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1.5. Le fonti normative in materia di security marittima e portuale 1 Le norme internazionali ed europee.

1.5.2. Le fonti normative interne in materia di security dei porti.

In Italia la security nell’ambito portuale ha come principale riferimento normativo il D. Lgs. 6 novembre 2007, n. 203(124) che completa le misure di sicurezza previste dal Regolamento (CE) n. 725/2004 (il cui ambito di applicazione, come si è detto, risulta limitato alla nave e

122 Cfr. art. 3, par. 2.

123 Direttiva 2005/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, «relativa al miglioramento della sicurezza dei porti». La Direttiva è stata attuata in Italia con il D. Lgs. n. 203/2007.

124 D. Lgs. 6 novembre 2007, n. 203 di «Attuazione della direttiva 2005/65/CE relativa al miglioramento della sicurezza dei porti».

all’interfaccia nave/porto) allo scopo di garantire un adeguato livello di sicurezza lungo tutta la filiera del trasporto marittimo(125).

In primo luogo il D. Lgs. n. 203/2007 delinea la catena di comando in materia di security portuale, attribuendo alle diverse Autorità le competenze in materia di sicurezza della navigazione marittima:

a) il Ministero dell’Interno ha competenza generale in materia di pubblica sicurezza;

b) il Comitato interministeriale per la sicurezza dei trasporti marittimi e dei porti (CISM) ha il compito di elaborare il Programma nazionale di sicurezza contro eventuali atti illeciti nel settore del trasporto marittimo previsto dall’art. 9 del Regolamento (CE) n. 725/2004; c) il Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto ha il compito di coordinare

l’adozione delle misure di sicurezza, sorvegliandone l’attuazione ed assicurandone l’adeguata ed armonica applicazione. Ricopre, inoltre, il ruolo di «punto di contatto nazionale per la sicurezza del porto» di cui all’art. 12 della Direttiva 2005/65/CE, incaricato di mantenere i contatti con la Commissione europea e gli altri Stati membri, in merito all’attuazione, al controllo e all’informazione sull’applicazione delle misure di sicurezza, comunicando alla stessa Commissione europea l’elenco dei porti soggetti alle norme del decreto in esame e le eventuali modifiche dello stesso;

d) il Capo del compartimento marittimo, in qualità di «autorità di sicurezza» ai sensi dell’art. 5 della Direttiva 2005/65/CE, approva, di concerto con l’Autorità Portuale (oggi Autorità di Sistema Portuale(126)), la Valutazione di sicurezza del porto (Port Security Assessment, PSA) di cui all’art. 6 della predetta Direttiva.

Al Capo del Compartimento marittimo è attribuito il compito, altresì, di predisporre, applicare e far attuare il Piano di sicurezza portuale (Port Security Plan, PSP) previsto dall’art. 7 della Direttiva nonché quello di definire i confini del porto ai soli fini della valutazione di sicurezza(127).

125 Le disposizioni del decreto non sono applicabili alle installazioni militari portuali.

126 In proposito si osserva che sebbene il D. Lgs. 4 agosto 2016, n. 169 abbia istituito le Autorità di sistema portuale, tuttavia nella Legge n. 84 del 1994 si rinvenivano ancora disposizioni che facevano riferimento alle precedenti Autorità Portuali. E’ solo con l'art. 15, comma 11 del D. Lgs. 13 dicembre 2017, n. 232 che è stato disposto che nella legge n. 84/1994 le parole: «AdSP», «autorità portuali», «autorità portuale», «Autorità portuali», «Autorità portuale», «Autorità di Sistema Portuale», «Autorità di Sistema portuali» e «autorità di sistema portuali», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «Autorità di sistema portuale».

127 Nella maggior parte dei casi i confini amministrativi dei porti definiscono le proprietà dello Stato o di altri enti pubblici, ma non sono stati fissati per scopi di sicurezza, per cui è necessario che venga valutata la loro eventuale coerenza ai fini della sicurezza.

e) la Conferenza di servizi per la sicurezza portuale(128), presso ciascun Compartimento marittimo, adotta la valutazione di sicurezza e fornisce consulenza pratica per l’implementazione delle misure di sicurezza.

L’art. 6, comma 3 del D. Lgs. n. 203/2007 attribuisce all’Autorità Portuale (oggi Autorità di Sistema Portuale) o, laddove non istituita, all’Autorità Marittima, il compito di predisporre la Valutazione di sicurezza dell’impianto portuale (PSA), utilizzando ove necessario il contributo di soggetti esperti nei molteplici ambiti attinenti alla sicurezza(129).

