali del diritto pubblico, per cui la responsabilità di un ente collettivo, quale lo Stato o altre organizzazioni minori, viventi nello Stato stesso, non si deve confondere con quella dei suoi capi o dei suoi componenti e così reciprocamente. Decisioni ed operazioni, anche se prese ed ordinate in regimi assoluti, non possono mai distaccarsi dalla collettività che quelle decisioni impegnano e che, attivamente o passivamente, quelle operazioni esegue o tollera che si eseguano418.
La sanzione illegittima nel diritto internazionale di Miglioli è intermente animata dall’obiettivo
di confutare totalmente la liceità dei processi sostenuti dagli Alleati a Norimberga e a Tokyo. Sulle obiezioni dell’avvocato, ritorneremo in seguito. Qui basti evidenziare come l’autore non chiuda totalmente la strada verso una giustizia penale internazionale. Se Vedovato aveva invocato l’applicabilità del diritto interno degli Stati per le violazioni delle norme belliche – ritenendo il diritto internazionale intrinsecamente inadatto a giudicare delle responsabilità individuali –, Miglioli non chiude totalmente la possibilità che, un domani, si possa giungere ad una giustizia internazionale competente a giudicare gli individui:
Quindi è che […] della punizione dei c.d. crimini di guerra e dei delitti contro l’umanità (da chiunque commessi – evidentemente – e, cioè, sia dai vincitori che dai vinti) dovrebbero essere investite Corti Internazionali, legittimamente competenti (e questo è il punctum saliens) a giudicare, altrettanto legittimamente, i comportamenti individuali419.