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L’affermazione del valore normativo della Costituzione da parte del Tribunale costituzionale

La seconda generazione: il caso del Tribunale costituzionale spagnolo

3. Le quattro linee d’intervento del Tribunale costituzionale per garantire una “transition in action”

3.1. Il Tribunale costituzionale e il valore normativo della Costituzione

3.1.4. L’affermazione del valore normativo della Costituzione da parte del Tribunale costituzionale

Il Tribunale costituzionale ha sancito il carattere normativo della Costituzione sin dalle sue primissime pronunce. Esso si è preoccupato, innanzitutto, di sottolineare come la Costituzione non fosse una norma qualunque, bensì la “norma normarum” collocata al vertice dell’ordinamento577.

Il giudice costituzionale ha, poi, affermato la diretta applicabilità della Carta del 1978: “è necessario non dimenticare che la Costituzione non costituisce un mero catalogo di principi che non sono né immediatamente vincolanti né direttamente applicabili sino a che non venga data loro attuazione mediante legge; al contrario, essa è… la norma suprema del nostro ordinamento, e in quanto tale sia i cittadini sia i poteri pubblici, e di conseguenza anche i giudici e i magistrati che fanno parte del potere giudiziario, sono soggetti ad essa…”578.

Torres del Moral sottolinea come l’applicabilità immediata valga in particolare per le disposizioni che sanciscono i diritti fondamentali: essa non deve essere “ostacolata dal fatto che il precetto costituzionale… preveda una riserva di legge e che tale legge non sia stata ancora emanata, dal momento che la Costituzione non è un mero testo programmatico. Prima che si produca

571

PRIETO SANCHIS L., Dos años de jurisprudencia del Tribunal Supremo sobre cuestiones constitucionales, cit., n. 3, pag. 195.

572 Sentenza 26 marzo 1982. 573

Sentenza 8 aprile 1982 (si veda il par. seguente). 574

Cfr., ad esempio, Auto 26 novembre 1979. 575 T

ORRES DEL MORAL A., Principios de Derecho constitucional español, cit., pag. 62. Cfr. le sentenze 11 giugno 1979, 5 maggio 1980, 17 e 19 giugno 1981.

576 Per quel che riguarda la Spagna si veda il par. 2.2.; per quel che concerne l’Italia, invece, si rinvia al Cap. 2 par. 3.3. 577

Cfr., ad esempio, la sentenza 9/1981. 578

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l’attuazione legislativa può accadere che il mandato costituzionale abbia un contenuto minimo, ma nonostante ciò esso deve essere applicato”579. Si consideri, al riguardo, la sentenza 15/1982, nella quale il giudice costituzionale ha sancito che il diritto all’obiezione di coscienza previsto dall’art. 30 c. 2 Cost. doveva essere applicato (anche se nel suo contenuto minimo, che nel caso di specie consisteva nella sospensione provvisoria dal prestare servizio militare) pur in assenza della legge di attuazione580. Un’altra sentenza di particolare interesse e la 80/1982: in tale pronuncia il Tribunale costituzionale ha sancito la diretta applicabilità dell’art. 14 Cost., che afferma il principio di eguaglianza. Il valore normativo immediato di tale disposizione costituzionale era stato espressamente negato sia nella sentenza del 31 gennaio 1980 della Audiencia Territorial di Siviglia sia dalla pronuncia della Sala Primera del Tribunal Supremo, dell’8 aprile 1982581.

Il Tribunal constitucional, poi, riferendosi ai “Principi informatori della politica sociale ed economica”, ha affermato che essi non potessero essere considerati “norme senza contenuto” e che, anzi, dovessero essere “tenuti presente nell’interpretazione delle altre disposizioni costituzionali e delle leggi”582. Il giudice costituzionale ha inoltre precisato che tali principi “indipendentemente dal loro contenuto più o meno preciso, stabiliscono disposizioni vincolanti secondo quanto previsto dagli artt. 9 e 53 della Costituzione”, e devono “informare la legislazione positiva e la pratica giudiziaria”583. A ciò si aggiunge il fatto che il Tribunale ha più volte riconosciuto che tali precetti costituiscono un parametro di costituzionalità del giudizio di legittimità delle leggi584. Pur riconoscendo il fatto, dunque, che i “Principi informatori della politica sociale ed economica” non godono delle medesime garanzie riconosciute ai diritti fondamentali contenuti nel Capitolo II del Titolo I, il Tribunale costituzionale ha respinto con forza le tesi – ricordate precedentemente – secondo cui essi dovessero essere considerati alla stregua di norme programmatiche se non addirittura di “desideri buoni e pii”.

