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CAPITOLO III IL DIRITTO DI PROPRIETA’ 1 RAPPORTO TRA CONFISCA E PROPRIETA’

8. LA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO

La tutela del diritto di proprietà è racchiusa nell’articolo 1 Protocollo 1 Cedu, ratificato con legge 4 agosto 1955 n. 848 e firmato a Parigi il 20 marzo 1952; tale articolo ha permesso che fosse inserito un sistema di tutela del diritto di proprietà uniforme, la cui regolamentazione non fosse riservata alla competenza del singolo Stato. L’articolo 1 Protocollo 1 è una novità nello scenario internazionale, in quanto istituisce per la prima volta un controllo internazionale istituzionalizzato in un settore che, fino ad allora, era di competenza esclusiva dei singoli Stati. Ciò ha permesso che dall’esclusiva tutela offerta dalla Costituzione si è dato vita a una collaborazione tra Corti, in quanto la regolamentazione dei beni oggi come oggi non può restare legata a una disciplina e a concetti statici e territorialmente limitati. Ciò permette di apprestare una maggiore tutela a tale diritto

rispetto a quella garantita a livello costituzionale e legislativo dal singolo Stato . L’articolo 1 196

prevede che <<Ogni persona fisica o giuridica ha diritto al rispetto dei suoi beni. Nessuno può essere privato della sua proprietà se non per causa di utilità pubblica e nelle condizioni previste dalla legge e dai principi generali di diritto internazionale. Le disposizioni precedenti non portano pregiudizio al diritto degli Stati di mettere in vigore le leggi da essi ritenute necessarie per disciplinare l’uso dei beni in modo conforme all’interesse generale o per assicurare il pagamento delle imposte o di altri contributi o delle ammende.>> Come si evince dalla lettura di tale articolo è possibile ricavare tre norme distinte : la prima (prima frase del primo comma), di carattere 197

generale, enuncia il rispetto del diritto di proprietà; la seconda (seconda frase del primo comma) enuncia le cause limitative del diritto di proprietà; la terza (secondo comma) riconosce agli Stati il potere di regolamentare tale diritto nel rispetto dell’interesse generale. E’ importante sottolineare che la seconda e terza norma devono essere lette secondo l’interpretazione data alla prima, ma soprattutto che l’interpretazione del contenuto della terza regola costituisce un’interpretazione autonoma, ossia deve ricercarsi il significato delle espressioni all’interno della Convenzione e all’interno dei singoli ordinamenti. Le nozioni autonome sono nozioni giuridiche che, a prescindere dal loro significato nel diritto interno (che rappresenta solo il punto di partenza), sono interpretate alla luce della Convenzione, alla luce del suo oggetto e del suo scopo. Queste nozioni permettono alla Corte di determinare il campo di applicazione della Convenzione e di controllare la conformità dell’interpretazione data dagli organi giudiziari del diritto nazionale alla Convenzione. Tali nozioni, inoltre, sono strettamente collegate con la nozione di margine di apprezzamento: maggiore è il margine lasciato agli Stati minore è lo spazio riservato alla Corte per l’elaborazione di nozioni autonome e viceversa. Ciò fa sì che gli Stati applichino i principi contenuti nella Cedu e non invochino disposizioni interne per non applicarli. L’attività ermeneutica svolta negli anni dalla Corte europea dei diritti dell’uomo ha avuto ad oggetto la nozione ampia di bene : tale concetto 198 I giudici di Strasburgo, in relazione al concetto di proprietà, adottano un approccio sostanzialistico volto alla ricerca

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e al soddisfacimento dell’interesse individuale che emerge dal caso specifico, al di là delle qualificazione date dai singoli ordinamenti nazionali. Ciò permette alla Corte edu di ampliare il campo di tutela dei diritti sanciti nella Convenzione, per far sì che il suo agire non si traduca in una limitazione di tutela dei diritti e delle libertà fondamentali. Inoltre, dal confronto tra tutela convenzionale e tutela costituzionale dei diritti fondamentali deve emergere una maggiore garanzia per i diritti, estendendo anche le potenzialità di tutela insite nelle norme costituzionali. Le norme della Convenzione integrano e arricchiscono di contenuti le norme costituzionali, innalzando il livello di sviluppo complessivo dell’ordinamento nazionale nel settore dei diritti fondamentali.

