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COMPATIBILITA’ DELLE MISURE DI PREVENZIONE CON LA COSTITUZIONE Con l’entrata in vigore della Carta Costituzionale è iniziato il processo di giurisdizionalizzazione d

CAPITOLO IV LA CONFISCA DEI BENI NELLA DOTTRINA E NELLA GIURISPRUDENZA NAZIONALE E SOVRANAZIONALE

18. COMPATIBILITA’ DELLE MISURE DI PREVENZIONE CON LA COSTITUZIONE Con l’entrata in vigore della Carta Costituzionale è iniziato il processo di giurisdizionalizzazione d

tali misure per rendere compatibili le esigenze di prevenzione dello Stato e la tutela dei diritti riconosciuta non solo dalla Costituzione, ma anche dalla Corte europea dei diritti dell’uomo.

Parte della dottrina ritiene tali misure incostituzionali a causa dell’indeterminatezza delle fattispecie di pericolosità che comporterebbe la violazione del diritto di iniziativa economica e del diritto di proprietà privata, garantiti dagli articoli 41 e 42 della Costituzione. Tesi contraria ammette la limitazione di tali diritti giustificate da esigenze di utilità generale e dalle esigenze di sicurezza (art. 41, comma 2, Cost) e dalla funzione sociale della proprietà (art. 42, comma 2, Cost). La Corte Costituzionale ha affermato, costantemente, la piena rispondenza delle misure di prevenzione patrimoniali, sottolineando la “razionalità” del sacrificio che ne deriva alla proprietà privata e all’iniziativa economica e la piena garanzia del diritto di difesa. In riferimento alla compatibilità delle misure di prevenzione con la Costituzione, la Corte in diverse pronunce ha richiamato il 361

principio di interpretazione conforme, in base al quale nel procedimento di interpretazione deve essere privilegiata la ricostruzione conforme a Costituzione per superare i possibili rilievi di illegittimità. Le misure di prevenzione, proprio per la loro natura e per l’evolversi della disciplina sulla spinta delle esigenze di politica criminale, richiedono una costante attività dell’interprete per porre in essere un’interpretazione costituzionalmente orientata prima di porre in essere lo scrutinio di costituzionalità. Questo orientamento si registra anche nella giurisprudenza di legittimità e di merito . 362

Cfr., ad esempio, sent. n. 465/93 in cui la Corte ha individuato in alternativa al criterio letterale della norma

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un’interpretazione sistematica e finalistica per superare gli inconvenienti dell’illegittimità; sent. n. 10/09.

Cfr., ad esempio, sent. n. 465/93 in cui la Corte ha individuato in alternativa al criterio letterale della norma

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Le misure di prevenzione patrimoniali sono diventate strumento di lotta alla criminalità organizzata per la loro applicazione agli indiziati di mafia, i cui beni vengono in un primo momento sequestrati e, all’esito del contraddittorio, confiscati. Tale confisca, però, non costituisce una sanzione penale in quanto non viene applicata in seguito all’accertamento di un reato, ma per il fatto che essa è espressione della pericolosità del soggetto e per il fatto che deriva da un’attività illecita. Tale misura, quindi, incide sul diritto di proprietà e sul diritto di impresa. La normativa delle misure di prevenzione patrimoniali deve relazionarsi e armonizzarsi con la legislazione penale antimafia, con l’ordinamento giuridico e con la giurisprudenza interni, ma anche e soprattutto con la Convenzione europea dei diritti dell’uomo e la giurisprudenza sovranazionale. Al fine di coordinare il diverso materiale normativo nel 2011 con il d. lgs. n. 159 si è dato vita al codice antimafia, al fine di raccogliere in un unico testo le misure di prevenzione personali e patrimoniali.

In tema di misure di prevenzione non è invocabile il principio di irretroattività della legge penale prevista dall’art. 25 Cost. e dall’art. 2 c.p. giacchè le norme in materia sono uniformate non ai principi che riguardano le pene, bensì a quelli concernenti le misure di sicurezza. Pertanto, in base al disposto dell’art. 200 c.p. esse devono intendersi regolate dalla legge in vigore al tempo della loro applicazione . 363

La Corte Costituzionale , riprendendo l’orientamento della Suprema Corte, si mostra più cauta 364

sostenendo che il procedimento di prevenzione per l’applicazione della confisca va al di là del procedimento utilizzato per le misure di prevenzione, riconoscendo quindi un quid pluris funzionale e un carattere polifunzionale dell’istituto, sia perché consiste nel sottrarre definitivamente il bene al

Cfr., sent. S. C. nn. 40703/02; 7116/07; 33597/09.

