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La questione della legittimità democratica delle Corti costituzionali nei processi di transizione

6. Lo stretto legame tra l’istituzione delle Corti costituzionali e i processi di transizione democratica

6.4. La questione della legittimità democratica delle Corti costituzionali nei processi di transizione

Un’ulteriore ragione che spiega – quantomeno in parte – la decisione di adottare Corti costituzionali è legata alla sfiducia nei confronti del potere legislativo: le esperienze autoritarie di

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Sulla nozione di “giustizia di transizione” si rinvia al Cap. 4 par. 4.1.1. 129

Le “leggi di lustrazione” hanno lo scopo di impedire alle persone coinvolte con il precedente regime autoritario o in qualche modo interessate ad un suo ritorno di ricoprire cariche importanti all’interno del nuovo apparato statale. Sul punto si rinvia al Cap. 4 par. 4.1.3.

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Legge 7666/1993; legge 8001/1995 (Legge sul genocidio e sui crimini contro l’umanità commessi durante il regime comunista per motivi politici, ideologici e religiosi); legge 8043/1995 (Legge sulla verifica del carattere morale degli ufficiali o di altre persone connesse con la difesa dello Stato democratico). Un commento alla prima legge si trova in IMHOLZ K., A Landmark Constitutional Court Decision in Albania, in KRITZ N.J., Transitional Justice. How Emerging Democracies Reckon With Former Regimes, vol. 2, United States Institute of Peace Press, Washington D.C., 1995, pag. 729 ss.; per un commento su tutte e tre le leggi cfr. ELLIS M.S., Purging the Past: The Current State of Lustration Laws in the Former Communist Bloc, in Law and Contemporary Problems, vol. 59, n. 4, 1996, pagg. 185-187; IMHOLZ K., States of Emergency as Pretexts for Gagging the Press. Word Play at Albania’s Constitutional Court, in East European Constitutional Review, vol. 6, n. 4, 1997. Deve essere ricordato, inoltre, che nel 2009 è entrata in vigore in Albania una nuova legge di lustrazione (legge 10034/2008), che è stata tuttavia dichiarata incostituzionale dalla Corte nel marzo 2010.

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La Corte venne prevista dalla Costituzione provvisoria del 1993 all’art. 98. 132

LOLLINI A., PALERMO F., Comparative Law and the “Proceduralization” of Constitution-Building Processes, in RAUE J.,SUTTER P.(a cura di), Facets and Practices of State-Building, Martinus Nijhoff Publishers, Leiden-Boston, 2009, pag. 310; sul ruolo della Corte costituzionale sudafricana si veda altresì LOLLINI A., Costituzionalismo e giustizia di transizione. Il ruolo costituente della Commissione sudafricana verità e riconciliazione, il Mulino, Bologna, 2005, pag. 127 ss.; KLUG H., South Africa’s Constitutional Court: Enabling Democracy and Promoting Law in the Transition from Apartheid, in Journal of Comparative Law, vol. 3, n. 2, 2008, pag. 174 ss.

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LOLLINI A., Costituzionalismo e giustizia di transizione. Il ruolo costituente della Commissione sudafricana verità e riconciliazione, cit., pag. 141.

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LOLLINI A., Costituzionalismo e giustizia di transizione. Il ruolo costituente della Commissione sudafricana verità e riconciliazione, cit., pag. 127. L’Autore osserva, in particolare, che i processi di transizione democratica più recenti (come ad esempio quello sudafricano) possono essere suddivisi “in una pluralità di fatti e atti costituenti adottati da una pluralità di organi: in taluni casi essi hanno esercitato un potere costituente di fatto, in altri è stato loro assegnato, in misura differente, l’esercizio di porzioni di potere costituente” (pag. 140).

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diversi Paesi europei avevano mostrato come spesso fosse proprio il legislatore “la più grande minaccia alla libertà”, avendo questi il potere di introdurre nell’ordinamento “ingiustizie sistematiche”135. Memori, dunque, di tali esperienze, i diversi costituenti, una volta previsti nel nuovo testo costituzionale i nuovi principi e valori supremi, decisero di optare per l’introduzione di Corti costituzionali al fine di tutelarsi rispetto alla “attività legislativa arbitraria”136. Tali organi, insomma, dovevano servire a controbilanciare le istituzioni maggioritarie “delle quali era stato fatto cattivo uso sotto i regimi fascisti e comunisti”137. In effetti, la più volte affermata natura “antimaggioritaria” delle Corti costituzionali è emersa chiaramente sin dall’inizio della loro attività: diverse esperienze (quella italiana in primis) dimostrano, infatti, che tali organi abbiano costituito sin da subito un vero e proprio contrappeso, volto, cioè, ad impedire a maggioranze transitorie di intaccare i diritti fondamentali dei cittadini attraverso la mancata attuazione delle disposizioni costituzionali138.