Nel corso del tempo si è passati da un’interpretazione restrittiva dei diritti tutelati dall’art. 1 alla pronuncia della

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Corte edu Sporrong and LÖnnroth c. Svezia del 23 settembre 1982 e Iatridis c. Grecia, 25 marzo 1999, che racchiudono le tre norme collegate, ma autonome.

Corte eu. dir. uomo, Gasus Dosier- une FÖrdertechnik gmbH c. Paesi Bassi, par. 53 del 23 dicembre 1995; Azas c.

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comprende, oltre la proprietà, i beni attuali, esistenti, i valori patrimoniali, i crediti, qualora questi siano dimostrabili dal titolare nel diritto interno e siano liquidi e esigibili, l’aspettativa legittima che un soggetto può avere per il riconoscimento effettivo del diritto di proprietà. La Corte edu ritiene sufficiente, perché vi sia un bene attuale, che il singolo possa far valere una pretesa giuridica. La prima applicazione di questo principio si è avuta nel caso Pine Valley in cui la Corte afferma <<Jusqu’À son pronuncé, les requerants avaient pour le moina l’espérance légitime de pouvoir réaliser leur plan d’aménagement; il faut y voir, aux fins de l’article 1 du protocole n. 1 (P1-1), un élément de la proprietà en question>>. Anche un bene che non sia considerato appartenente ad un soggetto, secondo le norme di diritto interno, può essere considerato tale dalla Convenzione quando le autorità statali con il loro comportamento abbiano indotto il privato a considerarsi in buona fede titolare di una determinata situazione giuridica.

La Convenzione europea dei diritti dell’uomo ha valore di Trattato internazionale approvato e reso esecutivo dagli Stati e le sue norme sono vincolanti per gli Stati che l’hanno ratificata ; tali norme, 199

in virtù del nuovo testo dell’articolo 117 della Costituzione, possono essere invocate per sostenere l’illegittimità costituzionale di una norme di legge o di un atto avente forza di legge in violazione dell’articolo costituzionale.

La giurisprudenza di Strasburgo, in alcuni casi, è andata al di là del criterio dell’espérance légitime, attribuendo rilievo decisivo al comportamento delle autorità statali, prescindendo dalla buona fede e dal rispetto della legislazione interna delle parti: è il caso Beyeler c. Italia . La Corte, negli anni, 200

ha assimilato sempre più il concetto di bene con quello di proprietà, indipendentemente da quanto riportato negli ordinamenti dei singoli Stati. La tutela del diritto di proprietà include il rispetto del principio di legalità che richiede la conformità degli atti e della condotta alla normativa in questione. La Corte di Strasburgo non sempre applica in modo rigoroso il test di legalità: vi sono casi in cui omette qualsiasi riferimento a esso e altri in cui, seppur applicandolo, si limita al dato 201

formale . In altri casi ancora, pur avendo constatato una violazione dell’articolo 1 Protocollo 1 ha 202

formulato rilievi sulla mancanza di proporzionalità dell’interferenza : è il caso Corte eur. dir. 203

uomo Sud Fondi srl e altri c. Italia del 20 gennaio 2009. In questo caso la Corte edu ha ritenuto che

E’ solo a partire dagli anni ’80 che la Corte di Cassazione ha riconosciuto la natura percettiva delle norme della

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Convenzione che, fino a quella data, si pensava avessero natura programmatica. caso Beyeler c. Italia del 05 novembre 2000.

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ad esempio Corte eur. dir. uomo, Immobiliare Saffi c. Italia del 28 luglio 2007.

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Corte eur. dir. uomo, Broniowski c. Polonia del 22 giugno 2004.

