• Non ci sono risultati.

Capitolo 3 – Il modello di governance portuale italiano.

3.7. La pianificazione urbanistica del porto.

Il novellato art. 5 della Legge n. 84/1994(279) ha previsto il Piano Regolatore di Sistema Portuale quale strumento di pianificazione del sistema dei porti ricompresi nelle circoscrizioni territoriali delle nuove Autorità di Sistema Portuale. Il predetto Piano si compone, in particolare, del Documento di pianificazione strategica di sistema (DPSS) e dei Piani Regolatori Portuali dei singoli porti rientranti nella circoscrizione dell’Autorità di Sistema Portuale.

Ai sensi del comma 1bis dell’art. 5 il DPSS deve essere coerente con il Piano Generale dei Trasporti e della Logistica (PGTL), con gli orientamenti europei in materia di portualità, logistica e reti infrastrutturali nonché con il Piano Strategico Nazionale della Portualità e della Logistica.

In particolare, ai sensi della predetta disposizione normativa il DPSS deve:

a) definire gli obiettivi di sviluppo e i contenuti sistemici di pianificazione delle Autorità di Sistema Portuale;

278 G. T

ACCOGNA, Le operazioni portuali nel nuovo diritto pubblico dell’economia, cit., 604. 279 Come modificato dall’art. 6 del D. Lgs. n. 169/2016 e dall’art. 1 del D. Lgs. n. 232/2017.

b) individuare e perimetrare le aree destinate a funzioni strettamente portuali e retro-portuali, le aree di interazione porto-città ed i collegamenti infrastrutturali di ultimo miglio ferroviario.

Al DPSS si accompagna, inoltre, una relazione illustrativa che descrive obiettivi, scelte operate e criteri seguiti nella identificazione dei contenuti pianificatori.

Ai sensi dell’art. 5, comma 1ter spetta ai Comuni, previo parere dell’Autorità di Sistema Portuale, la pianificazione delle aree con funzione di interazione porto-città definite dal DPSS. Il comma 1quater della predetta disposizione stabilisce che il DPSS, dopo essere stato sottoposto al parere di ciascun Comune territorialmente interessato(280), è adottato dal

Comitato di Gestione ed approvato nei successivi sessanta giorni dalla Regione(281), previa

intesa con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, che si esprime sentita la Conferenza nazionale di coordinamento delle Autorità di Sistema Portuale. Ai fini del raggiungimento dell’intesa con le amministrazioni locali il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti può convocare una Conferenza dei servizi(282).

Il Piano Regolatore di Sistema Portuale può essere assimilato ad un piano di tipo strutturale, a pianificazione flessibile, in grado di adattarsi attraverso continui adeguamenti alla rapida evoluzione infrastrutturale del porto commerciale, ma sempre all’interno delle linee di sviluppo generali individuate. La Conferenza nazionale di coordinamento delle Autorità di Sistema Portuale svolge a tal fine un ruolo strategico sia nella fase preparatoria della pianificazione, sia in quella successiva di elaborazione, essendo concepita come una sorta di «sportello istituzionale» al servizio delle Autorità di Sistema Portuale. Spetta alla medesima Conferenza anche il compito di valutare ex post gli interventi infrastrutturali attuati in esecuzione della pianificazione.

Nei singoli porti ricompresi nelle circoscrizioni territoriali delle Autorità di Sistema Portuale, l’ambito e l’assetto complessivo delle aree destinate a funzioni portuali e retro-portuali sono

280 Il parere deve essere espresso entro e non oltre quarantacinque giorni dal ricevimento dell’atto.

281 L’art. 5, comma 1quinquies della Legge n. 84/1994 stabilisce che, in caso di circoscrizione territoriale del Sistema Portuale ricompresa in più Regioni, il DPSS deve essere approvato con atto della Regione in cui ha sede l’Autorità di sistema portuale, previa intesa con le Regioni nel cui territorio sono ricompresi gli altri porti amministrati dalla stessa Autorità e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

282 In caso di dissenso tra le amministrazioni partecipanti alla Conferenza dei servizi, si applicano le diposizioni

di cui all’art. 14quinquies della Legge 7 agosto 1990, n. 241 ai sensi del quale la Presidenza del Consiglio dei ministri indice, per una data non posteriore al quindicesimo giorno successivo alla ricezione dell’opposizione, una riunione con la partecipazione delle amministrazioni che hanno espresso il dissenso e delle altre amministrazioni che hanno partecipato alla conferenza. In tale riunione i partecipanti formulano proposte, in attuazione del principio di leale collaborazione, per l’individuazione di una soluzione condivisa che sostituisca la determinazione motivata di conclusione della conferenza con i medesimi effetti. Se viene raggiunta un’intesa, l’amministrazione procedente adotta una nuova determinazione motivata di conclusione della conferenza. Se l’intesa non è raggiunta, la questione è rimessa al Consiglio dei ministri.

individuati dal Piano Regolatore Portuale di cui all’art. 5, comma 1sexies della Legge n. 84/1994 che determina analiticamente anche le caratteristiche e la destinazione funzionale delle aree interessate.

