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La seconda generazione: il caso del Tribunale costituzionale spagnolo

3. Le quattro linee d’intervento del Tribunale costituzionale per garantire una “transition in action”

3.2. Il Tribunale costituzionale e le norme precostituzional

3.2.1. I riferimenti normativi e il dibattito dottrinale

Il primo comma della Disposizione abrogativa della Costituzione del 1978, con cui viene sancita l’abrogazione espressa delle sette Leggi fondamentali del regime franchista (a cui si aggiunge la Legge per la riforma politica), rappresenta senza dubbio la volontà del costituente di sancire una netta discontinuità rispetto al passato: era su tali provvedimenti normativi, infatti, che si fondava lo Stato autoritario. Al secondo comma della Disposizione abrogativa, poi, viene sancita l’abrogazione delle leggi del 25 ottobre 1839 e del 21 luglio 1876590, mentre il terzo ed ultimo

589 V

ARELA S., SATRUSTEGUI M., Constitución nueva y leyes viejas, in Revista del departamento de derecho político, n. 4, 1979, pag. 62.

590

Si veda PEÑARANDA RAMOS J.L., Disposición derogatoria. Constitución y ordenamiento preconstitucional, in ALZAGA VILLAAMIL O. (a cura di), Comentarios a la Constitución española de 1978, tomo XII, Editoriales de derechos

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comma prevede che vengano “similmente abrogate tutte quelle disposizioni che contrastino con quanto stabilito in questa Costituzione”. Nell’affrontare la questione relativa all’individuazione dell’organo competente a risolvere il contrasto tra leggi precostituzionali e la Carta del 1978, pare necessario partire proprio dall’analisi di tale disposizione. Essa infatti sembra riconoscere indirettamente al giudice comune un generale potere di disapplicazione delle “vecchie” leggi che contrastino con quanto stabilito dal testo costituzionale. Tale impostazione sembra essere avvalorata anche dall’art. 9 Cost.: esso, infatti, stabilisce che “i cittadini e i poteri pubblici sono soggetti alla Costituzione e al rimanente ordinamento giuridico”, obbligando, di conseguenza, tutti i giudici a non applicare le norme che violino la Costituzione.

La questione, tuttavia, risulta essere più complessa, dal momento che dalla lettura dell’art. 163 Cost. e dell’art. 1 c. 2 c.c. potrebbe sembrare che la competenza a sindacare la conformità delle leggi anteriori alla Costituzione spetti, in realtà, al Tribunale costituzionale. L’art. 163 Cost., infatti, impone all’organo giudiziario di sollevare la questione di legittimità costituzionale tutte le volte in cui ritenga che una norma (primaria, applicabile nel caso di specie e della cui validità dipenda il giudizio) possa essere in contrasto con la Costituzione. L’art. 1 c. 2 c.c., poi, nell’affermare che perdono di validità le disposizioni in contrasto con le norme di rango superiore, sembra considerare “il criterio gerarchico prevalente ed assorbente rispetto a quello temporale”591.

E’ proprio dall’“assenza di riferimenti normativi idonei ad orientare l’interprete in modo univoco”592 che sono emersi in dottrina distinti orientamenti. Possono essere individuate, in particolare, tre soluzioni ermeneutiche. La prima ha individuato nel Tribunale costituzionale l’organo idoneo ad occuparsi delle norme precostituzionali593. Una seconda ipotesi è quella che attribuisce ai giudici comuni la risoluzione del contrasto tra le norme precostituzionali e la Costituzione, ritenendo che il Tribunale costituzionale sia competente esclusivamente ad annullare le leggi entrate in vigore dopo la promulgazione della Carta del 1978594. Una soluzione, invece, sui generis è quella proposta da García de Enterría, secondo il quale è necessario distinguere, da un lato, le norme precostituzionali che risultano essere “icto oculi”595 in contrasto con il dettato costituzionale (in particolare quelle che disciplinano i diritti fondamentali ovvero l’organizzazione, le competenze e il funzionamento dei poteri dello Stato), dall’altro le leggi “vecchie” che non sembrano in palese contraddizione con la Costituzione (vale a dire “la legislazione anteriore dal contenuto non direttamente politico”596). Nel primo caso la competenza a dichiarare l’abrogazione delle norme precostituzionali spetta a tutti i giudici, mentre nel secondo deve essere sollevata da parte degli organi giudiziari la questione di costituzionalità dinanzi al Tribunal.

humanos, Madrid, 1999, pag. 781 ss.

591 R

OLLA G., Indirizzo politico e Tribunale costituzionale in Spagna, cit., pag. 212. 592

ROLLA G., Indirizzo politico e Tribunale costituzionale in Spagna, cit., pagg. 211-212. 593

Cfr. VARELA S., SATRUSTEGUI M., Constitución nueva y leyes viejas, cit., pag. 75. In questo senso anche TRUJILLO G., Juicio de legitimidad e interpretación constitucional: cuestiones problematicas en el horizonte constitucional español, in Revista de estudios políticos, n. 7, 1979, il quale, richiamandosi all’esperienza italiana intercorsa nel periodo 1948-1956, sostiene che il contrasto tra norme precostituzionali e Costituzione deve essere risolto dai giudici comuni solamente nel corso della “tappa transitoria”, vale a dire sino all’entrata in funzione del Tribunale costituzionale; successivamente tale compito dovrà essere svolto dal giudice delle leggi (pag. 146 ss.).

594

ARAGON REYES M., La sentencia del Tribunal constitucional sobre leyes relativas al regimen local, anteriores a la Constitución, in Revista española de derecho constitucional, n. 1, 1981, pag. 185 ss. Secondo l’Autore, il Tribunale costituzionale potrebbe limitarsi a “constatare (“non dichiarare”) nei fondamenti giuridici (non nel dispositivo) l’abrogazione delle leggi anteriori prodotta dalla Costituzione” (pagg. 204-205) (corsivo nostro).

595

GARCÍA DE ENTERRÍA E., La Constitución como norma y el Tribunal constitucional, cit., pag. 87 596

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Nel tentare di offrire una soluzione a tale questione, la dottrina597 ha fatto costantemente riferimento alle soluzioni offerte dal Diritto costituzionale comparato, guardando in particolare alle esperienze italiana e tedesca, le quali offrivano soluzioni molto diverse tra loro. In Italia la Corte costituzionale stabilì nella sentenza 1/1956 la propria competenza a risolvere il contrasto tra leggi precostituzionali e la Costituzione del 1948, anche se va precisato che essa non sembra aver mai escluso espressamente la possibilità che anche i giudici ordinari potessero dichiarare l’abrogazione delle leggi anteriori598. In Germania, invece, sulla base di quanto sancito dall’art. 123 della Grundgesetz (“Le leggi anteriori alla prima riunione del Bundestag restano ancora in vigore in quanto non contrastino con la presente Legge fondamentale”), il Tribunale costituzionale ha stabilito che tale contrasto dovesse essere risolto dai tribunali ordinari (dichiarando, quindi, nel caso, l’abrogazione della legge anteriore), negando che si trattasse di un problema di controllo di costituzionalità delle leggi. Il Bundesverfassungsgericht ha precisato, tuttavia, che esso era competente a giudicare in caso di ricorso diretto di incostituzionalità avente ad oggetto non solo le norme postcostituzionali ma anche quelle precostituzionali (controllo “astratto”)599.

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