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è il caso Corte eur. dir. uomo Sud Fondi srl e altri c. Italia del 20 gennaio 2009.

la norma disciplinante la lottizzazione abusiva e le relative sanzioni non soddisfacesse il requisito di legalità in quanto redatta in modo non sufficientemente chiara e accessibile, negando, così, la confisca urbanistica, negando la base legale ai sensi della Convenzione, ritenendo, inoltre, l’azione statale non conforme alla Convenzione. Constatata la violazione dell’articolo 1 Protocollo 1 sotto il profilo della legalità (§137), la Corte ha affermato che la confisca dell’ 85% terreni senza indennizzo non fosse proporzionata allo scopo di rendere i lotti interessati conformi alle disposizioni urbanistiche (§140). La Corte edu, non essendo giudice di quarta istanza, non emette un sindacato sulle misure previste dal diritto interno per il rispetto del diritto di proprietà; nelle sentenze Belvedere Alberghiera c. Italia e Carbonara e Ventura c. Italia la Corte ribadisce il suo potere limitato nel sindacare la legalità del provvedimento, ossia se questo rispetti o meno il diritto interno. Nel 1999 si è assistito a un mutamento di orientamento della Corte di Strasburgo in merito al principio di legalità: a partire da tale data il rispetto di questo principio non si valuta considerando solo l’adeguatezza del risarcimento riconosciuto e del bilanciamento tra interesse pubblico e diritto di proprietà, ma comprende la valutazione di qualsiasi ingerenza sul diritto dominicale. La Corte, per la prima volta, afferma il principio che “un’ingerenza illegale nel diritto al rispetto dei beni comporta di per sé una violazione dell’articolo 1 del Protocollo n.1, indipendentemente dalle questioni relative alla modalità e all’adeguatezza del risarcimento e quindi dall’esigenza di un bilanciamento tra interesse pubblico e salvaguardia dei diritti fondamentali dell’individuo, ingerenza che rileva unicamente a fronte di un’ingerenza illegale.” Nella giurisprudenza più recente la Corte nelle sue valutazioni ha anteposto la tutela dei diritti fondamentali alla sovranità degli Stati: ciò ha prodotto contrasti tra il sistema di tutela previsto dal diritto interno e quello previsto dalla Convenzione. In diverse pronunce la Corte non ha mancato di ribadire che, proprio a norma dell’articolo 1, l’ingerenza delle autorità statali sul diritto di proprietà deve essere legale; le limitazioni a tale diritto devono avvenire solo per le condizioni indicate dalla legge, pur riconoscendo agli Stati il potere di disciplinare l’uso dei beni applicando delle leggi. La preminenza del diritto, principio fondamentale in una società democratica, include anche il rispetto del dettato normativo della Convenzione; di conseguenza, la valutazione del giusto equilibrio tra interesse generale e rispetto dei diritti umani fondamentali deve avvenire solo nel caso in cui l’interferenza del potere statale sia legale. La Corte di Strasburgo nella sua attività di bilanciamento tra interesse generale e tutela del diritto di proprietà ha sempre cercato di salvaguardare la sicurezza della collettività, ponendo in essere un rapporto di proporzionalità tra mezzi utilizzati e fini perseguiti. La Corte edu ha autonomia nell’applicazione del principio di proporzionalità o di giusto

equilibrio: ciò si rinviene in diverse pronunce della Corte . E’ il caso Scordino e altri c. Italia n.1 204

del 29 luglio 2004 e Poiss c. Austria, in cui la Corte ha stabilito che un’ingerenza del legislatore nazionale nella sfera dell’individuo deve realizzare un giusto equilibrio tra le esigenze dell’interesse generale e la tutela dei diritti fondamentali individuali. Ci deve essere, quindi, una ragionevole relazione di proporzionalità tra i mezzi impiegati e lo scopo perseguito.

9. IL DIRITTO DI PROPRIETA’ NELL’INTERPRETAZIONE DATA DALLE DUE CORTI

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