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LA CONFISCA NEL PANORAMA GIURIDICO INTERNAZIONALE

CAPITOLO IV LA CONFISCA DEI BENI NELLA DOTTRINA E NELLA GIURISPRUDENZA NAZIONALE E SOVRANAZIONALE

10. LA CONFISCA NEL PANORAMA GIURIDICO INTERNAZIONALE

Nei rapporti tra ordinamenti internazionali è difficile creare dei meccanismi di riconoscimento delle misure di prevenzione, difficoltà dovuta prettamente all’assenza di una condanna penale. Il dilagare del fenomeno della criminalità organizzata ha fatto avvertire sempre di più l’esigenza, nell’ordinamento europeo e internazionale, di dotarsi di un sistema di misure di prevenzione patrimoniali, o anche di dare maggiore impulso alla confisca allargata, ma soprattutto di creare un maggior dialogo e un più vasto campo di azione tra gli Stati nei confronti di provvedimenti emessi dai rispettivi organi nazionali. L’intento comune è sicuramente quello di aggredire la res, i patrimoni e i profitti derivanti da reati considerati pericolosi in sé, anche a costo di sacrificare il diritto fondamentale della proprietà, sempre nel rispetto dei diversi strumenti messi in campo da singoli Stati. Questo tipo di cooperazione permetterebbe di poter eseguire i diversi provvedimenti emessi nei singoli Stati anche a livello internazionale e transazione alla luce del mercato sempre più aperto e concorrenziale. La Comunità internazionale ha avvertito la necessità di cooperare al fine di eliminare dal circuito economico i proventi di attività criminali, di riciclaggio e di narcotraffico. Negli anni ’80 gli strumenti adoperati per contrastare le attività criminali si basavano sul congelare e sottrarre i beni; l’Assemblea straordinaria generale dell’ONU intuì che <<i proventi che nutrivano la criminalità, derivanti dal traffico di sostanze stupefacenti, consentivano ai sodalizi criminosi di entrare nel tessuto connettivo degli Stati inquinando l’intero sistema >>. In un primo momento si 300

individuò quale strumento utile la confisca, anche se non era perfettamente confacente con lo scopo concepito, esigendo una più incisiva strumentalità verso il raggiungimento degli obiettivi. Le Nazioni Unite nel 1988 adottarono a Vienna una Convenzione contro il traffico illecito di sostanze

Corte cost., sent. n. 348 del 2007, con cui la Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dei commi 1 e 2

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dell’articolo 5 bis, L. 3597/92 e commi 1 e 2 del Testo unico sull’espropriazione; sentenza n. 349 del 2007, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del comma 7 bis dell’articolo 5 bis della Legge n. 359/92.

Cfr. F. VERGINE, Confisca, in Archivio penale, 2013 n. 3, p. 2.

stupefacenti e di sostanze psicotrope, in base alla quale gli Stati dovevano prevedere nei rispettivi ordinamenti nuove fattispecie di reati per punire il riciclaggio dei proventi derivanti dal traffico di stupefacenti. La confisca, in questo caso, si effettuava non solo sui beni derivanti dal reato, ma anche sui beni il cui valore corrispondeva a quello dei proventi di reato. E’ dalla Convenzione di Vienna che gli Stati si sono adoperati per introdurre nei loro ordinamenti giuridici figure diverse di confisca in cui non occorre la verifica di un nesso tra ricchezza e delitto presupposto; è proprio con la Convenzione che si inizia a confiscare non solo le sostanze psicotrope, gli strumenti di reato e i profitti illeciti, ma anche di somme di denaro o di beni di valore equivalente. Nel 1990 l’UN model bilateral Mutual assistance, insieme al Protocollo opzionale adottato dall’ottavo congresso dell’ONU sulla prevenzione del crimine e il trattamento dei criminali tenutosi a Cuba nel 1990, ha puntato l’attenzione sulla ricerca, sul sequestro e sulla confisca dei proventi illeciti.

