• Non ci sono risultati.

Le ultime modifiche introdotte dal «correttivo porti» (D Lgs n 232/2017).

Capitolo 3 – Il modello di governance portuale italiano.

3.8. Le ultime modifiche introdotte dal «correttivo porti» (D Lgs n 232/2017).

Con il D. Lgs. 13 dicembre 2017, n. 232(285), c.d. «correttivo porti», il Legislatore ha apportato alcune modifiche al D. Lgs. n. 169/2016 al fine di migliorare il funzionamento, in sede applicativa, delle norme originariamente introdotte dall’ultima riforma, oltre che per eliminare refusi o errori materiali e migliorare il coordinamento esterno con altri testi normativi.

Le modifiche hanno riguardato, in particolare: a) la disciplina dei servizi di interesse generale;

b) la pianificazione delle Autorità di Sistema Portuale (art. 5) (vedi supra par. 3.7);

285 D. Lgs. 13 dicembre 2017, n. 232, recante «Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 4 agosto

2016, n. 169 concernente le Autorità portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della Legge n. 124 del 7 agosto 2015». Il predetto provvedimento è stato adottato sulla base della delega contenuta nell’art. 8, comma 6 della Legge 7 agosto 2015, n. 124, «Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche».

c) l’adozione da parte del Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Piano dell’organico del porto dei lavoratori delle imprese di cui agli artt. 16, 17 e 18 (art. 5, comma 3, lett. sbis).

Per quanto riguarda i servizi di interesse generale il decreto correttivo ha sottratto al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti la competenza ai fini dell’individuazione dei servizi di interesse generale svolti dalle singole Autorità di Sistema Portuale, ridefinendone di conseguenza compiti e funzioni(286). Come dichiarato nella relazione illustrativa, tale modifica si ricollega alla sopravvenuta obsolescenza dell’originaria previsione rispetto alle normative di settore che ormai disciplinano in modo compiuto i servizi in questione(287). Per quanto

concerne l’affidamento dei predetti servizi trova oggi applicazione il nuovo Codice dei contratti pubblici di cui al D. Lgs. n. 56/2017(288).

Il decreto correttivo è intervenuto anche sui compiti degli Uffici territoriali portuali di cui all’art. 6bis della Legge 84/1994, che costituiscono l’articolazione delle Autorità di Sistema Portuale nei porti non corrispondenti alla sede principale e che precedentemente all’istituzione delle nuove autorità erano sede di Autorità Portuale. Gli Uffici hanno compiti di gestione operativa dei traffici portuali, ma non hanno poteri in materia di programmazione e di pianificazione strategica. Il correttivo ha confermato i loro compiti istruttori ai fini dell’adozione delle deliberazioni di competenza dell’Autorità di Sistema Portuale e quelli di proposta con riferimento a materie di rilievo locale di competenza dell’Autorità di Sistema Portuale, attribuendo invece direttamente ai predetti Uffici il potere di rilascio delle concessioni di durata inferiore a quattro anni, sentito il Comitato di Gestione (laddove in precedenza era quest’ultimo a poter delegare tale funzione agli Uffici).

Al fine di evitare possibili situazioni di conflitto di interesse, garantendo altresì l’omogeneità dei compensi a livello nazionale, l’art. 4, comma 1, lett. a) del correttivo ha modificato l’art. 7 della Legge n. 84 del 1994 sottraendo al Comitato di Gestione la competenza in materia di determinazione degli emolumenti spettanti al Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale e ai componenti del Comitato di Gestione stesso, rinviando tale funzione ad un apposito decreto ministeriale.

L’art. 7 del decreto correttivo ha modificato, inoltre, l’art. 8 della Legge n. 84 del 1994 prevedendo che il Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale adotti il Piano dell’organico del

286 Come si è detto sopra, in precedenza i servizi di interesse generale erano stati individuati con il D.M. 14

novembre 1994, espressamente abrogato dal correttivo porti.

287 Cfr. la Relazione illustrativa del Governo del 15 settembre 2017 (pag. 2)

288 Recante «Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50» («Codice dei

porto dei lavoratori delle imprese di cui agli artt. 16, 17 e 18, previa delibera del Comitato di Gestione e sentita la Commissione consultiva, sulla base dei piani di impresa, degli organici e del fabbisogno lavorativo comunicati dalle imprese autorizzate a svolgere operazioni portuali, dalle imprese terminaliste nonché dai fornitori di lavoro portuale temporaneo(289).

