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LA PROPRIETA’ TRA INTERPRETAZIONE E COMPARAZIONE: LA CORTE DI GIUSTIZIA DELL’UNIONE EUROPEA

CAPITOLO III IL DIRITTO DI PROPRIETA’ 1 RAPPORTO TRA CONFISCA E PROPRIETA’

6. LA PROPRIETA’ TRA INTERPRETAZIONE E COMPARAZIONE: LA CORTE DI GIUSTIZIA DELL’UNIONE EUROPEA

La Carta dei diritti fondamentali, firmata a Nizza nel 2000, è un’enunciazione di principi generali del diritto comunitario applicati dalla Corte di Giustizia; la Carta riconosce e afferma non solo i diritti derivanti dalle tradizioni costituzionali comuni, dagli obblighi internazionali degli Stati membri, dai Trattati comunitari, dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, ma anche i diritti derivanti dalla giurisprudenza delle Corti europee e comunitarie.

La giurisprudenza della Corte di Giustizia fa propria la nozione di Property, tipica dei paesi di Common law, facendo rientrare nella garanzia proprietaria i diritti di natura personale scaturenti da un’attività economica e le utilità patrimoniale che possono essere ricavate dai beni; amplia la nozione di bene, così come la Corte Edu seppur con argomentazioni e fini differenti, intendendo con esso l’interesse patrimoniale sussistente e non lo strumento materiale di soddisfazione di un determinato interesse. Le pronunce della Corte di Giustizia in tema di diritto di proprietà possono

Cfr., L. DANIELE, La tutela del diritto di proprietà e del diritto al libero esercizio delle attività economiche

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nell’ordinamento comunitario e nel sistema della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, in Diritto dell’Unione

europea, 1998, 56 in cui si afferma che le azioni della comunità incidono sul diritto di proprietà dell’imprenditore o del professionista, sui propri beni, ma anche sul libero esercizio delle attività economiche nella misura in cui l’imprenditore o il professionista non potranno liberamente utilizzare i beni strumentali necessari alla loro attività.

CG, 10/12/02 n. 491.

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CG, 06/12/05, in dottrina Cfr. F. MANGANARO, La Convenzione europea dei diritti dell’uomo e il diritto di

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essere classificate in tre settori: il primo in cui tale diritto è connesso con il diritto alla libertà di 190

iniziativa economica e in cui la violazione della proprietà corrisponde all’applicazione di misure restrittive della produzione poste in essere dalle istituzioni comunitarie; il secondo in cui al diritto 191

di proprietà corrisponde la produzione considerata come imposizione in via diretta alle imprese di prelievi coattivi e di perdita dei benefici; il terzo si caratterizza per l’emissione da parte della 192

Corte di sentenze in cui il diritto di proprietà trova ampia tutela. La limitazione dei diritti fondamentali può avvenire attraverso l’uso del parametro degli obiettivi di interesse generale. La Corte di Giustizia, infatti, in diverse pronunce (Hauer; Schraeder; von Deetzen; Fishermen’s organizations), pur richiamandosi alle tradizioni costituzionali comuni e ai principi internazionali, elabora autonomi parametri di diritto comunitario attraverso i quali giudicare la legittimità delle decisioni in ordine al diritto di proprietà.

Il parametro utilizzato dalla Corte di Giustizia nelle sue decisioni per giustificare le limitazioni dei diritti fondamentali in vista di un interesse generale risiede proprio nel diritto comunitario; ossia 193

nelle sue sentenze la Corte riconosce il diritto di proprietà e il diritto di libera iniziativa economica come principi del diritto comunitario e, quindi, il parametro con cui valutare la legittimità o l’illegittimità di un atto limitativo dei diritti fondamentali risiede nel diritto comunitario . 194

Tra i casi del primo tipo: Nold, Corte di Giustizia 14 maggio 1974, causa 4- 73, caso in cui il concetto di funzione

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sociale coincide con quello di interesse pubblico. Il diritto di proprietà deve essere considerato alla luce della sua funzione sociale dei beni delle attività oggetto di tutela, non essendo prerogative assolute. In tal senso, le garanzie apposte a tali diritti risentono delle limitazioni poste in vista dell’interesse pubblico; il caso Hauer vs. Land RheinlandPfalz, Corte di Giustizia, 13 dicembre 1979, causa 44/79; Metallurgiki Halips, Corte di Giustizia, 9 dicembre 1982, C- 258/81; Commissione delle Comunità europee c. Repubblica federale di Germania, Corte di Giustizia, 19 aprile 1983, C-113/82; Zuckerfabrik, Corte di Giustizia, 14 gennaio 1987, C-281/84; Fishermen’s Organisations, Corte di Giustizia 17 ottobre 1995, C-44/94; Valsabbia, Corte di Giustizia 18 marzo 1980; Biovilac, Corte di Giustizia 6 dicembre 1984, C-59/83.

