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L’utilizzo da parte delle Corti costituzionali del diritto straniero e della comparazione; il riferimento alla CEDU e alla giurisprudenza della Corte di Strasburgo

La terza generazione: il caso della Corte costituzionale della Repubblica ceca

1. L’azione delle Corti costituzionali nelle transizioni democratiche: tra interventi comuni e priorità

2.7. L’utilizzo da parte delle Corti costituzionali del diritto straniero e della comparazione; il riferimento alla CEDU e alla giurisprudenza della Corte di Strasburgo

Un’ulteriore variabile da prendere in considerazione riguarda l’utilizzo da parte delle Corti costituzionali del diritto straniero e della comparazione950, nonché i riferimenti da esse effettuati alla CEDU e alla Corte di Strasburgo. Al pari della precedente variabile, anche in questo caso gli ordinamenti interessati sono principalmente la Spagna e la Repubblica ceca: la Corte costituzionale italiana, infatti, nei suoi primi anni di attività, ha fatto un uso estremamente limitato del diritto straniero e della comparazione, quantomeno per quel che concerne le pronunce che sono state analizzate nella presente ricerca. A ciò si aggiunge il fatto che essa ha potuto fare un uso limitatissimo della giurisprudenza della Corte di Strasburgo, stante “la partenza “al rallentatore””951 di questa: tale organo, infatti, era entrato in funzione nel 1959, ma alla fine del 1973 le sue decisioni

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Precedentemente la sottoscrizione della CEDU era considerata esclusivamente un elemento di apprezzamento di tipo politico.

950 Sulla distinzione tra diritto straniero e comparazione insiste

DE VERGOTTINI G., Oltre il dialogo tra le Corti. Giudici, diritto straniero, comparazione, il Mulino, Bologna, 2010.

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POLLICINO O., Allargamento dell’Europa ad Est e rapporto tra Corti costituzionali e Corti europee. Verso una teoria generale dell’impatto interordinamentale del diritto sovranazionale?, Giuffrè, Milano, 2010, pag. 61.

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sul merito erano solamente dieci952. Più in generale, a differenza di quanto accaduto alla Corte italiana, “le Corti di terza generazione [ma in parte anche quelle di seconda] sono nate in un mondo in cui stava fiorendo la giurisdizione internazionale sui diritti umani”953.

I giudici costituzionali spagnoli e cechi in una serie di casi hanno preso in esame le esperienze di altri ordinamenti che avevano dovuto affrontare problematiche analoghe nei processi di transizione democratica. Nell’affrontare, ad esempio, la questione delle leggi precostituzionali, il Tribunal constitucional spagnolo ha fatto riferimento alle soluzioni adottate in Italia e in Germania, ricordando le pronunce delle rispettive Corti costituzionali. In maniera analoga, quando il giudice delle leggi ceco si è dovuto occupare di questioni legate alla c.d. “giustizia di transizione”, ha in alcuni casi fatto riferimento alle soluzioni adottate in altri ordinamenti del centro e dell’est Europa. I richiami alle esperienze di Paesi stranieri, poi, risultano essere piuttosto frequenti nella giurisprudenza di entrambi le Corti in materia di diritti e libertà fondamentali.

Sempre per quel che concerne l’ambito dei diritti fondamentali, va ricordato il costante riferimento sia del Tribunale costituzionale spagnolo, sia (soprattutto) della Corte costituzionale ceca alla Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo e alla giurisprudenza della Corte di Strasburgo954, al punto che la Corte ceca è stata definita – come già ricordato – “campionessa nell’applicazione della CEDU”955. Si precisa che il Tribunale costituzionale spagnolo, pur non ritenendo che i Trattati internazionali in materia di diritti umani potessero costituire un parametro autonomo attraverso cui verificare la validità delle leggi nazionali, ha riconosciuto che, per una certa misura, la Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo integrasse il contenuto dei diritti fondamentali previsti dalla Costituzione. La Corte ceca, a sua volta, ha attribuito rango costituzionale alla CEDU e agli altri trattati in materia di diritti umani, nonostante il Parlamento avesse approvato una legge costituzionale volta proprio ad impedire che i trattati internazionali continuassero a fungere da parametro di costituzionalità.

Inoltre, non sembra da escludersi il fatto che il frequente ricorso alla narrazione storica presente nella giurisprudenza del giudice costituzionale ceco sia dipeso dall’influenza esercitata dalla Corte EDU stessa, la quale ha fatto ampio ricorso proprio a questo tipo di argomentazione.

L’utilizzo del diritto straniero e della comparazione, così come il riferimento alla CEDU e alla giurisprudenza della Corte di Strasburgo, da parte delle Corti costituzionali possono quindi essere di aiuto nella risoluzione dei casi ad esse sottoposti, ed inoltre possono contribuire a rafforzare la loro posizione e auctoritas all’interno dell’ordinamento di appartenenza, specie nel corso dei processi di democratizzazione. Ciò detto, non si può nascondere il fatto che in determinate situazioni le Corti costituzionali appartenenti alle democrazie più giovani facciano uso del diritto straniero e della comparazione “a fini strategici”, cercando cioè di legittimare “decisioni controverse e contestabili

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E’ proprio all’inizio degli anni Settanta che ha inizio “l’inversione di rotta” della Corte, la quale “grazie anche alla maggiore fiducia acquisita dagli organi di Strasburgo e soprattutto alla metabolizzazione negli Stati membri del “nuovo” meccanismo del ricorso individuale” si trova a dover affrontare, assieme alla Commissione europea dei diritti dell’uomo, la sfida opposta, vale a dire quella di “riuscire a sopportare la mole di un contenzioso sempre crescente” (POLLICINO O., Allargamento dell’Europa ad Est e rapporto tra Corti costituzionali e Corti europee. Verso una teoria generale dell’impatto interordinamentale del diritto sovranazionale?, cit., pag. 73).

953

SÓLYOM L., The Role of Constitutional Courts in the Transition to Democracy: With Special Reference to Hungary, in International Sociology, n. 18, 2003, pag. 143.

954

POLLICINO O., Corti europee e allargamento dell’Europa: evoluzioni giurisprudenziali e riflessi ordinamentali, in il Diritto dell’Unione Europea, n. 1, 2009, pag. 6, sottolinea come, stante la minore severità con cui è stata valutata la sussistenza dei requisiti per l’adesione al Consiglio d’Europa dei Paesi del centro e dell’est Europa, alla Corte EDU “è stato richiesto un impegno supplementare per mantenere alto… lo standard qualitativo della protezione dei diritti fondamentali”: la Corte, infatti, “ha dovuto affiancare al suo ruolo originario di custode della Convenzione anche quello che è stato definito “scuola di democrazia” per i Paesi che a un simile regime avevano appena acceduto”.

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attraverso il riferimento alla giurisprudenza costituzionale di democrazie costituzionali consolidate e che godono di particolare considerazione”956.

3. Le Corti costituzionali dell’Italia, della Spagna e della Repubblica ceca quali attori

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