Un’ulteriore modifica riguarda l’esercizio, da parte del presidente dell’Autorità di Sistema Portuale, delle competenze attribuitegli dai predetti artt. 16, 17 e 18 nel rispetto «delle disposizioni contenute nei decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di cui, rispettivamente, all’articolo 16, comma 4, e all’articolo 18, commi 1 e 3, nonché nel rispetto delle deliberazioni della Autorità di Regolazione dei Trasporti per gli aspetti di competenza»(290).

Alcune modifiche sono state apportate anche con riferimento alla composizione del Comitato di Gestione. In particolare, il correttivo ha precisato che il rappresentante dell’Autorità Marittima sia il direttore marittimo nella cui giurisdizione rientra il porto sede dell’Autorità di Sistema Portuale e, «su designazione di quest’ultimo», il rappresentante dell’Autorità Marittima competente in ordine a i temi trattati in relazione ai porti compresi nell’Autorità di Sistema Portuale. È stato inoltre precisato che nel caso in cui le designazioni dei componenti del Comitato di Gestione non pervengano tempestivamente, l’organo è comunque regolarmente costituito, potendo legittimamente esercitare le proprie funzioni con la metà più uno dei componenti. Ma la novità che ha suscitato le critiche più vivaci da parte degli enti locali riguarda l’applicazione ai membri del Comitato di Gestione della disciplina prevista dal D. Lgs. n. 39/2013 in materia di inconferibilità degli incarichi presso la pubblica amministrazione(291). Il decreto correttivo ha, di conseguenza, introdotto all’art. 9, comma 2,

289 In proposito, in sede di 8^ Commissione permanente del Senato (nella seduta del 16 novembre 2017), il Piano

dell’organico è stato ritenuto uno strumento in grado migliorare il governo dell’occupazione portuale, pesantemente condizionata dal gigantismo navale che ha causato l’elevata concentrazione delle operazioni di carico e scarico e gestione delle merci, ma anche una conseguente forte contrazione dell’attività di molti porti e una crisi occupazionale generalizzata della manodopera del comparto, come nel caso di Gioia Tauro e Taranto.

290 Dal tenore della predetta disposizione parrebbe quindi anteposto il riferimento ai decreti ministeriali rispetto

alle deliberazioni dell’ART che possono riguardare i soli «aspetti di competenza» dell’authority. Come osservato in sede di Commissione speciale del Consiglio di Stato (parere espresso nell’adunanza del 4 ottobre 2017) «la specificazione non rappresenta in alcun modo una forma di restrizione della competenza dell’Autorità, limitandosi […] ad adeguare la disposizione al contesto normativo che attribuisce al solo Ministero i poteri di amministrazione attiva e, dall’altro, a confermare la funzione di regolazione economica indipendente nel settore dei trasporti e delle relative infrastrutture, attribuita normativamente all’Autorità» pienamente confermando con ciò « il rapporto tra Autorità di sistema portuale e ART, rapporto che, tra le altre cose, ha consentito (e dovrà continuare a consentire) a quest’ultima Autorità di intraprendere utilmente sia iniziative regolatorie sia accertamenti sulle condizioni di accesso alle infrastrutture e ai servizi».

291 D. Lgs. n. 39 dell’8 aprile 2013, «Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi

presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell’articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190». In particolare, l’art. 7, comma 1 stabilisce che «A coloro che nei due anni precedenti siano stati componenti della giunta o del consiglio della regione che conferisce l’incarico,

Legge n. 84/1994 il divieto di designare nel Comitato di Gestione «coloro che rivestono incarichi di componente di organi di indirizzo politico amministrativo» sia a livello regionale che locale, prevedendo la decadenza di diritto per coloro che siano stati già designati al momento dell’entrata in vigore del decreto.

Ratio della predetta modifica risiede nell’esigenza che il Comitato di Gestione diventi un vero

organo di governance i cui componenti siano scelti sulla base del criterio delle competenze e delle professionalità specifiche e non secondo le logiche di appartenenza politica o di collocazione compensativa di carriere (o mancate carriere) nelle sedi istituzionali elettive(292).

Outline

Documenti correlati