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Capitolo 4 – I servizi portuali alle merci.

6.2. La Corporazione dei piloti.

L’art. 86 Cod. Nav. stabilisce che nei porti ove è riconosciuta la necessità del pilotaggio tale servizio è prestato dalla Corporazione dei piloti istituita con decreto del Presidente della Repubblica, mentre negli altri scali portuali il pilotaggio è assicurato da singoli piloti in possesso della licenza rilasciata dall’Autorità Marittima.

La Corporazione dei piloti, come precisato dal secondo comma dell’art. 86 Cod. Nav., è dotata di personalità giuridica e sottoposta alla vigilanza del Comandante del porto ai sensi dell’art. 88 Cod. Nav. In merito alla sua natura giuridica, atteso che la Corporazione è istituita per attuare il fine di pubblico interesse della sicurezza della navigazione, secondo l’opinione prevalente si tratterebbe di persona giuridica pubblica inquadrabile nell’amministrazione indiretta della navigazione marittima(573). A sostegno di tale tesi ricorrerebbero alcuni elementi tipici dell’ente pubblico, quali la modalità costitutiva (mediante decreto presidenziale) e la pervasiva azione di controllo e di ingerenza esercitata nei suoi confronti dall’autorità pubblica, nello specifico dall’Autorità Marittima. Sebbene la Corporazione difetti di un elemento tipico delle persone giuridiche pubbliche, ossia il potere di imperio, la disciplina dei suoi aspetti patrimoniali, organizzativi, contrattuali e tariffari, nonché gli specifici profili di responsabilità civile ne potrebbero giustificare il suo inquadramento nel novero delle persone giuridiche pubbliche.

In dottrina si è osservato che l’inquadramento giuridico della Corporazione dei piloti quale ente pubblico economico non sarebbe più coerente con il quadro normativo in materia portuale delineato dalla riforma dell’ordinamento portuale del 1994 né con i principi comunitari in materia di concorrenza e che, pertanto, la Corporazione dei piloti debba essere considerata «al

572 In particolare, l’art. 121 Reg. Nav. Mar. stabilisce che «Il capo e i sottocapi piloti della corporazione

partecipano alla ripartizione dei proventi in ragione rispettivamente di centoventicinque quote e di centodieci quote e mezza; gli altri piloti effettivi in ragione di cento quote, gli aspiranti piloti in ragione di cinquanta quote».

573 A.L

EFEBVRE D’OVIDIO,G.PESCATORE, L. TULLIO, Manuale di diritto della navigazione, Milano, 2016, 168; in giurisprudenza: Cass. civ., SS.UU., 16 dicembre 1986. n. 7533 in Dir. mar., 1987, 901 ss.; Cons. Stato, Sez. VI, 17 ottobre 1969, n. 464, in Cons. Stato, I, 1969, 1771; T.A.R. Puglia – Lecce, 11 novembre 1986, n. 354, in

T.A.R., 1987, 299 ss., secondo cui «l’esistenza di uno scopo proprio dello Stato obbligatoriamente perseguito,

l’istituzione dell’ente da parte dello Stato, la sorveglianza da parte dello Stato nonché l’esercizio a titolo originario di un pubblico servizio sono elementi tutti tali da confermare la natura pubblica della corporazione dei piloti».

pari di tutti gli altri operatori portuali, un ente privato che gestisce il servizio di pilotaggio in regime di concessione»(574).

La Corporazione presenta, in ogni caso, elementi tipici dell’impresa commerciale come definita dall’art. 2195, n. 5, Cod. Civ., in quanto fornitrice di un’attività ausiliaria alle imprese di trasporto marittime(575) ed è caratterizzata da una pluralità di organi aventi funzioni specifiche individuate dal Regolamento di attuazione: il Capo Pilota, i Sottocapi pilota, l’Assemblea dei piloti, il pilota di turno e, allorché venga nominato, il Commissario straordinario.

Di centrale rilevanza è il ruolo ricoperto dal Capo Pilota, al quale spetta dirigere e rappresentare la Corporazione nei rapporti esterni (art. 86 Cod. Nav.) oltre che a svolgere le funzioni amministrative, tecniche e disciplinari all’interno del mandato di durata quadriennale e rinnovabile (art. 113, comma 6, Reg. Nav. Mar.). Il Capo Pilota ha il compito, in particolare, di disciplinare il servizio di pilotaggio, stabilire il turno dei piloti ed assicurare l’ordine e la disciplina al loro interno. Al contempo, l’art. 114 Reg. Nav. Mar. impone al Capo Pilota di «mantenere integre le sue qualità tecniche di Pilota tenendosi in esercizio»tanto che in caso di necessità deve prendere parte ai turni del servizio, non potendosi esimere di pilotare la nave personalmente in situazioni di particolare difficoltà.

Il Capo Pilota è coadiuvato da un Sottocapo Pilota, se la Corporazione ha più di dieci piloti, o da due Sottocapi Pilota, qualora l’organico della Corporazione comprenda più di venti piloti. In ottemperanza alle direttive impartite dall’Autorità Marittima, Capo Pilota e Sottocapo Pilota attuano il coordinamento del transito delle navi nella zona portuale di obbligatorietà del pilotaggio.

