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RAPPORTO TRA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO E CORTE DI GIUSTIZIA U.E.

CAPITOLO II RAPPORTO TRA LE CORTI: ARGOMENTI ERMENEUTICI E COMPARAT

3. RAPPORTO TRA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO E CORTE DI GIUSTIZIA U.E.

Il rapporto tra l’ordinamento comunitario e la Cedu, tra la Corte di Lussemburgo e la Corte di Strasburgo si caratterizza per il fatto di essere un rapporto di coordinamento e di armonizzazione. Una testimonianza di ciò è data dal Trattato Costituzionale, il quale ha ribadito che la Corte di Lussemburgo è giudice dei diritti fondamentali così come la Corte di Strasburgo deve giudicare del rispetto o meno degli articoli della Convenzione da parte dell’U.E. e dei suoi organi. In base all’articolo 6 TUE la Corte di Giustizia applica la Cedu facendo sì che le norme edu si inseriscano nel diritto comunitario con valenza di principi generali: sarebbe, quindi, più corretto affermare che la Corte di Giustizia applica i principi generali ricavati dalle norme della Convenzione europea dei diritti dell’uomo. Le due Corti operano in maniera differente e tale differenza è facile cogliere dalla lettura delle rispettive sentenze redatte secondo metodi e stili diversi.

Corte di Cass., Sez. Unite civili, sent. 26/01/04 n. 1339.

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Corte di Cass., Sez. Tributaria, sent. 10/12/2002 n. 17564.

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L. del 05/06/2003 n. 131.

Mentre le sentenze della Corte di Giustizia, se contengono un principio, hanno un effetto in base all’articolo 11 della Costituzione e se rese in sede di rinvio pregiudiziale hanno vincolatività ultra partes, le sentenze della Corte di Strasburgo hanno un contenuto più ampio rispetto alla singola causa perché individuano misure per ripristinare la situazione precedente alla violazione e le misure generali per rimuovere le cause delle violazioni riscontrate.

La mancanza di un rapporto gerarchico tra le Corti potrebbe portare ad avere un conflitto tra le rispettive sentenze, nonché conflitti interpretativi. Quest’ultimo profilo può essere ovviato applicando il Preambolo123della Carta dei diritti fondamentali, il quale, se inserito nel Trattato Costituzionale, acquisterà valore normativo vincolando la Corte di Lussemburgo ad interpretare le norme Cedu in base alla giurisprudenza elaborata dalla Corte edu. Questo orientamento è racchiuso nell’articolo II-112 del Trattato il quale afferma che i giudici dell’Unione devono prendere in considerazione le spiegazioni elaborate e gli orientamenti per l’interpretazione della Carta dei diritti fondamentali. Il fatto che la Corte di Lussemburgo sia giudice dei diritti fondamentali non estende le sue competenze, ossia giudica sui diritti fondamentali nell’ambito delle competenze della CE e dell’U.E. derivanti dal Trattato istitutivo: ciò è presente nell’articolo 46 TUE, nell’articolo 51.2 della Carta di Nizza e nell’articolo II-111.2 del Trattato Costituzionale.

Al fine di evitare contrasti sulle interpretazioni fornite dagli organi europei, l’articolo 52, paragrafo 3, prevede che il significato e la portata dei diritti della Carta, che corrispondono a quelli tutelati dalla Cedu, sono uguali a quelli conferiti dalla Convenzione (principio di equivalenza). Per garantire coerenza e omegeneità il giudice europeo dovrà aderire ai parametri minimi utilizzati dal giudice di Strasburgo. Per la tutela dei diritti fondamentali si dovrà fare riferimento non solo a quanto contenuto nella Carta Ue e nella Convenzione, ma anche alla giurisprudenza della Corte Edu, fonte di diritto vivente. A norma dell’articolo 53 (clausola di compatibilità) nel rapporto tra le parti il giudice dovrà valutare il grado di tutela apprestato da ciascuna fonte applicando quella che conferisce una maggiore tutela dei diritti in relazione alla fattispecie concreta. Ulteriore differenza tra le Corti è ravvisabile nella modalità di accesso alle stesse: alla Corte edu possono ricorrere tutti i cittadini personalmente purchè abbiano esaurito tutte le vie di ricorso interne, così come prescritto dagli articoli 34 e 35 Cedu; alla Corte di Lussemburgo possono accedere solo le persone, fisiche e giuridiche, contro atti che le riguardano direttamente e individualmente (art. 230.4 TCE) negando

I diritti derivanti in particolare dalle tradizioni costituzionali comuni e dagli obblighi internazionali comuni agli Stati

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membri, dalla convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, dalle Carte sociali adottate dall’Unione e dal Consiglio d’Europa nonché dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia delle Comunità Europee e dal quella della Corte europea dei diritti dell’uomo.