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Le misure di carattere preventivo sono previste da numerose legislazioni pre e post unitarie: il Testo Unico delle

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leggi di pubblica sicurezza (TULPS) del 1926; Misure di carattere speciale r.d.l. n. 1404/34, convertito dalla legge n. 835/35. Sul piano giurisprudenziale: sentenza della Corte Costituzionale n. 2 del 1956 che fissa i principi per l’applicabilità di tali misure, ossia 1) la necessità che i provvedimenti siano basati su fatti e non su sospetti; 2) l’obbligo di motivazione; 3) l’operatività del diritto di difesa. Legge n. 575/65 (L. Antimafia) che prevede che le misure possano essere applicate anche a persone indiziate di appartenere a associazioni mafiose; Legge reale n. 152/75 che introduce una nuova misura patrimoniale ossia la sospensione dell’amministrazione dei beni. E ancora, Legge Rognoni La Torre n. 646/82 che introduce il sequestro e la confisca, misure che sottraggono in modo provvisorio,la prima e in modo definitivo, la seconda i beni illecitamente acquisiti dai soggetti destinatari di tali misure. Dagli anni ’80 al 2010 si registrano numerosi interventi legislativi volti a migliorare e adeguare le misure di prevenzione personali e patrimoniali in relazione al fenomeno della criminalità, ad esempio: l. n. 327/88 che disciplina il giudizio di accertamento della pericolosità; l. n. 55/90 che limita l’applicabilità delle misure di prevenzione ad alcune persone pericolose; l. 203/91 misure aggravanti per i delitti con finalità o modalità mafiosa; l. 10/92 istituisce la Procura nazionale antimafia (PNA) e le Procure distrettuali antimafia (PDA); l. 356/92 sospensione dall’amministrazione dei beni, introduzione articolo 12

sexies; l. 109/96 prevede il riutilizzo ai fini sociali dei beni confiscati con l’obiettivo non solo di espropriarli alle

organizzazioni criminali, ma di restituirli alla collettività cui sono stati illegalmente sottratti; l. 125/08 prevede l’applicabilità delle misure patrimoniali indipendentemente dall’applicazione di quelle personali; l. 50/10 istituisce l’Agenzia nazionale per i beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata.

circuito economico per inserirlo in un altro privo dei condizionamenti criminali sia perché non si limita a porre in essere una misura di prevenzione nei confronti dei soggetti pericolosi, ma produce la sua efficacia anche oltre la vita del proposto . 365

La struttura e le caratteristiche delle misure di prevenzione hanno reso necessario l’intervento della Corte Costituzionale al fine di stabilire la loro compatibilità con i diritti protetti e tutelati dalla Costituzione, soprattutto per il fatto che nel testo della Costituzione non si prevede alcun riferimento. Con l’entrata in vigore della Costituzione si verificò una lacune normativa circa le misure di prevenzione; ciò indusse parte della dottrina a considerarle incompatibili con la Carta Costituzionale per diversi motivi: per il vuoto normativo, per le modalità di definizione dei soggetti destinatari e per la natura criminogena delle misure. La Consulta, attraverso le sue decisioni, è intervenuta sull’argomento in virtù del fatto che spesso è stata sollevata questione di legittimità costituzionale sia nei confronti di provvedimenti che si pongono come lesivi delle libertà, anche economica, del soggetto nei cui confronti si procede sia per il presupposto del “sospetto” richiesto per l’applicazione di una misura di prevenzione. Tali misure, per poter essere applicate ed essere legittime, devono essere motivate da fatti specifici in modo da <<assicurare il contemperamento tra due fondamentali esigenze, di non frapporre ostacoli all’esercizio di attività di prevenzione dei reati e di garantire il rispetto degli inviolabili diritti della personalità umana >>. Con sentenza del 366

2003 n. 309 la Corte sembra discostarsi dall’atteggiamento di difesa delle misure di prevenzione sancendo l’esigenza di contemperare l’inviolabilità dell’habeas corpus e l’esigenza preventiva: l’esercizio dei diritti costituzionali non può essere sacrificato oltre la soglia minima resa necessaria dalle misure stesse. Con tale pronuncia la Corte, da un lato, afferma il fondamento delle misure di prevenzione e, dall’altro, le ritiene ammissibili solo nel caso in cui siano le meno restrittive in relazione allo scopo che intendono perseguire. Le misure di prevenzione vengono identificate come strumento straordinario dell’ordinamento italiano, utilizzabili nei casi in cui non sia possibile utilizzare altre misure meno restrittive per assicurare lo scopo per cui sono previste, nel rispetto dei criteri di proporzionalità e dei diritti di libertà e di proprietà.

