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LA CATEGORIA DEI DESTINATARI: DALLA DISCIPLINA TRANSITORIA AL CODICE ANTIMAFIA

CAPITOLO IV LA CONFISCA DEI BENI NELLA DOTTRINA E NELLA GIURISPRUDENZA NAZIONALE E SOVRANAZIONALE

3. LA CATEGORIA DEI DESTINATARI: DALLA DISCIPLINA TRANSITORIA AL CODICE ANTIMAFIA

Inizialmente nel 1982, le misure di prevenzione patrimoniali, applicabili nei confronti degli indiziati di appartenere a associazioni mafiose, si caratterizzavano per la loro natura accessoria rispetto alle misure di prevenzione personali. Potevano essere applicate unitamente alle misure personali, o anche successivamente, ma non dopo la loro cessazione. Le misure patrimoniali venivano adottate solo dopo aver accertato la pericolosità dell’indiziato, in quanto ciò che prevaleva non era il carattere illecito dei beni sospettati di provenienza illegittima, ma dei beni nella disponibilità delle persone socialmente pericolose in quanto indiziate di appartenere a associazioni mafiose. La pericolosità, dunque, non risiedeva nel bene in sé, ma nella persona che lo deteneva. Ecco perché non poteva applicarsi misura di prevenzione patrimoniale se la persona non era stata dichiarata pericolosa attraverso l’applicazione della misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza o se questa misura, già applicata precedentemente, era cessata. Da qui il carattere “subalterno” delle misure patrimoniali, secondo cui per poter applicare una misura patrimoniale occorreva una preventiva adozione nei confronti dello stesso di una misura personale o che questa non doveva essere cessata. Questo implicava non solo il rispetto del diritto di proprietà, ma anche dei diritti legati alla sfera esistenziale del soggetto nei cui confronti si procedeva. In questo modo non poteva

La categoria dei destinatari è stata così ampliata, facendovi rientrare anche i soggetti indicati nell’art. 1 n. 3 l. n.

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1423/56. ciò al fine di garantire un efficiente controllo pubblico degli effetti inquinanti prodotti dal fenomeno associativo criminale nel circuito economico. La scelta del legislatore mira a colpire la ricchezza illecita quale fattore autonomo di pericolosità.

attaccarsi il patrimonio del proposto senza prima incidere in modo limitativo sulla sua libertà personale; allo stesso modo i rimedi delle misure personali finivano per travolgere quelli patrimoniali di accertata provenienza illecita. Tipico caso è la morte del proposto: in questa circostanza, il venir meno del requisito della pericolosità sociale e, di conseguenza la misura di prevenzione personale, comportava il venir meno della misura patrimoniale e la consegna agli eredi di ingenti patrimoni frutto di attività illecite e criminali. Con il passare del tempo e con l’aumento del fenomeno della criminalità organizzata in dottrina si è sottolineato sempre più il profilo critico di questa normativa che, per motivi quali ad esempio la morte del proposto o il decorso del termine, impediva che i beni di provenienza illecita continuassero a restare nel mercato a danno dell’economia e della collettività. Nel 1990 la Legge n. 55 introduceva due ipotesi di applicazione disgiunta delle misure di prevenzione patrimoniali, consentendone l’applicazione anche per i beni di persone a cui non potevano applicarsi le misure personali. Sono stati introdotti i commi 7 e 8 all’articolo 2 ter della Legge n. 575/65, in base ai quali le misure patrimoniali potevano essere applicate: a) a persone sottoposte a misure di sicurezza detentiva o a libertà vigilata che, pur ritenendole pericolose all’esito di un accertamento giudiziale, non potevano essere destinatarie della misura di prevenzione personale per l’incompatibilità fissata dagli articoli 10 e 12 della Legge n. 1423/56; b) alle persone assenti, residenti o dimoranti all’estero per le quali era, comunque, necessario accertare incidentalmente la pericolosità sociale. Nel 1992 il d.l n. 306, convertito in Legge n. 356, consentiva indagini e provvedimenti patrimoniali nei confronti di beni diretti a agevolare l’attività della persona nei cui confronti sia proposta o applicata una misura di prevenzione personale. In seguito a una lunga evoluzione normativa e giurisprudenziale, nel 2008, è stata introdotta l’applicazione disgiunta delle misure di prevenzione personali da quelle patrimoniali, aprendo, così, un dibattito che ancora oggi risulta acceso.

La disciplina transitoria derivante dalle modifiche del 2008 prevedeva che potevano essere oggetto di misura patrimoniale i beni acquistati anche prima dell’entrata in vigore della d.l. n. 92/08, convertito dalla L. n. 125/08, da persone riconducibili alla categoria di pericolosità per le quali la nuova normativa consentiva l’applicabilità del sequestro e della confisca (indiziati di gravi delitti in materia di mafia e alle persone dedite ai traffici delittuosi o che vivono abitualmente col provento di attività delittuosa). Operano i principi elaborati dalla giurisprudenza, secondo cui era consentita la confisca dei beni acquisiti dai soggetti indiziati di appartenere ad associazione mafiosa anche prima dell’entrata in vigore della l. n. 646/82, che ha introdotto tali misure, sempre che ricorrevano le altre condizioni poste dal legislatore. Tali conclusioni venivano dedotte, non solo dall’estraneità del principio di irretroattività della legge penale alla materia delle misure di prevenzione, ma anche da

altre considerazioni della dottrina e della giurisprudenza, secondo cui “<<a regola dell’applicabilità della legge in tema di misure di prevenzione patrimoniale anche ai cespiti acquistati prima della sua entrata in vigore, si giustifica in quanto il provvedimento ablatorio è norma intimamente collegata a ricchezze accumulate e consolidate attraverso gli anni precedenti il momento in cui la normativa in questione è divenuta operante >>. 241

Oggi l’art. 16 d. lgs. 159/11 definisce le categorie dei destinatari delle misure di prevenzione patrimoniali. La confisca, così come il sequestro, può essere applicata: a) agli indiziati di appartenere alle associazioni di tipo mafiose e di commissione di gravi delitti in materia di mafia; b) alle persone dedite a traffici delittuosi che vivono col provento di attività delittuose, persone dedite alla commissione di reati contro la sanità, la sicurezza o la tranquillità pubblica; c) alle persone pericolose con riferimento alla prevenzione di fenomeni sovversivi; d) alle persone indiziate di aver agevolato gruppi o persone che hanno preso parte attiva, in più occasioni, alle manifestazioni di violenza di cui all’art. 6 L. n. 401/89. In tali casi, la misura patrimoniale può essere applicata solo ai beni nella disponibilità degli stessi che possono agevolare, in qualche modo, le attività di chi prende parte attiva a fatti di violenza in occasione o a causa delle manifestazioni sportive. Tali misure possono essere adottate, inoltre, nei confronti delle persone fisiche o giuridiche segnalate dal Comitato per le sanzioni delle Nazioni Unite, o altro organismo internazionale competente per disporre il congelamento di fondi o di risorse economiche, quando vi sono fondati elementi per ritenere che questi possano essere dispersi, occultati o utilizzati per il finanziamento di organizzazioni, di attività terroristiche, anche internazionali.

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