In particolare la Valutazione di sicurezza del porto deve individuare: a) i beni e le infrastrutture da proteggere;

b) le possibili minacce e la loro probabilità di verificarsi per determinare le misure di sicurezza in ordine di priorità;

c) i punti deboli, incluso il fattore umano, delle infrastrutture portuali, delle politiche e delle procedure e adottare le conseguenti contromisure;

d) le zone pertinenti per la sicurezza del porto, anche alla luce delle possibili caratteristiche specifiche (ubicazione, punti di accesso, approvvigionamento elettrico, sistema di comunicazioni, etc.), suddividendole, se opportuno, in base alla probabilità di attentati alla sicurezza e definendo in tal modo anche i possibili confini del porto.

La citata Valutazione di sicurezza è adottata dalla Conferenza di servizi per la sicurezza portuale ed è approvata dal Capo del Compartimento marittimo previo nulla osta del Prefetto. Sulla scorta delle conclusioni della Valutazione di sicurezza del porto, è compito del Capo del compartimento marittimo, in qualità di autorità di sicurezza, elaborare, applicare e far attuare il Piano di sicurezza del porto (PSP). Ai sensi dell’art. 8 del D. Lgs. n. 203/2007 il predetto documento individua le procedure, le misure da attuare e le azioni da intraprendere, assicurando il massimo livello possibile di fluidità delle operazioni e delle attività che si

128 Ai sensi dell’art. 5, c. 2 del D. Lgs. n. 203/2007, la Conferenza di servizi per la sicurezza portuale «è presieduta dal Capo del Compartimento marittimo e ne fanno parte: il Presidente dell’Autorità [di Sistema Portuale] e l’Autorità Marittima del porto di riferimento, un funzionario del competente Ufficio territoriale del Governo designato dal Prefetto, il dirigente dell’Ufficio di Polizia di frontiera e, ove non istituito, il dirigente dell’Ufficio di Polizia che ha attribuzioni di Polizia di frontiera, il dirigente dell’Ufficio delle dogane, il Comandante provinciale dell’Arma dei carabinieri, il Comandante provinciale della Guardia di finanza, il Comandante provinciale dei Vigili del fuoco, l’agente di sicurezza del porto o loro delegati».

129 L’art. 6, comma 3, elenca le materie rispetto alle quali può essere richiesto il contributo degli esperti: i) conoscenza delle minacce alla sicurezza nelle loro varie forme; ii) riconoscimento e individuazione di armi, sostanze e apparecchiature pericolose; iii) riconoscimento dei modelli comportamentali delle persone che potrebbero rappresentare un rischio per la sicurezza; iv) tecniche utilizzate per aggirare le misure di sicurezza; v) metodi utilizzati per provocare incidenti per la sicurezza; vi) conseguenze di un’esplosione sulle strutture e i servizi del porto; vii) pratiche commerciali del porto; viii) pianificazione di emergenza, preparazione e reazione alle situazioni di emergenza; ix) misure di sicurezza fisica, ad esempio recinzioni; x) sistemi di radio e telecomunicazioni, compresi reti e sistemi informatici; xi) trasporti e ingegneria civile; xii) operazioni portuali; xiii) impatto economico delle misure di sicurezza sui porti.

svolgono nel porto. Per ogni livello di sicurezza(130), il Piano di sicurezza del porto può prevedere l’applicazione di misure specifiche in diverse zone del porto, secondo le conclusioni delle relative valutazioni di sicurezza.

Il Piano di sicurezza del porto, adottato dalla Conferenza di servizi per la sicurezza portuale ed approvato con atto del Prefetto, deve essere riesaminato almeno ogni cinque anni. Laddove si dovessero ravvisare sostanziali variazioni rispetto alla valutazione di sicurezza, anche a seguito dei risultati delle esercitazioni di addestramento, l’autorità di sicurezza (i.e. il Capo del compartimento marittimo), coadiuvata dalla Conferenza di servizi per la sicurezza portuale, deve comunque provvedere all’elaborazione di coerenti varianti al piano, da approvare con le stesse modalità previste per l’approvazione del piano stesso.

Solo in caso di motivata necessità ed urgenza l’autorità di sicurezza, su concorde avviso del Prefetto, può attuare misure straordinarie e temporanee non previste nel Piano di sicurezza del porto.

Ai sensi dell’art. 11 del D. Lgs. n. 203 del 2007 spetta all’autorità di sicurezza, su proposta dell’Autorità Portuale (oggi Autorità di Sistema Portuale), individuare tra il personale dipendente il soggetto che ricopra la funzione di agente di sicurezza del porto con la esclusiva funzione di punto di contatto(131).

Nella materia è intervenuta anche la Commissione europea adottando specifiche linee guida al fine di permettere alle autorità locali preposte alla sicurezza di superare le difficoltà concretamente riscontrate nella loro azione sia in ordine alla puntuale individuazione del perimetro del porto ai fini della sicurezza (port security boundaries) sia nella redazione dei Piani di sicurezza portuale e delle Valutazioni di sicurezza portuale, difficoltà per lo più originate dalla mancanza di un approccio organico e dalla difficoltà di mettere a confronto le diverse realtà portuali(132).