Un dibattito, ancor oggi acceso, è sull’eventuale contrasto tra queste misure e specifici articoli costituzionali; in particolare si discute della compatibilità con i principi di legalità e di giurisdizione; di iniziativa economica; di presunzione di illegittima provenienza; di mancata tutela dei diritti dei terzi.

Corte cost., sez. II, 14 marzo 2012, Costa e altri.

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Corte Cost. sent. n. 11/56.

In riferimento ai principi di legalità e di giurisdizione la Corte Costituzionale , in riferimento alla 367

legge n.1423/56, ha sancito la legittimità costituzionale delle misure di prevenzione qualora: queste non siano fondate su semplici sospetti, vi sia una valutazione oggettiva dei fatti da cui risultino il tenore di vita e la condotta abituale della persona o che siano manifestazioni della proclività al delitto e che non siano basate su valutazioni puramente soggettive. Nello specifico rispettano il principio di legalità le misure che sono applicate “nei casi previsti dalla legge” legate a fattispecie di pericolosità descritte dalla legge, anche se fondate su un giudizio prognostico; rispettano il principio di giurisdizione se è assicurato il contraddittorio, se è instaurato un regolare giudizio e se vi è un provvedimento adeguatamente motivato per la dimostrazione della pericolosità del soggetto. Solo tre anni dopo, la Corte con sentenza riconosce la violazione di diritti costituzionalmente garantiti 368

ad opera delle misure di prevenzione giustificando, però, la loro presenza nell’ordinamento per esigenze di prevenire i crimini e assicurare l’ordine sociale e il “pacifico svolgimento dei rapporti tra i cittadini”.

In riferimento al diritto di iniziativa economica, la Corte si è espressa per una compatibilità delle 369

misure di prevenzione con il diritto tutelato dall’art. 42 Cost. argomentando che con il sequestro e la confisca non viene a ledersi il fondamento della libertà di iniziativa economica dal momento che le misure di prevenzione sono poste proprio per garantire i traffici economici e la corretta osservanza delle regole di mercato. Tali misure impediscono l’accesso nel mercato di beni e di denaro ricavato da attività delittuose o da traffici illeciti.

In riferimento alla presunzione di legittima provenienza la Consulta ha chiarito i dubbi di legittimità affermando che ciò che viene punita è la sproporzione del valore del bene o dell’attività economica rispetto al reddito ove di tale sproporzione il soggetto interessato non fornisca giustificazioni circa la legittima provenienza.

In riferimento alla mancata tutela dei diritti dei terzi creditori la giurisprudenza di merito ha 370

stabilito che il diritto del terzo nel giudizio di confisca, previsto dall’art. 2 ter L. n. 575/65, in quanto titolare di un diritto reale di garanzia sul bene colpito dalla misura di prevenzione patrimoniale al riconoscimento della permanenza della garanzia reale sul bene, non può determinare la revoca del provvedimento ablatorio, stante il regime giuridico dei beni confiscati assimilabile a quello dei beni demaniali o quello dei beni compresi nel patrimonio indisponibile. Il terzo che vanta

Corte Cost., 22/12/80 n. 177.

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Corte Cost. n. 27/59.

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Corte Cost., ord. n. 105/89; ord. n. 675/88; sent. n. 192 del 19/11/92.

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Corte d’Appello Catanzaro.

un diritto reale di garanzia su un bene sottoposto a confisca ha l’onere di provare la titolarità del diritto e la mancanza di collegamento tra il diritto vantato e l’attività illecita del proposto indiziato di mafia, derivante da condotte di fiancheggiamento o di agevolazione ; deve, inoltre, dimostrare 371

di aver adempiuto con diligenza agli obblighi di informazione e di accertamento e di aver fatto affidamento incolpevole . Come ricorda la Cassazione in recenti sentenze , la confisca non 372 373

cancella la garanzia dell’ipoteca iscritta sull’immobile prima che fosse instaurato il processo di esecuzione, così come la confisca non può pregiudicare i diritti reali di garanzia costituiti prima dell’instaurazione del procedimento di confisca sui beni oggetto del provvedimento di prevenzione in favore dei terzi di buona fede estranei al procedimento di prevenzione. Il creditore, però, non potrà adottare rimedi esecutivi per la satisfazione coatta del credito dal momento che per la confisca antimafia si adotta un regime giuridico adottato per i beni demaniali.

19. LA “BUONA FEDE” NELLA PROSPETTIVA DELLA CORTE DI LEGITTIMITA’ E DI

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