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Il dibattito dottrinale relativo al valore normativo della Costituzione del

La seconda generazione: il caso del Tribunale costituzionale spagnolo

3. Le quattro linee d’intervento del Tribunale costituzionale per garantire una “transition in action”

3.1. Il Tribunale costituzionale e il valore normativo della Costituzione

3.1.2. Il dibattito dottrinale relativo al valore normativo della Costituzione del

All’indomani della sua entrata in vigore, il valore normativo della Costituzione del ’78 non era affatto dato per scontato, anzi.

Da un punto di vista dottrinale possono essere individuati fondamentalmente due orientamenti. Secondo alcuni Autori, tutte le disposizioni della Costituzione (compresi i “Principi informatori della politica sociale ed economica” di cui si dirà a breve) hanno un valore normativo immediato e diretto559. Tale convinzione deriva, in particolare, dalla lettura dell’art. 9 c. 1 Cost., il quale stabilisce che “i cittadini e i poteri pubblici sono soggetti alla Costituzione e al resto dell’ordinamento giuridico”560.

Derecho constitucional español, cit., pagg. 60-61.

554

DE ESTEBAN J., Tratado de Derecho constitucional, cit., pag. 46. 555

Cfr. GARCÍA DE ENTERRÍA E., La Constitución como norma y el Tribunal constitucional, Aranzadi, Cizur Menor, 2006, pag. 292. Sulla giurisprudenza del Tribunale Supremo relativa alla mancanza di valore normativo della Costituzione dal 1862 al 1977 cfr. ARAGÓN REYES M., La sentencia del Tribunal Supremo sobre la legalización del PCE (un caso de control judicial de constitucionalidad), in Revista española de derecho administrativo, n. 14, 1977, pag. 507 ss.

556

GARCÍA DE ENTERRÍA E., La Constitución como norma y el Tribunal constitucional, cit., pag. 291. 557

Vale a dire “La Constitución como norma y el Tribunal constitucional”, cit. 558

Si rinvia al par. 2.1. 559 G

ARCÍA DE ENTERRÍA E., La Constitución como norma y el Tribunal constitucional, cit., pag. 63 ss.; DE ESTEBAN J., Tratado de Derecho constitucional, cit., pag. 226 ss.; TORRES DEL MORAL A., Principios de Derecho constitucional español, cit., pag. 61; CARROZZA P., Alcuni problemi della giustizia costituzionale in Spagna, in PIZZORUSSO A., VARANO V., L’influenza dei valori costituzionali sui sistemi giuridici contemporanei, II, Giuffrè, Milano, 1985, pag. 1112 ss.; CRUZ VILLALÓN P.,Constitución y cultura constitucional, cit., pag. 19.

560

Secondo GARCÍA DE ENTERRÍA E., La Constitución como norma y el Tribunal constitucional, cit., pag. 64, da tale disposizione è possibile dedurre non solo il carattere vincolante tout court dell’intera Costituzione, ma “qualcosa di più, vale a dire… un “vincolo più forte”, secondo la tradizionale espressione del costituzionalismo nordamericano (higher, superior obligation) oggi ripresa dalla dottrina tedesca (stärkere Bindung, gesteigerte Verpflictungskraft des Grundgesetzes). Tale disposizione, infatti, nello stabilire che i cittadini e i poteri pubblici sono vincolati “alla Costituzione e al resto dell’ordinamento giuridico”, attribuisce un primato manifesto al vincolo costituzionale, espressione della supremazia della Costituzione all’interno dell’ordinamento”.

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Altra parte della dottrina561 sostiene, invece, che diverse disposizioni costituzionali non hanno pieno valore normativo, in particolare quelle che sanciscono i “Principi informatori della politica sociale ed economica”, vale a dire il Capitolo III del Titolo I della Costituzione (artt. 39- 52)562. Garrido Falla, ad esempio, sostiene che tali disposizioni, a differenza dei diritti fondamentali riconosciuti nel Capitolo II del Titolo I “il cui carattere di norme giuridiche è indiscutibile”, non solo altro che “norme giuridiche imperfette: nella migliore delle ipotesi attribuiscono un mandato al legislatore… che, qualora non venga rispettato, non comporta conseguenze giuridiche; altre volte non si tratta nemmeno di questo, dal momento che ci si trova dinanzi a dichiarazioni retoriche tipiche di un programma di partito…”. Riferendosi, poi, agli articoli 43 c. 1 (diritto alla salute) e 45 c. 1 (diritto all’ambiente), Garrido Falla ritiene che si entri “nel campo dei desideri buoni e pii, della retorica costituzionale”563.

