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Capitolo 3 – Il modello di governance portuale italiano.

3.10. L’Autorità Marittima.

L’Autorità Marittima fa parte dell’amministrazione periferica dello Stato, nello specifico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Nella locuzione «Autorità Marittima» rientrano diverse figure e, in particolare:

a) il Direttore marittimo, preposto alla zona marittima (ufficio: Direzione Marittima); b) il Capo di compartimento, preposto al compartimento (ufficio: Capitaneria di Porto); c) il Capo di circondario, preposto al circondario (ufficio: Circondario Marittimo).

Le Capitanerie di Porto costituiscono gli uffici periferici del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, con cui è posto in grado di operare capillarmente sul territorio nazionale.

Sebbene il Comando dipenda primariamente dal Ministero della Difesa, essendo il Corpo una struttura militare della Marina, e dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, anche altri ministeri ed organi dello Stato si avvalgono dell’opera delle Capitanerie di Porto(299).

propri interventi in maniera sinergica con gli altri enti di governo (Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Regione del Veneto e Città Metropolitana di Venezia) affinché gli stessi possano avere ricadute positive e durature per l’intero territorio di riferimento».

298 Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico Settentrionale, «Piano Operativo Triennale 2018-2020 - Porto e Territorio», cit., 181.

299 In particolare: il Ministero dell’Ambiente, per ciò che concerne la difesa dell’ambiente marino, la vigilanza e la gestione delle riserva marine e delle aree marine protette; il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, per quanto riguarda la pesca marittima e l’acquicoltura; il Ministero dell’Interno, per la vigilanza dei flussi migratori;

Tra le principali attività di cui si occupa il Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto si richiamano le seguenti:

1) ricerca e soccorso in mare (SAR - Search and Rescue): le Capitanerie costituiscono il Centro Nazionale di Coordinamento del Soccorso Marittimo (IMRCC - Italian Maritime

Rescue Coordination Center), al quale fanno capo le attività di ricerca e salvataggio della

vita umana in mare, attraverso l’utilizzo di unità aeronavali della Guardia Costiera;

2) sicurezza della navigazione: il Corpo delle Capitanerie svolge attività sia nell’ambito della

safety sia in quello della security intendendosi, con la prima espressione, il complesso di

norme e disposizioni tecniche finalizzate a tutelare la nave contro i rischi della navigazione e, con la seconda, l’attività volta a prevenire e combattere minacce di stampo terroristico(300);

3) con specifico riferimento alla safety, le Capitanerie di Porto effettuano controlli sistematici sulle navi al fine di accertare e valutare la sussistenza dei requisiti di sicurezza prescritti dalle Convenzioni internazionalie dalla disciplina comunitaria;

4) in tema di security, il Comando delle Capitanerie è competente a ricevere i messaggi di allerta da parte delle navi minacciate, nel rispetto delle Convenzioni internazionali(301) e delle norme comunitarie, ed è competente ai fini dell’approvazione dei piani di sicurezza delle navi e degli impianti portuali;

5) in tema di protezione dell’ambiente marittimo: le Capitanerie, in questo caso in rapporto di dipendenza funzionale dal Ministero dell’Ambiente, svolgono controlli sulla sicurezza ambientale dei porti e, tra l’altro, vigilano sulle attività di dragaggio, di ripascimento dei litorali e di immissioni di sostanze in mare;

6) in materia di polizia marittima: il Comando Generale delle Capitanerie di Porto svolge attività di polizia tecnico-amministrativa marittima, comprendenti la disciplina della navigazione e la regolamentazione di tutti gli eventi che si verificano negli spazi marittimi soggetti alla sovranità nazionale, il controllo del traffico marittimo, la manovra delle navi, la sicurezza nei porti, le inchieste sui sinistri marittimi, i collaudi e le ispezioni periodiche dei depositi costieri e di altri impianti potenzialmente pericolosi;

7) come supporto alla protezione civile: il personale del Corpo delle Capitanerie, nell’ambito della prevenzione, vigilanza e gestione delle emergenze in mare, presta servizio nel Centro

il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, per quanto riguarda la tutela delle aree marine di interesse archeologico; il Dipartimento della Protezione Civile, per quanto concerne la gestione delle emergenze in mare; le Regioni e gli enti locali, soprattutto in rapporto all’amministrazione e alla vigilanza del demanio marittimo. 300 Vedi sopra Capitolo 1.