Va sottolineato, tuttavia, come l’istituzione di Corti costituzionali non sia sempre stata vista di buon occhio, anzi si sono spesso registrate diverse resistenze alla loro introduzione nell’ordinamento e manifestazioni di ostilità al loro operato. “Superare il dogma politico della supremazia parlamentare”139, cioè riconoscere che il Parlamento è subordinato alla Costituzione e che è necessario affidare ad un organo giurisdizionale il compito di annullare atti di organi legittimati dalla volontà popolare, non è stata dunque cosa facile. L’Italia, la Spagna (anche se in tono decisamente minore) e alcuni ordinamenti dell’Europa dell’est costituiscono chiari esempi. Nel dibattito dell’Assemblea costituente italiana, infatti, le forze di sinistra, ed in modo particolare il partito comunista, espressero più di una perplessità relativamente alla creazione di un organo di tale tipo140. Le preoccupazioni erano fondamentalmente due: innanzitutto si temeva che la Corte avrebbe svolto un ruolo più che altro conservatore, invece che di sostegno alle politiche riformatrici141. In secondo luogo, non si riteneva ammissibile che all’interno di un ordinamento democratico potessero “esistere poteri di controllo sulla attività degli organi costituzionali democraticamente formati, svolti da organi di natura prevalentemente tecnica”142.

La Corte costituzionale della Repubblica ceca, poi, al pari di diverse altre Corti costituzionali dell’est Europa create in seguito alla caduta del Muro di Berlino, ha sperimentato quello che è stato definito “paradosso dell’accettazione e del rigetto delle Corti costituzionali”143. Se

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GARCÍA DE ENTERRÍA E., La posición juridica del Tribunal constitucional en el sistema espanol: posibilidades y perspectivas, cit., pag. 45.

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GARCÍA DE ENTERRÍA E., La posición juridica del Tribunal constitucional en el sistema espanol: posibilidades y perspectivas, cit., pag. 45. Per quanto riguarda specificatamente l’Italia, anche BOGNETTI G., The American Constitution and Italian Constitutionalism. An Essay in Comparative Constitutional History, CLUEB, Bologna, 2008, pag. 58, sottolinea che “la ragione principale per cui i costituenti italiani hanno dato il loro assenso [all’introduzione di un sistema di controllo di costituzionalità delle leggi] ha probabilmente avuto a che fare… con l’esperienza del Fascismo. La maggior parte dei costituenti hanno voluto adottare tale sistema poiché ritenevano che esso avrebbe potuto costituire un’utile garanzia contro possibili futuri abusi commessi dal legislativo sui diritti civili e politici dei cittadini…”. 137

SÓLYOM L., The Role of Constitutional Courts in the Transition to Democracy: With Special Reference to Hungary, cit., pag. 135

138 Non sembra essere questo il caso, tuttavia, della Corte costituzionale della Repubblica ceca per quel che riguarda le decisioni adottate in materia di “giustizia di transizione” (si rinvia al Cap. 4 par. 5).

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DE VERGOTTINI G.,Le transizioni costituzionali, cit., pag. 84. 140

Si rinvia al Cap. 2 par. 2.3. 141

Timore espresso anche dal Partito comunista spagnolo (si rinvia al Cap. 3 par. 2.2.). 142 Z

AGREBELSKY G., Giustizia costituzionale, cit., pag. 322. Alla fine, tuttavia, prevalsero le posizioni delle altre forze politiche (in primis la Democrazia cristiana), le quali erano invece favorevoli all’introduzione di una Corte costituzionale (si veda il Cap. 2 par. 2.3.).

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HOLLÄNDER P., The Role of the Czech Constitutional Court: Application of the Constitution in Case Decisions of Ordinary Courts, in Parker School Journal of East European Law, vol. 4, 1997, pag. 445.

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da un lato, cioè, tale organo godeva di grande popolarità e prestigio tra le persone, dall’altro manifestazioni di ostilità espresse dai giudici, dal Parlamento e dalla dottrina erano piuttosto comuni: veniva negato, ad esempio, il carattere vincolante delle sentenze della Corte, e si affermava persino che il legislativo, in nome del principio della sovranità parlamentare, potesse ignorare quanto deciso da tale organo144.

Insomma, il “problema formidabile”145 della legittimità democratica delle Corti costituzionali emerge spesso nelle fasi di giovane esperienza democratica, nelle quali appare più stridente il paradosso per cui i nuovi poteri democratici – appena riconquistati – vengono in qualche modo “frenati” dall’attività delle Corti costituzionali146.

6.5. Il ruolo del Consiglio d’Europa e dell’Unione Europea nell’istituzione delle Corti

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