alle parti la possibilità di impugnare gli atti che si pongano come lesivi dei loro diritti. È interessante notare che ci siano diversità di opinioni; nel 2002 con la sentenza JégoQuéré124sembra essersi avuto un cambiamento giurisprudenziale che permetteva alle persone pregiudicate in modo certo ed attuale di proporre ricorso di annullamento in base agli articoli 6 e 13 Cedu nonché l’articolo 47 Carta di Nizza in riferimento a un ricorso effettivo. Qualche mese più tardi, nel luglio dello stesso anno, con sentenza Unión De Peque os Agricultores125e poi dopo due anni con quella Commissione c. Jégo- Quéré si è tornati ad un’interpretazione restrittiva dell’articolo 230 TCE, anche se l’articolo III-365 del Trattato Costituzionale (che sostituisce il precedente articolo citato) prevede che ogni persona possa ricorrere «contro gli atti adottati nei suoi confronti o che la riguardano direttamente e individualmente e …. che non comportino misure di esecuzione». Altra differenza si ha in merito alle sentenze: sia le sentenze che i regolamenti comunitari hanno un effetto diretto e prevalente negli ordinamenti degli Stati membri dovuto al fatto che tra la Corte di Lussemburgo e la nostra Corte Costituzionale vi è un rapporto di cooperazione e la possibilità per il giudice comunitario di incidere sulle decisioni dei giudici nazionali.

L’articolo I-9.2 del Trattato Costituzionale prevede l’adesione dell’U.E. alla Cedu, riconoscendo ai giudici di Strasburgo la possibilità di sindacare gli atti CE che si pongano come lesivi dei diritti tutelati dalla CEDU. In questi casi, come ribadito dalla Corte di Strasburgo in diverse sentenze , lo 126 Stato che pone in essere l’atto lesivo non può giustificarlo invocando l’esistenza di un accordo internazionale: lo Stato deve assolvere alle obbligazioni concluse con accordi, ma, se successivamente conclude accordi internazionali che non gli permettono di assolvere ai precedenti obblighi, è comunque responsabile delle violazioni poste in essere. Inoltre, la Corte di Strasburgo non effettua un controllo sugli organi della CE purchè essi riconoscano i diritti fondamentali e controllino sul loro effettivo rispetto. Questo orientamento della protezione per equivalente è ribadito nella sentenza Solange II del 22/10/86 in riferimento, però, ai rapporti tra diritto comunitario e diritto nazionale in materia di diritti fondamentali. Si deve tener presente il rapporto tra diritto comunitario e la CEDU: mentre il diritto comunitario deve essere interpretato e applicato in maniera uniforme in tutti gli Stati membri per motivi di certezza, di uniformità e di ordine pubblico europeo, la Cedu svolge un ruolo di ordine pubblico sussidiario, prevedendo che ogni Stato adotti un livello minimo di tutela nei confronti dei diritti e delle libertà garantiti dalla

Tribunale di prima istanza Ce, sentenza Jégo- Quéré e Ciesa c. Commissione (T- 177/01) del 30/05/2002.

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Corte di Giustizia, 25 luglio 2002, C- 50/00, Unión De Pasque os Agricultores c. Consiglio UE e Commissione UE.

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Sentenze Tête c. Francia, ric. n. 11123/84 del 09/12/87; Waite e Kennedy c. Germania, ric. n. 26083/94; Matthews c.

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Convenzione, lasciando liberi gli Stati di accordare anche un livello di garanzia superiore. Quindi, mentre nel diritto comunitario la protezione per equivalente deve essere riconoscibile in generale, nel rapporto tra diritto comunitario e Cedu deve esserci un livello minimo di protezione che deve essere oggetto di controllo da parte del giudice di Strasburgo in riferimento al singolo caso che gli viene sottoposto. Tutto questo rende difficile e delicato il rapporto tra la Corte di Lussemburgo e quella di Strasburgo creando disagi ai giudici nazionali che, in determinate situazioni, devono fare una scelta di «fedeltà»: o adire alla Cedu e violare il diritto comunitario o non applicare quest’ultimo violando la Cedu. Tutti questi inconvenienti potrebbero trovare soluzione con l’adesione dell’U.E. alla Cedu e con il Trattato costituzionale; ciò si tradurrebbe in un vantaggio per i cittadini, che si sostanzia in una maggiore certezza dei loro diritti fondamentali riconosciuti e garantiti allo stesso modo in tutti gli Stati aderenti, eliminando così il doppio standard. Dal punto di vista strutturale e organizzativo un giudice comunitario potrebbe prendere parte dell’organico della Corte edu, essendo parte nei giudizi contro l’U.E., secondo quanto previsto dagli articoli 20, 22, 27.2 CEDU, e favorendo una maggiore armonizzazione tra le norme Cedu e quelle comunitarie. Passando agli svantaggi, sicuramente la Corte di Strasburgo non avrà un ruolo di superiorità nei confronti della Corte di Lussemburgo, così come le sentenze della Corte edu saranno vincolanti per la Corte U.E., come previsto dall’articolo 46 CEDU, ma non potranno invalidare né gli atti né le sentenze dell’U.E.

4. I DIVERSI LIVELLI DI PROTEZIONE DEI DIRITTI FONDAMENTALI E I CRITERI DI

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