Come accennato in precedenza, nel presente lavoro si prenderanno in esame le Corti costituzionali, analizzando il loro ruolo all’interno dei processi di transizione “sostanziale” e di consolidamento democratico.
La dottrina si è occupata ampiamente della c.d. transizione “formale”: sono numerosissimi, infatti, gli studi che hanno analizzato a fondo i percorsi che hanno portato, dalla crisi del regime autoritario, alle prime elezioni democratiche e all’entrata in vigore delle nuove Costituzioni155. In questa ricerca, tuttavia, l’attenzione non si limiterà all’analisi della transizione “formale”, ma anzi si focalizzerà proprio sulla seconda e sulla terza fase del processo di transizione (transizione “sostanziale” e consolidamento), cercando di verificare se e come i nuovi principi e valori contenuti in Costituzione hanno ricevuto effettiva applicazione: si esaminerà, dunque, il rapporto tra transizione alla democrazia e costituzionalismo.
Tale operazione verrà effettuata da una prospettiva particolare, vale a dire quella offerta prese di posizione della Commissione, in cui si affermava che la “verifica della costituzionalità delle leggi da parte delle Corti costituisce una funzione fondamentale in uno Stato basato sulla rule of law” (Commisione di Venezia e CSCE, Seminario di esperti delle istituzioni democratiche, Oslo, 4-15 novembre 1991).
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Tali pareri non riguardano la legittimità costituzionale delle leggi, ma questioni di diritto costituzionale comparato o di diritto internazionale.
151
Si rinvia al Cap. 3 par. 3.3.3., Cap. 4 par. 4.2.3. e Cap. 5 par. 2.7. 152 Si veda ad esempio P
ROCHÀZKA R., Mission Accomplished. On Founding Constitutional Ajudication in Central Europe, Central European University Press, Budapest, 2002, pagg. 17-20; ISSACHAROFF S., Constitutional Courts and Democratic Hedging, in Public Law and Legal Theory Research Paper Series, New York University School of Law, 2010, pag. 7.
153
LACH K.,SADURSKI W., Constitutional Courts of Central and Eastern Europe: Between Adolescence and Maturity, in Journal of Comparative Law, vol. 3, n. 2, 2008, pag. 218.
154
ACKERMAN B., The Rise of World Constitutionalism, in Virginia Law Review, vol. 83, 1997, pagg. 776-777.
155 E’ stato scritto, infatti, che “il comparatista deve limitare la sua analisi alle forme giuridiche della transizione politico-costituzionale – dalle previgenti forme di Stato (autoritarie, totalitarie o di democrazia socialista) a quelle di democrazia pluralista – ed in particolare all’assetto costituzionale dei poteri disegnato nei nuovi ordinamenti costituzionali ed alle connesse forme di legittimazione democratica (procedure costituenti)” (GAMBINO S., Costituzionalismo e transizioni democratiche, in GAMBINO S. (a cura di), Costituzionalismo europeo e transizioni democratiche, Giuffrè, Milano, 2003, pag. 3).
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dalle Corti costituzionali. Nello specifico, verranno presi in esame tre ordinamenti: Italia, Spagna e Repubblica ceca. La scelta di analizzare proprio questi Paesi è motivata dal fatto che essi rappresentano casi di studio particolarmente interessanti, dal momento che le loro Corti costituzionali, utilizzando l’espressione di Lázló Sólyom156, appartengono alle “tre generazioni di Corti costituzionali europee, tutte venutesi a creare in seguito a un “cambiamento di sistema””157. La prima generazione è rappresentata dalle Corti costituzionali tedesca e italiana, le quali sono state istituite negli anni Cinquanta in seguito alla caduta dei regimi nazista e fascista; la seconda generazione, data dalle Corti spagnola e portoghese, ha fatto seguito al venir meno dei regimi autoritari di Franco e di Salazar negli anni Settanta; la terza generazione, infine, è costituita dalle Corti costituzionali degli ordinamenti dell’Europa centrale e orientale in seguito al crollo del regime comunista. Sólyom, dunque, lega in modo indissolubile le “generazioni” di Corti costituzionali ai tre grandi processi di transizione democratica verificatisi in Europa nel corso del Novecento158.
