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LA TUTELA DELLA PROPRIETA’ NEL PANORAMA GIURIDICO EUROPEO

CAPITOLO III IL DIRITTO DI PROPRIETA’ 1 RAPPORTO TRA CONFISCA E PROPRIETA’

5. LA TUTELA DELLA PROPRIETA’ NEL PANORAMA GIURIDICO EUROPEO

In ambito europeo la situazione è un po' diversa: il diritto di proprietà nasce dall’evoluzione giurisprudenziale delle Corti europee fino a trovare riconoscimento normativo nell’articolo 1 del Protocollo aggiuntivo Cedu e negli articoli 16 e 17 della Carta dei diritti UE. Inizialmente il riferimento normativo in materia era l’articolo 345 del Trattato sul funzionamento dell’U.E., in base al quale <<i Trattati lasciavano impregiudicato il regime di proprietà esistente negli Stati membri >>. L’attuale interpretazione data dalla Corte di Strasburgo deriva da un percorso 184

giurisprudenziale iniziato intorno agli anni ’80 del secolo scorso; lo stesso percorso è stato effettuato dalla Corte di Giustizia UE in materia di libertà economiche, considerate prevalenti

E’ in questo contesto che la tutela della proprietà risulta inscindibilmente connessa alla valorizzazione di

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un’economia di mercato: tutelare la proprietà è funzionale per garantire la piena concorrenza.

Cfr., G. D’AMICO, Le ragioni di un convegno, in AA.VV., Proprietà e diritto europeo. Atti del Convegno, Reggio

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Calabria, 11 e 12 ottobre 2013, a cura di G. D’Amico, Edizioni Scientifiche italiane, 2013, p. 14. L’autore sottolinea

che, in base l’articolo 51 Carta di Nizza, riportato anche nella sentenza della Corte costituzionale n. 80/2011, la Carta dei diritti rilevi “unicamente in rapporto alle fattispecie in cui il diritto dell’Unione è applicabile, e non anche alle fattispecie regolate dalla sola normativa nazionale”.

L’articolo 345 del Trattato risale al Trattato di Roma del 1957 e rispecchia l’orientamento dominante dell’epoca, in

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base al quale bisognava consentire la proprietà pubblica anche per i beni economici, così come riportato anche nel 1 comma dell’articolo 42 Costituzione, e operare la distinzione tra la tutela della concorrenza previste dalle norme europee e la rendita fondiaria disciplinata dalle norme interne degli Stati.

rispetto ai diritti sociali . I diritti di proprietà e di libertà economica, quindi, sono frutto di attività 185

giurisprudenziale creativa e interpretativa della Corte Edu e della Corte di Giustizia UE che hanno trovato riconoscimento nella Costituzione italiana, nella parte in cui viene riconosciuta la prevalenza delle norme europee così come interpretate dai giudici europei, e nel Trattato di Lisbona che ha costituzionalizzato la Carta dei diritti e ha inserito la Cedu nel sistema del diritto dell’Unione. Per quanto attiene al concetto e alla tutela del diritto di proprietà in ambito europeo, ai fini di un'indagine comparatistica, la disciplina della proprietà deve essere letta e studiata in una prospettiva diacronica, non secondo la storia dei concetti giuridici, ma secondo il ruolo svolto dalla proprietà nei sistemi giuridici che attorno a questo istituto si sono plasmati. Negli Stati costituzionali contemporanei, l’indagine storica diacronica deve partire dal passaggio dalla società medievale alla società moderna, momento in cui il fondamento e il contenuto della proprietà vennero identificati con la libertà individuale, come manifestazione di tale libertà di espressione e della personalità umana, considerandola, quindi, un diritto inviolabile . Al fine di arrivare 186

all'elaborazione di un concetto di proprietà comune ai vari Paesi, considerando le tradizioni costituzionali comuni, è opportuno fare riferimento agli ordinamenti di Common law, francese, tedesco e spagnolo.