Ai sensi dell’art. 115 Reg. Nav. Mar. il Capo Pilota ed i Sottocapi Pilota, in caso di gravi mancanze o di comprovata incapacità, possono essere rimossi con provvedimento di revoca adottato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Laddove siano riscontrate «gravi irregolarità nel funzionamento della Corporazione» il Ministro è tenuto altresì a nominare un commissario straordinario ai sensi dell’art. 116 Reg. Nav. Mar.

I singoli piloti sono legati nei confronti della Corporazione non tanto da un rapporto di pubblico impiego o da uno di lavoro subordinato, bensì da una relazione di natura

574 S. Z

UNARELLI, Lezioni di diritto dei trasporti, Bologna, 2016, 154-155; T.A.R. Sicilia - Catania, 7 aprile 2015, n. 947, in Dir. mar., 4, 2016, secondo cui il servizio di pilotaggio, ove istituito, è un servizio economico di interesse generale fornito da «imprese private» e svolto dalla Corporazione dei piloti o dagli altri soggetti a tale scopo autorizzati.

associativa(576) con la particolarità che la Corporazione gode, rispetto alle risorse conferite dai suoi associati, di piena autonomia patrimoniale per cui i creditori personali non hanno la facoltà di rivalersi sul suo patrimonio così come, di converso, i creditori sociali non hanno il potere di aggredire i beni personali dei piloti.

Il patrimonio della Corporazione è rappresentato dal diritto di uso delle navi destinate al servizio, dai proventi o mercedi del pilotaggio, dalla proprietà di beni strumentali acquistati dall’associazione, dai conferimenti dell’attività personale dei piloti e, se del caso, dall’assegno annuo concesso dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti(577).

Con riferimento ai mezzi nautici per il pilotaggio di cui la Corporazione deve essere dotata (le c.d. «pilotine»), gli artt. 110 e 112 Reg. Nav. Mar. dispongono che le stesse siano di comproprietà dei piloti effettivi i quali tuttavia ne conferiscono l’uso alla Corporazione. Infatti l’art. 111 Reg. Nav. Mar. impone ai piloti, una volta superata la prova pratica che li qualifica a pieno titolo, di corrispondere nell’arco di due anni la loro quota dei beni in comproprietà, pena la cancellazione dal registro. Solo al termine del servizio sarà loro riconosciuto il diritto alla liquidazione del valore della suddetta quota ai sensi dell’art. 119 Reg. Nav. Mar.

Ai sensi dell’art. 112 Reg. Nav. Mar. le «pilotine» sono armate dalla Corporazione sulla base delle prescrizioni impartite dall’Autorità Marittima. Tuttavia, le spese del loro armamento, così come quelle di manutenzione, riparazione e gestione, sono di fatto a carico dei piloti in quanto la Corporazione ne detrae i costi dai proventi derivanti dalla fornitura del servizio, prima della ripartizione di cui all’art. 120 Reg. Nav. Mar.

I regolamenti locali per il servizio di pilotaggio determinano il numero ed il tipo dei mezzi di cui la Corporazione deve dotarsi, mentre l’art. 100 Reg. Nav. Mar. impone l’obbligo di un peculiare contrassegno per permettere la loro massima visibilità e riconoscibilità in ambito internazionale(578).

576 Cass. civ., 7 luglio 2014, n. 15451, in Dir. mar., 2015, 190, con nota di S.C

AMPOGRANDE, Il rapporto fra il

pilota e la corporazione di appartenenza ha natura associativa ed è incompatibile con un rapporto di lavoro subordinato; Cass. civ., SS.UU., 16 dicembre 1986, n. 7533, in Dir. mar., 1987, 901, secondo cui «il rapporto fra

il pilota e la Corporazione di appartenenza ha natura associativa ed esula dall’ambito del lavoro subordinato, tenuto conto che le prestazioni del pilota medesimo vengono autonomamente effettuate in favore del comandante della nave da pilotare, si avvalgono di mezzi in comproprietà degli associati, beneficiano di un compenso condizionato alla presenza di un saldo attivo detratte le spese di gestione (quindi partecipano ai rischi dell’impresa), non sono caratterizzate da vincolo di subordinazione con la Corporazione».

577 L’art. 1278 Cod. Nav. stabilisce che «Nel caso di pilotaggio obbligatorio, quando i proventi non siano

sufficienti al mantenimento di una Corporazione di piloti, il ministro delle infrastrutture e dei trasporti può concedere un assegno annuo a carico del bilancio del suo ministero».

578 Ai sensi dell’art. 100 Reg. Nav. Mar. ogni nave destinata al servizio di pilotaggio dev’essere dipinta di colore

nero con una fascia bianca di 20 cm venti al di sotto dell’orlo superiore del bordo, distinta dall’indicazione, segnata in maniera visibile sui lati esterni della prora e della poppa e sul fumaiolo, della lettera «P» o della parola

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