Operativo Emergenze in Mare (COEM), il quale fa parte del dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il predetto Centro interviene nei casi in cui un’emergenza necessiti di coordinare l’impiego delle unità navali assegnate per attività di protezione civile.

Per quanto concerne la tematica portuale, negli scali marittimi privi di Autorità di Sistema Portuale, l’Autorità Marittima è l’unico centro di governo titolare di tutte le competenze ed esercita in via esclusiva tutte le funzioni amministrative e di vigilanza proprie dell’amministrazione statale, secondo quanto previsto dagli artt. 62-82 Cod. Nav.

Nei porti, invece, in cui è stata istituita l’Autorità di Sistema Portuale, l’art. 14, comma 1 della Legge n. 84/1994 assegna, in via residuale, all’Autorità Marittima «le funzioni di polizia e di sicurezza previste dal Codice della navigazione e dalle leggi speciali, e le rimanenti funzioni amministrative» riducendo, in sostanza, le sue competenze alle funzioni attinenti alla sicurezza della navigazione nel porto e nelle acque territoriali che non siano attribuite alle Autorità di Sistema Portuale(302).

Secondo una parte della dottrina il Legislatore, nel conferire all’Autorità di Sistema Portuale «poteri di ordinanza, anche in riferimento alla sicurezza rispetto a rischi di incidenti connessi alle attività e alle condizioni di igiene sul lavoro» (art. 6, comma 4, lett. a), Legge n. 84/1994), avrebbe inteso attribuire alla predetta authority una competenza generale in materia di sicurezza, per quanto circoscritta ai settori espressamente indicati dalla legge, riconoscendo invece all’Autorità Marittima una competenza altresì generale, ma residuale, in materia di polizia e di sicurezza nei porti(303). In merito al riparto di competenze tra i due soggetti, si è altresì evidenziato come la Legge n. 84/1994 contenga numerose disposizioni che attribuiscono competenze alle Autorità Portuali (oggi Autorità di Sistema Portuale) in tema di sicurezza, il che porterebbe ad escludere, quindi, la necessaria attribuzione alle Autorità Marittime delle funzioni in ogni materia in vario modo connessa con la tematica della sicurezza dell’attività portuale o della navigazione(304).

302 Analogamente l’art. 17 Cod. Nav. attribuisce, in via residuale, alle Autorità Marittime, nello specifico al Capo del compartimento, al Capo del circondario e ai capi degli altri uffici marittimi dipendenti, le funzioni amministrative relative alla navigazione ed al traffico marittimo che non siano già attribuite ad altre autorità. 303 A. MALTONI, Considerazioni sulle Autorità Portuali ai sensi della l. 84/1994, in Studi in onore di G.

ROMANELLI, Milano, 1997, 828, il quale argomenta tale tesi alla luce dell’eliminazione dall’art. 6, comma 4, lett.

a) dell’espressione «fermo restando quanto previsto dall’articolo 14», ad opera del D.L. n. 535/1996, e la sua sostituzione con una disposizione che riconosce poteri di regolamentazione e di ordinanza all’Autorità Portuale (oggi Autorità di sistema portuale) anche in riferimento alla sicurezza rispetto a rischi di incidenti ed alle condizioni di igiene del lavoro; contra R. TRANQUILLI LEALI, Le funzioni organizzative e di ordinanza delle

Autorità Portuali, nota a Corte dei Conti, Sez. Contr. Stato, 10 luglio 1998 n. 90, in Dir. trasp., 1999, 571.

304 S. ZUNARELLI, I servizi portuali di interesse generale nella disciplina della l. 28 gennaio 1994 n. 84, in Dir.

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