Nel sistema di Common law il termine property indica l'insieme dei diritti di uso, di godimento e tutti i diritti sui beni di cui il titolare può disporre, non riferendosi, quindi, all'appartenenza del bene alla persona. E' possibile distinguere tra Real property e Personal property: il primo termine, in genere, indica la situazione di appartenenza tutelate con i rimedi recuperatori, anche se tale termine non ha un significato univoco potendo indicare tanto i diritti sul bene quanto il bene stesso; il secondo fa riferimento alle situazioni tutelate con i rimedi risarcitori. Entrambi gli aspetti sono tutelati dall'equity, cioè da un sistema di soluzione dei conflitti in cui prevale l'interesse del più meritevole di ricevere protezione attraverso l'utilizzo di criteri elastici ed efficaci. Nel sistema anglosassone, quindi, la proprietà coincide con la titolarità delle situazioni giuridiche soggettive di contenuto patrimoniale collegate ad un bene aventi un valore economico rilevante. Nella nozione di property rientrano, inoltre, anche quelle situazioni giuridiche soggettive che non rientrano appieno nelle situazioni con rilevanza economica, ma che si sostanziano in una pretesa nei confronti dello Stato sociale; ciò serve a garantire tutela a situazioni nuove che altrimenti ne rimarrebbero prive all'interno dell'ordinamento giuridico. La property, quindi, tutela il valore del bene, il valore

Ciò a partire dalle sentenze Laval e Viking del 2007.

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Cfr., F. AMIRANTE, Il diritto di proprietà nella giurisprudenza costituzionale, Lisbona 8-9 ottobre, 2009.

dell'utilità che può trarsi dal bene e il valore di scambio nella circolazione del bene all'interno del mercato.

Nell'ordinamento francese vi sono due teorie che disciplinano la proprietà: la teoria del dominium, di origine romanistica, che fa coincidere la proprietà con un diritto soggettivo assoluto, e la teoria di origine germanistica del coutumière, secondo cui la proprietà è un insieme di utilità indipendenti di più persone su un bene. E’ nel XIV secolo che, con l’ascesa della borghesia, si afferma l’idea della pienezza della relazione materiale con il bene; successivamente nei secoli XVI e XVII si afferma una cultura giusnaturalistica secondo cui il diritto di proprietà è preesistente rispetto allo Stato. Con la Déclaration del 1789, precisamente con gli articoli 2 e 17, si afferma la proprietà quale diritto sacro e inviolabile, accordando a tale diritto garanzia costituzionale. La proprietà è intesa, quindi, nella relazione tra la persona e la cosa, come libertà di godimento e di trarre profitto dall’utilizzo della cosa, sempre nel rispetto della legge e dei regolamenti in materia. Anche in Francia, come in Italia, il pieno riconoscimento del diritto di proprietà costituzionalmente tutelato non è esente dalle limitazioni derivanti dal rispetto dell’interesse pubblico generale, dall’utilità e dalla funzione sociale. E’ negli anni ’90 che il Conseil constitutionnel afferma la primarietà del diritto di proprietà privata e l’illegittimità costituzionale di disposizioni che non tutelano adeguatamente tale diritto sia sotto il profilo delle garanzie procedurali sia sotto il profilo sostanziale.

Il sistema tedesco, nel periodo medievale, è caratterizzato dal possesso collettivo dei beni, la Gewere, che, se riferita ai beni mobili indica il possesso materiale del bene, se riferita ai beni immobili indica la facoltà di trarre dalla cosa maggiore utilità. All’interno del sistema tedesco si avverte l’esigenza di bilanciare la visione dell’investitura medievale, secondo la quale il diritto reale coincide con l’utilità economica che il godimento della cosa consente, con la tradizione romanistica in cui la proprietà collettiva assume la forma di res communis. Con il giusnaturalismo storico si distingue un profilo privatistico della proprietà, tipica del sistema romano e di diritto naturale, con un profilo pubblicistico, tipico del sistema tedesco delle investiture. Il libro III BGB, da un lato, richiama la tradizione romanistica e, dall’altro, le tradizioni tedesche fino a giungere alla costituzione di Weimar ( articolo 153, capitolo I, sezione I) e alla Grundgesetz (articolo 14 GG) che intendono la proprietà in un’accezione più ampia, di ispirazione pubblicistica, secondo cui la proprietà non è un dominio assoluto del titolare del diritto, ma presuppone, nell’esercizio di tale diritto, un obbligo che deve servire al bene della collettività. Inoltre, l’articolo 18 della Costituzione tedesca prevede la perdita dei diritti fondamentali, tra cui la proprietà, nel caso in cui i cittadini abusino di tali diritti. La proprietà, in quanto diritto fondamentale, è espressione della libertà personale, è preordinata allo sviluppo della persona e all’organizzazione dignitosa della sua vita;