Tra i casi del secondo tipo: Intermills, Corte di Giustizia 14 novembre 1984, C-323/82; Schraeder, Corte di Giustizia

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11 luglio 1989 C-265/87; von Deetzen, Corte di Giustizia 22 ottobre 1991, C-44/89; Booker Aquaculture, Corte di Giustizia 10 luglio 2003, procedimenti riuniti c-20/00 e c-64/00.

Tra i casi del terzo tipo: Testa ed altri, Corte di Giustizia 19 giugno 1980, C-41, 121, 796 del 1979; Fearon and

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Company limited contro Irish Land Commission, Corte di Giustizia 6 novembre 1984, C-182/83; Wachauf, Corte di Giustizia 13 luglio 1989, causa C-5/88; Bosphorus, Corte di Giustizia 30 luglio 1996, causa C-84/95.

La Corte in alcune sentenze effettua un richiamo agli obiettivi di interesse generale e in altre alla funzione sociale

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non prevedendo alcuna distinzione di contenuto tra le due formule utilizzate in quanto entrambi ascrivibili all’ordine pubblico comunitario di natura prevalentemente economica, basato sulla visione di un mercato aperto e in libera concorrenza.

Cfr., R. SCARPA, Diritti fondamentali ed ordinamento comunitario, in Giust. civ., 1980, 1213 ss. in cui la Corte, in

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occasione della sentenza Hauer, di seguito richiamata come precedente nelle pronunce successive, nel suo operato prende in considerazione non solo le norme scritte dei Trattati o degli atti legislative, ma anche le regole di diritto non scritte “presenti nella coscienza giuridica degli europei in quanto costituenti i fondamenti della loro civiltà giuridica”. Questo fenomeno viene definito dall’autore “prendendo l’espressione a prestito dal Common Law il diritto della terra, espressione particolarmente efficace per indicare l’immanenza nell’ordinamento di regole di diritto non codificate”.

Gli unici motivi limitativi dei diritti fondamentali sono l’equilibrio economico di mercato, la produzione, i rapporti tra i mercati dei diversi Paesi. Nel bilanciamento tra il diritto di proprietà e il mercato aperto e in libera concorrenza, la Corte di Giustizia dà prevalenza al secondo valore ritenuto superiore rispetto ai diritti fondamentali della persona, anche se il diritto di proprietà è un diritto strumentale per la realizzazione e il mantenimento di un mercato aperto. La Corte garantisce l’osservanza delle tradizioni costituzionali comuni ai Paesi membri del diritto comunitario per evitare provvedimenti incompatibili con i diritti fondamentali riconosciuti dai vari Stati. Un esempio di ciò è proprio il Protocollo 1 aggiuntivo della Cedu che, disciplinando la tutela del diritto di proprietà e richiamando le tradizioni costituzionali comuni, fornisce indicazioni utili per il diritto comunitario a cui la Corte fa costante riferimento nelle sue sentenze in cui vi è sempre un richiamo ai testi costituzionali degli Stati membri che tutelano tale diritto, prevedendo obblighi e limiti per i proprietari (ad esempio il richiamo effettuato agli articoli 14, 2 comma, della Costituzione tedesca; articolo 42 della Costituzione italiana e l’articolo 43 della Costituzione irlandese). La proprietà, nelle sentenze della Corte di Giustizia e della Corte edu, è intesa sia come proprietà personale molto spesso sacrificata in vista di un interesse generale sia in un’accezione più ampia per poter accordare tutela e garanzia anche a nuovi beni giuridici. Intesa come “personale”, la tutela della proprietà implica il ricorso al principio della proporzionalità in base al quale la misura adottata dalle Corti europee e comunitarie non deve essere sproporzionata rispetto all’interesse generale perseguito e non deve incidere in modo significativo sulla sostanza e sul contenuto del diritto, in modo da garantire un equilibrio tra il contenuto minimo del diritto e la limitazione posta in essere.

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