L’art. 5, comma 2 della Legge n. 84/1994 stabilisce che i Piani Regolatori Portuali sono redatti in attuazione del Piano Strategico Nazionale della Portualità e della Logistica e del DPSS nonché in conformità alle Linee guida emanate dal Consiglio superiore dei lavori pubblici ed approvate dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Ai sensi del comma 2quater dell’art. 5 il Piano Regolatore Portuale, corredato dalla Valutazione Ambientale Strategica (VAS)(283), è adottato dal Comitato di Gestione previa

intesa con i Comuni territorialmente interessati, con riferimento esclusivo alla pianificazione delle aree destinate a funzioni di interazione porto-città. Previa acquisizione del parere di competenza del Consiglio superiore dei lavori pubblici, il Piano è approvato dalla Regione interessata entro quaranta giorni decorrenti dalla conclusione della procedura VAS.

Le previsioni del Piano Regolatore Portuale non possono contrastare con gli strumenti urbanistici vigenti.

Il Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale, autonomamente o su richiesta della Regione o del Comune interessato, può promuovere e proporre al Comitato di Gestione, per la successiva adozione, varianti-stralcio al Piano Regolatore Portuale concernenti la qualificazione funzionale di porzioni del singolo scalo marittimo. Le varianti-stralcio sono sottoposte al medesimo procedimento previsto per l’approvazione del Piano Regolatore Portuale. Tuttavia, qualora si tratti di modifiche che non alterano in modo sostanziale la struttura del Piano, le stesse vengono considerate quali meri adeguamenti tecnico-funzionali e possono essere adottate dal Comitato di Gestione, previa acquisizione della dichiarazione di non contrasto con gli strumenti urbanistici vigenti da parte del Comune o dei Comuni interessati (in luogo della previa intesa), risultando soggette alla procedura di verifica di assoggettabilità alla VAS(284) in luogo della più complessa procedura di VAS. Successivamente all’acquisizione del parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, l’adeguamento tecnico-funzionale è approvato con atto della Regione nel cui territorio è ubicato il porto interessato.

283 La Direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente «la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente» ha introdotto l’obbligo di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) per tutti i piani e i programmi che possono avere effetti significativi sull’ambiente. La predetta direttiva è stata recepita nell’ordinamento interno con il D. Lgs 3 aprile 2006, n. 152 recante «Norme in materia ambientale».

284 Ai sensi dell’art 12 del D. Lgs. n. 152/2006, la verifica di assoggettabilità alla VAS è volta ad accertare se un piano o un programma, in base al suo possibile impatto ambientale, debba o meno essere assoggettato alla procedura di VAS. Laddove, nella fase di verifica di assoggettabilità alla VAS, non fosse riconosciuta la fattispecie di «modifica minore» al Piano Regolatore di Sistema Portuale, è necessario procedere alla VAS.

La progettazione di un’opera portuale rientrante nel Piano Regolatore di Sistema Portuale dev’essere sottoposta alla sola procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA). Si tratta di una procedura che, pur risultando basata sugli stessi principi della VAS, opera ad una scala di dettaglio e di approfondimento più accentuata con l’analisi e la stima degli impatti, positivi o negativi, subiti dall’ambiente, sia naturale che antropico, derivabili dall’attuazione del progetto.

Ai sensi dell’art. 5, comma 3, nei porti rientranti nella classe III della categoria II di cui all’art. 4 della Legge n. 84/1994 (ad esclusione degli scali turistici e da diporto), l’ambito e l’assetto complessivo del porto, ivi comprese le aree destinate alla produzione industriale, all’attività cantieristica e alle infrastrutture stradali e ferroviarie, sono delimitati e disegnati dal Piano Regolatore Portuale, che individua, altresì, le caratteristiche e la destinazione funzionale delle aree interessate. Il Piano Regolatore è adottato e approvato dalla Regione di pertinenza o, ove istituita, dall’Autorità di Sistema Portuale Regionale, previa intesa con il Comune o i Comuni interessati, ciascuno per il proprio ambito di competenza. Sono fatte salve, altresì, le disposizioni legislative regionali vigenti in materia di pianificazione dei porti di interesse regionale.

Anche i piani regolatori dei porti di cui alla classe III della categoria II sono sottoposti alla procedura di VAS.

Outline

Documenti correlati