tale diritto non è coperto da garanzia assoluta essendo collegato all’utilità sociale. Per questo motivo la legislazione fissa il contenuto e i limiti di tale diritto tenendo presente la garanzia di tale istituto, ossia la conservazione di ciò che la coscienza sociale, in base al momento storico, ritiene rientrante nell’istituto proprietario. Nella costituzione tedesca l’intervento del legislatore si misura in ragione della necessità dell’intervento, della consequenzialità rispetto allo scopo perseguito e della proporzionalità rispetto agli interessi in gioco.

Il sistema costituzionale spagnolo è molto vicino a quello italiano e tedesco, pur mantenendo degli aspetti di autonomia. Il diritto di proprietà è regolato dall’articolo 33, è un diritto fondamentale con funzione sociale, la cui esistenza è riconosciuta prima di essere inserito nel testo costituzionale. La nozione di proprietà risente sia di una visione economica di mercato sia di democrazia sociale; infatti l’articolo 33 è un articolo che riconosce validità al sistema di libertà economica vigente e dall’altro configura l’incidenza dell’utilità sociale sulla forma di Stato. Nella Costituzione spagnola il diritto di proprietà non è inserito né tra i diritti fondamentali né tra quelli inviolabili contenuti nella sezione II, del capo I “Diritti fondamentali e delle libertà pubbliche”; non è un diritto a cui è riconosciuta massima garanzia costituzionale. Tale diritto è inserito nella sezione II del capo II tra i diritti e doveri dei cittadini, ossia tra le situazioni giuridiche soggettive funzionali alla partecipazione dei cittadini alla sfera pubblica e agli impegni di solidarietà, anche economica. Il contenuto del diritto di proprietà è ricavato dalla nozione civilistica dell’articolo 348 del codice civile spagnolo.

Il diritto di proprietà, secondo un’indagine comparativa tra i diversi ordinamenti, risulta accomunare l’ordinamento italiano, francese, tedesco e spagnolo sotto diversi punti: un primo punto è quello di considerare lo schema proprietario dal punto di vista dello Stato liberale e sociale includendo nella nozione di proprietà anche i beni immateriali; il secondo la non inclusione del diritto di proprietà tra i diritti fondamentali, bensì tra le libertà economiche; il terzo nel prevedere la tutela del diritto di proprietà alla luce della funzione sociale, prevedendo una concezione della proprietà secondo legge, sia pubblica che privata, garantendo il contenuto minimo di tale diritto da compressioni eccessive, ammesse se temporanee e eccezionali, comportando un bilanciamento di interessi tra il proprietario , i terzi e gli interessi generali.

Il diritto di proprietà in ambito comunitario è strettamente collegato al diritto di libertà di iniziativa economica, è uno strumento di promozione dell’economia di mercato e della piena concorrenza

degli operatori economici . Il diritto di proprietà deve essere contemperato con gli interessi 187

comunitari quali la tutela dell’ambiente, la tutela del consumatore, cosicché il diritto di proprietà potrà essere limitato purché si perseguano interessi generali con interventi proporzionali allo scopo da perseguire . Al diritto di proprietà potranno essere apposte restrizioni a condizione che queste 188

rispondano effettivamente a obiettivi di interesse generale perseguiti dalla comunità e non costituiscano interventi sproporzionati e inaccettabili, tali da ledere la sostanza stessa dei diritti garantiti . La disciplina del diritto di proprietà, in ambito europeo, risente della limitazione 189

imposta dall’articolo 222 del Trattato che afferma l’intangibilità del regime di proprietà esistente negli Stati membri.

6. LA PROPRIETA’ TRA INTERPRETAZIONE E COMPARAZIONE: LA CORTE DI

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