Nella ricerca si cercherà, innanzitutto, attraverso un’analisi empirica, di verificare se le Corti costituzionali di questi tre ordinamenti sono riusciti mediante le loro pronunce a rendere possibile una prima piena attuazione delle disposizioni costituzionali, contribuendo a garantire in tal modo (assieme ovviamente ad altri attori e fattori159) il processo di transizione “sostanziale” prima e quello di consolidamento poi. Saranno indicati, quindi, gli ambiti in cui si è concentrata la loro attività, e verranno evidenziate le variabili che hanno influenzato la loro azione, mettendo in luce le analogie e le differenze da Paese a Paese. Secondo Favoreu “lo sviluppo della giustizia costituzionale ha rappresentato certamente l’avvenimento più memorabile del Diritto costituzionale europeo della seconda metà del Ventesimo secolo”160: in questo studio si cercherà, quindi, di andare a verificare se anche nell’ambito delle transizioni democratiche tali organi hanno svolto un ruolo così decisivo.
Pur con tutte le differenze (come si mostrerà a breve) da Paese a Paese, le transizioni avvenute in Italia, Spagna e Repubblica ceca presentano, già prima facie, alcune caratteristiche di base analoghe. Innanzitutto, si tratta di tre ordinamenti europei che hanno sperimentato una transizione di tipo democratico coronata da successo; in secondo luogo tutti e tre i Paesi hanno sancito la rottura rispetto al precedente regime autoritario principalmente attraverso l’adozione di una nuova Costituzione democratica, e dunque in questo senso si è trattato di transizioni costituzionali161; infine, tutti e tre gli ordinamenti hanno attribuito la funzione di giustizia costituzionale a organi ad hoc, vale a dire le Corti costituzionali.
156
Lázló Sólyom ha insegnato Legge in diverse Università, sia in Ungheria sia all’estero; è stato inoltre Presidente della Corte costituzionale ungherese dal 1990 al 1998, nonché Presidente dell’Ungheria dal 2005 al 2010.
157
SÓLYOM L., The Role of Constitutional Courts in the Transition to Democracy: With Special Reference to Hungary, cit., pag. 135 (corsivo nostro).
158
Va precisato che l’espressione di Sólyom “tre generazioni di Corti costituzionali” era già stata precedentemente utilizzata da FROMONT M., La justice constitutionnelle dans le monde, Dalloz, Paris, 1996, pag. 18 ss. Secondo il giurista francese la prima generazione corrispondeva alle Corti costituzionali create in seguito alla Prima Guerra Mondiale, la seconda generazione alle Corti istituite in seguito alla Seconda Guerra Mondiale (comprendendo in un’unica fase – a differenza di Sólyom – sia le Corti italiana e tedesca degli anni Cinquanta, sia quelle spagnola e portoghese della fine degli anni Settanta-primi anni Ottanta), e la terza generazione alle Corti create in seguito al crollo del regime comunista. Tale espressione inoltre richiama fortemente le “tre ondate di giustizia costituzionale” di Favoreu (v. parr. 5.2. e 6.1.), il quale – a differenza di Sólyom – riunisce in un’unica fase (la terza) la creazione delle Corti in Spagna e Portogallo con l’istituzione delle Corti dei Paesi ex-comunisti degli anni Novanta . Si è scelto di seguire la tripartizione operata da Sólyom dal momento che, come si mostrerà nei prossimi Capitoli, dà conto delle profonde differenze che si riscontrano nei diversi periodi storici e nell’attività di ciascuna “generazione” di Corti costituzionali. 159
Si veda il par. 4. 160
FAVOREU L.,Les Cours Constitutionnelles, cit., pag. 3. 161
Come ricordato in precedenza (par. 1.3.), non sempre le transizioni democratiche sono accompagnate dall’entrata in vigore di una nuova Carta costituzionale.
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