Gli ordinamenti internazionali, a differenza dell’Italia, contrastano i patrimoni illecitamente accumulati con l’istituto della confisca penale, applicato all’esito di un procedimento in cui si accerta la commissione del reato e, in caso di esito positivo, si irroga la pena. E’ solo la condanna e la conseguente pena della confisca che consente di colpire i beni di valore sproporzionato e ingiustificato rispetto al reddito del condannato . I Paesi anglosassoni prevedono un actio in rem 301

prevedendo dei meccanismi probatori più vicini al diritto civile che a quello penale, svincolati dall’accertamento della responsabilità penale. Nel Regno Unito la confisca si applica a seguito della condanna, mentre negli Stati Uniti si segue lo schema del civil forfeiture, se l’accusa pone in essere una probable cause (ossia una base ragionevole per ritenere probabile che il bene sia stato acquistato con proventi illeciti attraverso elementi che a prima facie non sembrano prove, ma che sono un qualcosa in più del sospetto), l’onere probatorio dell’estraneità dei beni dalla condotta delittuosa spetta alla difesa. E’ sufficiente che l’accusa dimostri, anche con elementi che non sono prove prima facie, ma che siano più di un semplice sospetto, una probable cause che i beni siano stati acquistati con proventi illegali. A carico della difesa è la dimostrazione che i beni non sono frutto di attività criminale o la non consapevolezza di ciò da parte del proprietario. Oggetto del procedimento non è la responsabilità della persona e la confisca del bene avviene utilizzando la regola civilistica della preponderance of evidence, secondo cui a prevalere è la parte che può supportare la propria tesi con un grado di verosimiglianza superiore all’attendibilità dell’ipotesi contraria. La confisca del bene avviene non sulla base della responsabilità della persona, ma secondo la regola della preponderance of evidence, in cui prevale la parte che può supportare la

Cfr., A.M. MAUGERI, Le sanzioni patrimoniali come moderno strumento di lotta contro il crimine. Reciproco

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propria tesi con un grado di verosimiglianza superiore all’attendibilità dell’ipotesi contraria. Come si può notare, lo scopo che ha ispirato il legislatore italiano nel predisporre le misure di prevenzione patrimoniali, all’interno di un procedimento penale e non civile, non è tanto quello di sanzionare la persona, quanto di aggredire i patrimoni illecitamente accumulati, sottraendoli dalla disponibilità della persona, facendoli acquisire al patrimonio dello Stato e evitare l’accentuarsi della pericolosità della persona attraverso l’uso di quei beni.

Nel panorama giuridico internazionale le misure di prevenzione <<rappresentano un unicum perché tendono a colpire il patrimonio della persona pericolosa indipendentemente dall’accertamento di un commesso reato >>. Altri ordinamenti combattono la criminalità organizzata applicando la 302

misura della confisca penale, intesa quindi come sanzione preceduta dall’accertamento della commissione di reati. Infatti, solo da un giudizio di condanna può scaturire l’applicazione della confisca del patrimonio illecito, <<nella misura della confisca allargata che, allontanandosi dalla tradizionale forma di confisca delle cose che costituiscono prezzo o provento del reato per il quale si procede, consentono di colpire tutti i beni di valore sproporzionato e ingiustificato rispetto al reddito del condannato >>. Anche in altri Paesi, come in Italia, si è avvertita l’esigenza di 303

introdurre misure non soggette all’accertamento della responsabilità penale, dal momento che nei rispettivi ordinamenti non sono previsti sistemi simili alle “nostre” misure di prevenzione. In Svizzera le misure patrimoniali sono applicate anche quando la persona non è punibile, quando l’autore non può essere identificato, è deceduto e/o non si trova più sul territorio elvetico. Il dato indispensabile è che ci siano i requisiti soggettivi e oggettivi e il legame tra la persona e la cosa da confiscare. La confisca non costituisce una sanzione ad personam, ma una misura in rem, con carattere repressivo che tende a impedire all’autore di beneficiare del prodotto dell’infrazione. Difficile disporre il sequestro o la confisca dei beni in Stati diversi dal nostro, sempre che non esista un accordo bilaterale- come nel caso tra Italia e Regno Unito in materia di traffico di sostanze stupefacenti o psicotrope e di sequestro e confisca dei proventi- ove si prevede l’eseguibilità anche dei decreti applicativi di misure di prevenzione patrimoniali. La differenza con il sistema italiano è evidente: il nostro sistema prevede, come misura per aggredire i patrimoni illeciti, oltre la confisca allargata da applicarsi nel processo penale, la confisca di prevenzione da applicarsi in un procedimento “semplificato” a prescindere da un giudizio di condanna. Questo perché lo scopo

Cfr., F. MENDITTO, Le misure di prevenzione personali e patrimoniali. La confisca ex art.12- sexies l. n. 356/92,

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cit., pp. 291 e ss.