Dal carattere normativo della Costituzione e dalla sua posizione di legge suprema deriva, poi, il principio di interpretazione conforme alla Costituzione di tutto l’ordinamento giuridico585. Come più volte affermato dal Tribunale costituzionale, infatti, il giudice (sia quello costituzionale sia quello comune) è tenuto a “verificare tutte le possibilità al fine di interpretare i precetti in conformità con la Costituzione”586, dichiarando l’incostituzionalità delle sole norme che “non siano suscettibili di essere ricondotte in via interpretativa all’interno della cornice costituzionale”587.

Secondo García de Enterría588, le principali conseguenze (peraltro affermate anche dallo stesso Tribunale costituzionale) che derivano dal dovere di interpretare tutto l’ordinamento in conformità con la Costituzione sono tre. Innanzitutto si deve considerare che la Costituzione costituisce il “contesto” necessario di tutti gli atti normativi nel momento in cui essi devono essere

579 T

ORRES DEL MORAL A., Principios de Derecho constitucional español, cit., pag. 65. 580

Secondo l’Avvocato dello Stato, invece, “il diritto alla obiezione di coscienza non è riconosciuto dalla Costituzione spagnola, dal momento che l’art. 30 c. 2… contiene una dichiarazione aperta, vale a dire una remissione al legislatore non solo per quel che riguarda la configurazione del diritto, ma anche in merito alla sua stessa esistenza”. Sull’orientamento conservatore dell’Avvocato di Stato si veda altresì il par. 3.2.2.

581

Secondo il Tribunale Supremo, in particolare, l’art. 14 costituiva una “dichiarazione di principio” che necessitava di uno sviluppo legislativo per la sua attuazione.

582 Sentenza 19/1982. 583

Sentenza 14/1992 (corsivo nostro). 584

Cfr., ad esempio, le sentenze 18/1982 e 45/1989. 585 Si veda G

ARCÍA DE ENTERRÍA E., La Constitución como norma y el Tribunal constitucional, cit., pag. 95 ss. 586

Sentenza 93/1994. 587

Sentenza 8/1983; si veda altresì la sentenza 126/1984. 588

Tutte le citazioni che seguono sono tratte daGARCÍA DE ENTERRÍA E., La Constitución como norma y el Tribunal constitucional, cit., pag. 314.

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applicati e interpretati: “in tal senso, l’indicazione dell’art. 3 c. 1 del nostro Codice civile, che ordina di interpretare le norme “secondo il senso proprio delle parole, in relazione al contesto” richiama, in primo luogo,… proprio la norma costituzionale”. Il carattere normativo della Costituzione, poi, “non impone solo la sua prevalenza in quella che viene definita interpretazione dichiarativa, ma anche in quella (indebitamente) chiamata interpretazione integrativa, la quale colma le lacune dei testi legali che devono essere applicati”. In terzo luogo, l’interpretazione conforme a Costituzione “ha una correlazione logica nella proibizione, che deve essere ritenuta implicita, di qualsiasi costruzione interpretativa o dogmatica che si concluda in un risultato che, direttamente o indirettamente, sia in contrasto con i valori costituzionali”. Sotto quest’ultimo aspetto, è di particolare importanza “l’obbligo di interpretare le leggi “nel senso più favorevole per l’effettività dei diritti fondamentali”, sancendo così la centralità nel nostro ordinamento del principio pro libertate”.

Le sentenze richiamate in questo paragrafo, nelle quali il Tribunale costituzionale ha sancito il valore normativo della Costituzione, hanno segnato una netta rottura rispetto al passato ed hanno rappresentato il primo indispensabile passo nel processo di transizione “sostanziale”: è impossibile, infatti, dare vita ad un Paese a tutti gli effetti democratico se la Carta fondamentale che sta alla base dell’ordinamento viene considerata una norma non vincolante. Al pari dell’Italia, dunque, anche in Spagna è stato necessario l’intervento del giudice costituzionale per stabilire la precettività di tutte le disposizioni della Costituzione.

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