130 L’art. 10 del D. Lgs. n. 203/2007 richiama i livelli di sicurezza previsti dall’art. 8 del Regolamento (CE) n. 725/2004 che, a propria volta, ha fatto proprie le relative prescrizioni contenute nel Codice ISPS. In particolare, il Codice ISPS prevede tre distinti livelli di sicurezza: livello di sicurezza 1 (normale livello di minaccia generica contro le infrastrutture del porto); livello di sicurezza 2 (comporta l’adozione di misure aggiunte in termini di personale e controlli) e livello di sicurezza 3 (in caso di minaccia altamente probabile o imminente, comporta la proibizione di accesso al porto, la sospensione degli arrivi di navi e la possibile evacuazione totale o parziale del porto stesso).

131 Ai sensi dell’art. 11, comma 3, l’agente di sicurezza del porto deve inoltre collaborare con l’agente di sicurezza degli impianti portuali di cui al Regolamento (CE) n. 725/2004.

132 Le difficoltà di predisposizione dei PSP sono state rilevate dalla Commissione europea nella Relazione della Commissione al Parlamento Europeo e al Consiglio, del 20 gennaio 2009, «di valutazione sull’attuazione della direttiva concernente il miglioramento della sicurezza dei porti» (COM(2009)2 def) nonché in quella del 18 novembre 2013 (COM(2013)792).

Gli orientamenti espressi in ambito comunitario sono stati successivamente ripresi dal Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto(133) allo scopo di garantire la conformità alla normativa comunitaria delle soluzioni adottate nei porti italiani (rispetto a PSP PSA) ed assicurare un adeguato level playing field tra porti italiani ed europei. A tal fine, è stato costituito un apposito Team Ispettivo(134) con il compito di effettuare ispezioni e verifiche di conformità del Piano di sicurezza portuale e della Valutazione di sicurezza rispetto alla normativa europea. L’esito dell’ispezione dev’essere riportato in un rapporto di verifica finale le cui conclusioni devono mettere in evidenza le osservazioni e le non conformità rilevate per permettere all’autorità di sicurezza di intraprendere tutte le necessarie azioni correttive(135).

Infine, si precisa che le informazioni contenute nella PSA e nel PSP sono considerate informazioni sensibili ai fini della sicurezza risultandone pertanto vietata la divulgazione. In particolare, qualora sia necessario attribuire alla Valutazione di sicurezza e al Piano di sicurezza del porto una classifica di segretezza trovano applicazione le disposizioni contenute nel D.P.C.M. 3 febbraio 2006(136).

133 Comando generale delle Capitanerie di porto, circolare 20 aprile 2016 n. 32, recante «Misure di sicurezza applicate all’intera area portuale. Redazione del Port Security Assessment (PSA) e definizione dei confini portuali ai fini della security. Direttive applicative».

134 Comando generale delle Capitanerie di porto, circolare 2 maggio 2014 n. 27, «Art. 12. Riesame, attuazione e controllo dei piani».

135 Recentemente il Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto ha sottolineato, in merito alla security portuale, un percorso non ancora completato e soddisfacente, non essendo stata ancora raggiunta la piena applicazione del Regolamento (CE) n. 725/2004 (cfr. circolare n. 5 del 21 giugno 2017, «relativa agli esiti delle ispezioni e all’analisi delle attività del 2016, nonché del quadriennio 2012-2016 al Port Security e al monitoraggio degli impianti portuali»). Dalla relazione emerge che «nonostante l’impegno dei soggetti interessati, allo stato non è possibile apprezzare un miglioramento complessivo sull’intero territorio, tale da far ritenere superate le criticità dell’annualità precedente. Con preciso riguardo alle principali criticità riscontrate, si sottolinea in particolare:

1) la situazione di vari impianti portuali passeggeri, con particolare riferimento a quelli asserviti ai traghetti che, in vari casi, risulterebbero sprovvisti di apprestamenti adeguati, anche di tipo provvisorio e/o amovibile, tali da assicurare l’esecuzione dello screening di passeggeri, relativi bagagli ed autoveicoli. Sul punto, per brevità, ci si riporta testualmente all’allegata relazione;

2) la formazione delle Guardie particolari giurate allo stato non conforme ai requisiti previsti dal Decreto ministeriale n. 154/2009 in tema di sicurezza sussidiaria;

3) il test e la manutenzione delle apparecchiature di screening bagagli e passeggeri non sempre rispondente a quanto previsto dall’articolo 5 del decreto di cui al punto precedente».

Per migliorare il quadro la circolare Security n. 24/var.2 del 1° marzo 2017 ha disposto che nel 2017 siano effettuate due ispezioni per ciascuna port facility secondo le modalità previste dal Codice ISPS («Linee guida provvisorie per le ispezioni degli impianti portuali»).

136 D.P.C.M. 3 febbraio 2006, recante «Norme unificate per la protezione e la tutela delle informazioni classificate».

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