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CAPITOLO IV LA CONFISCA DEI BENI NELLA DOTTRINA E NELLA GIURISPRUDENZA NAZIONALE E SOVRANAZIONALE

15. LA CONFISCA NEI CONFONTI DEGLI ERED

Nell’evoluzione giurisprudenziale e nelle nuove proposte legislative il principio di accessorietà delle misure di prevenzione veniva sempre meno fin quando, nel 2008, con l. n. 125 si afferma 342

che <<le misure di prevenzione personali e patrimoniali possono essere richieste e applicate disgiuntamente. Le misure patrimoniali possono essere disposte anche in caso di morte del soggetto proposto per la loro applicazione. Nel caso la morte sopraggiunga nel corso del procedimento esso prosegue nei confronti degli eredi o comunque degli aventi causa >>. Inoltre <<la confisca può 343

essere disposta, in caso di morte del soggetto nei confronti del quale potrebbe essere disposta, nei riguardi dei successori a titolo universale o particolare, entro il termine di cinque anni dal decesso >>. Nel 2009 la l. n. 94 modificava il primo periodo del comma 6 bis in base al quale “Le 344

misure di prevenzione personali e patrimoniali possono essere richieste e applicate disgiuntamente e, per le misure di prevenzione patrimoniali, indipendentemente dalla pericolosità sociale del soggetto proposto per la loro applicazione al momento della richiesta della misura di prevenzione”. La poca chiarezza del testo normativo ha portato allo sviluppo di diverse correnti interpretative. Secondo una prima interpretazione le nuove disposizioni normative non solo riconoscevano ipotesi in cui il nesso di accessorietà tra le misure personali e patrimoniali era già attenuato (come, ad esempio, l’applicabilità della confisca dei beni al proposto morto dopo il provvedimento di primo grado), ma introducevano altre due ipotesi quali: a) morte del proposto prima della confisca di primo grado, ma dopo l’inizio del procedimento; b) alla proposta avanzata dopo il decesso del

La possibilità di proporre l’applicazione disgiunta delle due misure, in realtà, era prevista già dalla normativa

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precedente con la sola eccezione per i casi di assenza, residenza e dimora all’estero del proposto. art. 2 ter, comma 7, l. n. 575/65.

introdotto con il comma 6 bis dell’art. 2 bis l. n. 575/65. Ora art. 18, comma 1, Codice leggi antimafia “Le misure di

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prevenzione personali e patrimoniali possono essere richieste ed applicate disgiuntamente e, per le misure di prevenzione patrimoniali, indipendentemente dalla pericolosità sociale del soggetto proposto per la loro applicazione al momento della richiesta della misura di prevenzione”.

Art. 2 bis, comma 11.

titolare dei beni, nei cinque anni dalla morte . Secondo un diverso orientamento il principio di 345

applicazione disgiunta delle misure di prevenzione è principio generale, sulla base dell’intrinseca pericolosità dei beni confiscati e per non aver giustificato la legittima provenienza degli stessi. Questo indirizzo interpretativo proponeva un istituto in contrasto con i principi costituzionali contenuti negli articoli 41 e 42 della Costituzione e con quelli contenuti nell’articolo 1 Protocollo 1 Cedu perché diretti all’espropriazione del patrimonio, in assenza di accertamento, su una condotta illecita posta a fondamento dell’acquisto del bene. Un terzo orientamento considerava ormai desueta l’applicazione congiunta delle due misure, introducendo l’autonomia delle azioni di prevenzione reali estendendo il campo di applicazione del sequestro e della confisca a fattispecie in cui non poteva applicarsi una misura personale perché, ad esempio, mancava o era cessata l’attualità della pericolosità del soggetto. Tale approccio richiedeva la verifica, anche incidentale, della pericolosità del soggetto collegandola alla pericolosità della bene: si faceva riferimento all’acquisizione illecita del bene da parte della persona pericolosa, o che è stata pericolosa, e che ha acquistato i beni perché pericolosa. L’interpretazione posta in essere da questo orientamento è stata adottata anche dalla Corte di Cassazione, secondo cui <<la nuova regola è, quindi, quella dell’autonomia tra le misure di prevenzione personali e reali; il procedimento di prevenzione patrimoniale può, pertanto, essere avviato a prescindere da qualsiasi proposta relativa all’adozione di misure di prevenzione personali >>. Anche la Corte costituzionale segue lo stesso indirizzo 346

interpretativo ritenendo infondate le questioni di costituzionalità sottopostele in riferimento ai successori del de cuius, affermando che <<al successore sono assicurati, nel procedimento in questione, i mezzi probatori e i rimedi impugnatori previsti per il de cuius, sicché ciò che può mutare è solo il rapporto di conoscenza che lega il successore stesso ai fatti oggetto di giudizio e in

Cfr., G. ABBATISTA, Misure di prevenzione patrimoniali antimafia e “pacchetto sicurezza” del 2008: un equilibrio

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instabile tra efficienza del sistema e recupero di garanzie, in AA.VV. Le misure di prevenzione patrimoniali dopo il “pacchetto sicurezza” a cura di F. Cassano.

Cass. Pen., Sez. I, 13 gennaio 2011 n. 5361, in cui si legge che “….. La nuova disciplina, introdotta dal D.L. n. 92

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del 2008, art. 10, ha spezzato definitivamente il nesso di necessaria presupposizione tra i due tipi di misure, con la conseguenza che il procedimento di prevenzione patrimoniale può essere avviato a prescindere da qualsiasi proposta relativa all’adozione di misure persoanli. Ciò comporta, comunque, che il giudice accerti, in via incidentale, l’incurabilità del proposto nelle categorie dei soggetti che possono essere destinatari dell’azione di prevenzione, ancorchè, come precisa la L. 15 luglio 2009, n.94, ex art. 2, comma 22, l’applicazione della misura patrimoniale prescinda da ogni valutazione in ordine alla “attuale” pericolosità sociale del suo destinatario (ovvero, come espressamente prevede la citata norma, “al momento della richiesta”).; Cass. Pen., Sez. I, 13 gennaio 2011 n. 18327 “il significato letterale della norma rende evidente che non solo le due misure di prevenzione possono avere applicazione disgiunta, altresì che la seonda, di carattere real prescinde, ai fini della sua irrogazione, dalla sussistenza in capo al soggetto per il quale è richiesta il requisito dell’attuale pericolosità sociale”; Cass. Pen., Sez. VI, 10 ottobre 2012 n. 1282.

particolare, nella specie, a quelli integranti i presupposti della confisca >>. Per la Consulta, 347

quindi, non vi è alcuna violazione del diritto di difesa e del principio del contraddittorio in quanto i successori, così come il de cuius, possono fornire tutti gli elementi per evitare la confisca.

Secondo la Corte costituzionale la ratio della confisca <<comprende ma eccede quella delle misure di prevenzione consistendo nel sottrarre definitivamente il bene dal circuito economico di origine, per inserirlo in altro, esente dai condizionamenti criminale e, dall’altro, va al di là delle misure di prevenzione nei confronti dei soggetti pericolosi perché può applicarsi anche oltre la permanenza in vita del proposto, incidendo sul patrimonio e non sulla libertà personale>>. La Corte edu, non intervenendo in merito al principio di applicazione disgiunta, ha ribadito il suo precedente orientamento confermando la particolare attenzione alle garanzie poste in favore degli interessati. 348

16. IL PROBLEMA DELLA RETROATTIVITA’ DELLE MISURE PATRIMONIALI NELLA

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