Cfr., A. M. MAUGERI, Le sanzioni patrimoniali come moderno strumento di lotta contro il crimine. Reciproco

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delle misure di prevenzione patrimoniali non consiste nel punire la persona, ma la cosa, ossia far acquisire in favore dello Stato beni di provenienza illecita appartenenti a persone indiziate di gravi delitti e evitare la commissione di altri attraverso l’uso di quegli stessi beni. A differenza dei sistemi su indicati, in Italia la confisca attiene al settore del diritto penale e non civile, allo scopo di poter riutilizzare i beni confiscati a vantaggio della collettività.

Le misure di prevenzione patrimoniali sono diventate strumento di lotta alla criminalità organizzata per la loro applicazione agli indiziati di mafia, i cui beni vengono in un primo momento sequestrati e, all’esito del contraddittorio, confiscati. Tale confisca, però, non costituisce una sanzione penale in quanto non viene applicata in seguito all’accertamento di un reato, ma per il fatto che essa è espressione della pericolosità del soggetto e per il fatto che deriva da un’attività illecita. Tale misura, quindi, incide sul diritto di proprietà e sul diritto di impresa. La normativa delle misure di prevenzione patrimoniali deve relazionarsi e armonizzarsi con la legislazione penale antimafia, con l’ordinamento giuridico e con la giurisprudenza interni, ma anche e soprattutto con la Convenzione europea dei diritti dell’uomo e la giurisprudenza sovranazionale. Al fine di coordinare il diverso materiale normativo nel 2011 con il d. lgs. n. 159 si è dato vita al codice antimafia, al fine di 304

raccogliere in un unico testo le misure di prevenzione personali e patrimoniali.

Le misure di carattere preventivo sono previste da numerose legislazioni pre e post unitarie: il Testo Unico delle

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leggi di pubblica sicurezza (TULPS) del 1926; Misure di carattere speciale r.d.l. n. 1404/34, convertito dalla legge n. 835/35. Sul piano giurisprudenziale: sentenza della Corte Costituzionale n. 2 del 1956 che fissa i principi per l’applicabilità di tali misure, ossia 1) la necessità che i provvedimenti siano basati su fatti e non su sospetti; 2) l’obbligo di motivazione; 3) l’operatività del diritto di difesa. Legge n. 575/65 (L. Antimafia) che prevede che le misure possano essere applicate anche a persone indiziate di appartenere a associazioni mafiose; Legge reale n. 152/75 che introduce una nuova misura patrimoniale ossia la sospensione dell’amministrazione dei beni. E ancora, Legge Rognoni La Torre n. 646/82 che introduce il sequestro e la confisca, misure che sottraggono in modo provvisorio,la prima e in modo definitivo, la seconda i beni illecitamente acquisiti dai soggetti destinatari di tali misure. Dagli anni ’80 al 2010 si registrano numerosi interventi legislativi volti a migliorare e adeguare le misure di prevenzione personali e patrimoniali in relazione al fenomeno della criminalità, ad esempio: l. n. 327/88 che disciplina il giudizio di accertamento della pericolosità; l. n. 55/90 che limita l’applicabilità delle misure di prevenzione ad alcune persone pericolose; l. 203/91 misure aggravanti per i delitti con finalità o modalità mafiosa; l. 10/92 istituisce la Procura nazionale antimafia (PNA) e le Procure distrettuali antimafia (PDA); l. 356/92 sospensione dall’amministrazione dei beni, introduzione articolo 12 sexies; l. 109/96 prevede il riutilizzo ai fini sociali dei beni confiscati con l’obiettivo non solo di espropriarli alle organizzazioni criminali, ma di restituirli alla collettività cui sono stati illegalmente sottratti; l. 125/08 prevede l’applicabilità delle misure patrimoniali indipendentemente dall’applicazione di quelle personali; l. 50/10 istituisce l’Agenzia nazionale per i beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata.

11. NATURA GIURIDICA DELLA CONFISCA E APPLICAZIONE DISGIUNTA: LE

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