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LE ORIGINI STORICHE DEL DIRITTO DI PROPRIETA’

CAPITOLO III IL DIRITTO DI PROPRIETA’ 1 RAPPORTO TRA CONFISCA E PROPRIETA’

2. LE ORIGINI STORICHE DEL DIRITTO DI PROPRIETA’

Il tema del diritto di proprietà presuppone l’esame del rapporto tra diritto soggettivo assoluto, secondo la concezione civilistica, e la garanzia costituzionale della proprietà privata, secondo la teoria dei diritti pubblici soggettivi. L’esame del rapporto tra diritto di proprietà e garanzia costituzionale non può non partire dalla situazione presente nella Francia di fine Settecento, in cui si affermò una concezione esterna del diritto rispetto al potere politico rompendo, così, il binomio proprietà- sovranità tipica dello Stato assoluto; in America, nello stesso periodo, si affermò il fenomeno opposto, secondo cui i diritti sono basis of foundation of governement. In Francia, quindi, dall’Ancien Régime si passò ad una nuova organizzazione del potere fondata sul patto stipulato liberamente dai contraenti, superando la teoria razionalistica del patto sociale. Il nesso tra sovranità e proprietà lasciava il posto alla concezione oppositiva dei diritti rispetto allo Stato; ciò lo si rinviene anche nel pensiero di Locke, che distingue la proprietà dei beni, i cui vantaggi spettano al proprietario, dalla sovranità del potere pubblico posto a tutela della conservazione del diritto e della proprietà. Il giusnaturalismo, invece, si basava sull’esistenza di diritti naturali concessi dalla volontà divina all’uomo per il solo fatto di essere uomo e, tra tali diritti, rientravano la proprietà e la libertà. E’ solo tra la fine del XVI e il XVII secolo che l’uomo stipulò un patto sociale con lo Stato, in base al quale gli uomini cedono parte dei propri diritti e delle libertà innate a favore dello Stato per veder riconosciuti i diritti che formano oggetto delle leggi scritte e assicurarsi il benessere garantito dallo

Cfr., V. POMPEO, La confisca di prevenzione tra esigenze di sicurezza pubblica e tutela del del diritto di proprietà,

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Stato. In riferimento al diritto di proprietà alcuni autori tra cui Grozio e Pufendorf affermano che un simile diritto debba trovare garanzia in qualsiasi circostanza e debba essere oggetto di un contratto universale ai fini della tutela di un ampio diritto quale l’uguaglianza. La tutela del diritto di proprietà è strumentale alla conservazione della pace tra gli uomini in continua lotta tra loro per l’appropriazione di beni regolata da leggi naturali che Grozio non fa discendere più dalla volontà divina, ma da un accordo reciproco tra gli uomini, secondo una visione volontaristico- convenzionale e non divina. In Pufendorf il diritto dell’uomo di godere dei beni per soddisfare i propri bisogni nasce dall’istituzione di uno stato civile, non discendendo, quindi, dallo stato di natura caratterizzato da un regime comunitario dei beni e, quindi, conflittuale vigendo la lotta per l’appropriazione dei beni. Per uscire dalla situazione di conflitto c’è bisogno di un atto dell’uomo, cioè di una convenzione che regoli l’istituto della proprietà: solo con una regolamentazione del diritto di proprietà si può garantire la pace tra gli uomini. E’ da qui che emerge il rapporto o, meglio, l’ingerenza del potere pubblico su quello privato nel diritto di proprietà. Lo Stato assoluto elabora tre forme di ingerenza sulla proprietà privata: la tassazione pubblica regolata da leggi approvate da un consiglio o da un’assemblea di ceti; l’esproprio per i casi urgenti e il rispettivo risarcimento adeguato ed infine la potestà dello Stato di prescrivere con prestiti, vendite e acquisti forzati l’uso a cui destinare la proprietà. In Inghilterra nel XVII secolo venne ad affermarsi la corrente di pensiero dell’individualismo possessivo in cui si afferma sempre più la separazione tra proprietà e sovranità e il ruolo autonomo del diritto di proprietà. La Rivoluzione francese pose la proprietà tra i diritti naturali e inalienabili dell’uomo, limitando così il potere della monarchia e l’intromissione del potere sovrano. Infatti l’Assemblea Nazionale incluse, negli articoli 2 e 17 della Déclaration des droits de l’homme et du citoyen del 1789, i principi dell’inviolabilità e della sacralità del diritto di proprietà rompendo con la tradizione e formando un nuovo ordine giuridico basato sulla libertà personale, sull’uguaglianza, sulla separazione dei poteri e sulla centralità della legge, espressione della volontà generale. Il diritto di proprietà perde la sua connotazione pubblicistica divenendo diritto fondamentale. In America, fin dall’elaborazione dei Bill of rights del 1776 i diritti, pur essendo basis and foundation of governement, mantengono la loro base istituzionale costituendo il fondamento unico e legittimo del potere. In America, a differenza dell’Europa, il legame tra diritti naturali e proprietà è molto più stretto, considerando il diritto di proprietà quale presupposto di vita e di libertà.

Kant elaborò una teoria liberale e costituzionalistica dei diritti; egli analizza il legame tra libertà, ossia la facoltà di obbedire solamente alla legge a cui si è prestato il consenso, e il possesso, inteso come relazione privilegiata con il bene. Nello stato di natura gli uomini godono di un possesso

provvisorio, possesso che viene legittimato solo con il passaggio al diritto. Per Kant, alla base della proprietà vi è la libertà di tutti gli uomini riconosciuta da una legge universale, ma soprattutto il rapporto tra libertà, autodeterminazione e proprietà. Il pensiero di Hegel si pone tra una visione della libertà tipica del liberalismo dell’identificazione tra libertà e proprietà e la negazione dei diritti di libertà al di fuori dello Stato etico. Per l’autore alla base della proprietà c’è la volontà della persona; egli fa una differenza tra proprietà e possesso: per aversi la proprietà devono esserci sia la volontà di appropriarsi del bene sia la presa di possesso, quest’ultimo elemento serve per rendere ciò riconoscibile agli altri. Per Hegel la proprietà si determina nella volontà con la cosa che si traduce in immediata presa di possesso, nel senso che la volontà esiste nella cosa; che la cosa è negativa di fronte alla volontà, che esiste in essa; riflessione della proprietà in sé dalla cosa. La volontà di appropriazione e la presa di possesso sono l’essenza della proprietà che si fonda sulla libertà dell’uomo, divenendo la proiezione esterna della libertà personale.

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