La motivazione principale per cui da parte della dottrina veniva fornita un’interpretazione di questo tipo a tali disposizioni costituzionali era data dalla (sicuramente poco felice) formulazione dell’art. 53 Cost., relativo alle garanzie delle libertà dei diritti fondamentali. Il primo comma, infatti, dopo aver affermato che i diritti e le libertà riconosciute nel Capitolo II sono vincolanti per tutti i poteri dello Stato, stabilisce che il loro esercizio potrà essere disciplinato soltanto per legge “nel rispetto del loro contenuto essenziale”. Il secondo comma aggiunge poi che, limitatamente ai casi di violazione dei diritti e delle libertà fondamentali riconosciute dall’art. 14 (principio di eguaglianza) e nella sezione I del Capitolo II del Titolo I (artt. 15-29) e al diritto all’obiezione di coscienza riconosciuto all’art. 30, ogni cittadino potrà ottenere speciale protezione mediante ricorso ai tribunali ordinari sulla base di un procedimento ispirato ai principi di preferenza e sommarietà, ovvero mediante ricorso di amparo al Tribunale costituzionale.

Il problema interpretativo sorge con il terzo comma dell’art. 53: esso, infatti, dopo aver affermato che “il riconoscimento, il rispetto e la tutela dei principi di cui al Capitolo III [“Principi informatori della politica sociale ed economica”] ispireranno il diritto positivo, la prassi giudiziaria e l’azione dei pubblici poteri”, dispone che tali principi possano essere “difesi solo dinanzi alla giurisdizione ordinaria conformemente alle leggi che li regolano”564. Diversi Autori, dunque, ritennero che l’efficacia normativa di tali Principi dipendesse dalle leggi di attuazione, e che sino a che queste non fossero state emanate gli artt. 39-52 dovessero essere considerate norme meramente programmatiche565.

Insomma, il dibattito dottrinale spagnolo relativo al valore normativo della Costituzione

561 Si pensi a G

ARRIDO FALLA E., Artículo 1, in GARRIDO FALLA E., Comentarios a la Constitución, Civitas, Madrid, 2001, pag. 28; JIMÉNEZ CAMPO J., Comentario al artículo 53. Protección de los derechos fundamentales, in Comentarios a la Constitución, tomo IV, II ed., 1996, pag. 520.

562

La Costituzione dedica l’intero Titolo I (artt. 10-55) ai “Diritti e doveri fondamentali”. La Sezione I del Capitolo II (artt. 15-29) è dedicata a “Diritti fondamentali e libertà pubbliche”, e disciplina il diritto alla vita, alla libertà religiosa, alla libertà di comunicazione, di circolazione, di riunione… La Sezione II (artt. 30-38), dedicata a “Diritti e doveri dei cittadini”, disciplina gli aspetti più caratteristici dei rapporti cittadini-Stato secondo l’impostazione tipica degli ordinamenti che si ispirano ai principi dello Stato sociale (regolamentazione degli obblighi militari e della obiezione di coscienza, del matrimonio, della proprietà, delle relazioni sindacali…). Il Capitolo III, infine (artt. 39-52) è, come ricordato, dedicato ai “Principi informatori della politica sociale ed economica”, e stabilisce a carico dei pubblici poteri una serie di impegni riguardanti diversi aspetti dei “rapporti economico-sociali”, come la famiglia, la tutela dei giovani, l’occupazione…

563 G

ARRIDO FALLA E., Artículo 1, cit., pag. 28 e 976. 564

Corsivo nostro. 565

Vale la pena sottolineare, tuttavia, che “l’efficacia concreta [di tali norme] è [attualmente] praticamente completa, dal momento che… le Cortes o i Parlamenti autonomici hanno sviluppato, nella quasi totalità, i principi che stanno alla base della politica economica e sociale…” (PRADA FERNÁNDEZ DE SANMAMED J.L., Revisión de los principios rectores de la política social y económica y de su actual realidad jurídico-constitucional, in Revista de estudios políticos, n. 122, 2003, pag. 294).

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risulta analogo a quello svoltosi in Italia trent’anni prima in occasione dell’entrata in vigore della Carta del ’48: all’orientamento, infatti, di chi riteneva che le disposizioni costituzionali dovessero essere intese di regola “come disposizioni normative”, e che “la Costituzione [dovesse] essere intesa ed interpretata, in tutte le sue parti, magis ut valeat”566, si contrapponeva quello di chi sosteneva l’esistenza di determinate proposizioni non normative, prive di valore giuridico in quanto insuscettibili di esprimere un contenuto precettivo concreto567.

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