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I PRESUPPOSTI SOGGETTI E OGGETTI DELLE MISURE DI PREVENZIONE

CAPITOLO IV LA CONFISCA DEI BENI NELLA DOTTRINA E NELLA GIURISPRUDENZA NAZIONALE E SOVRANAZIONALE

4. I PRESUPPOSTI SOGGETTI E OGGETTI DELLE MISURE DI PREVENZIONE

Per disporre una misura patrimoniale occorre accertare la presenza dei presupposti soggettivi e oggettivi.

Il presupposto di carattere soggettivo consiste, dopo l’introduzione del principio di applicazione disgiunta delle misure di prevenzione personali dalle patrimoniali, nella riferibilità del bene alla persona nei cui confronti sia irrogabile la misura di prevenzione. Occorre, come prima cosa, verificare la presenza del presupposto soggettivo e solo successivamente quella dei presupposti oggettivi. A seconda della natura della proposta patrimoniale, sia essa congiunta o disgiunta,

Trib. di Napoli, sez. mis. prev., dec. 9 dic. 2010, Pres. e Est. Menditto.

possono aversi diversi effetti. Nel caso di proposta congiunta occorre, in primo luogo, accertare il presupposto soggettivo sulla base della categoria di pericolosità; della pericolosità sociale e della sua attualità. La pericolosità da prevenire mediante la confisca è un concetto relazionale, che afferisce al rapporto tra l’autore della presunta attività illecita e i proventi che da essa derivano (il concetto relazionale di pericolosità diviene quindi riferibile al rapporto tra il patrimonio di origine illecita e l’organizzazione criminale cui appartiene il soggetto destinatario della misura di prevenzione). Nel caso di proposta disgiunta si possono verificare due situazioni: se vi è già stato un accertamento della pericolosità sociale, indipendentemente da ogni ulteriore circostanza, la proposta può essere esaminata, dovendo accertare i presupposti oggettivi; se manca un precedente accertamento deve, preliminarmente, procedersi all’esame incidentale dei requisiti di astratta applicabilità della misura personale a una certa data. La pericolosità del proposto va in ogni caso accertata, ma essa può anche riferirsi ad un momento anteriore alla conclusione ed allo stesso inizio del procedimento di prevenzione . Il collegamento con l’attività criminosa deve essere stabile e 242

funzionale, non meramente occasionale, tale da rivelare effettivamente la probabilità della commissione di un nuovo illecito. Indice costitutivo è il collegamento eziologico diretto e essenziale con il reato commesso e i beni confiscati . Quando si parla di pericolosità del 243

destinatario non si parla di particolare capacità a delinquere rivolta al futuro, ma semplicemente della sussistenza degli indizi circa lo svolgimento nel presente o nel passato (se la pericolosità non è più attuale) di quell’attività criminale che consente di ascrivere il soggetto tra i destinatari delle misure di prevenzione o di una mera contiguità criminale espressa con non ben tipizzate categorie sociologiche (<<ogni comportamento che, pur realizzando il reato di associazione di tipo mafioso, sia funzionale tuttavia agli interessi dei poteri criminali e costituisca una sorta di terreno più generale di cultura mafiosa >>) o nell’ipotesi di pericolosità generica di un’indeterminata attività 244

delinquenziale. All’esito di tale giudizio si possono verificare diverse situazioni: se sono ravvisati

L’articolo 18 codice antimafia ha ribadito la previsione secondo cui l’applicazione della misura patrimoniale

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prescinde da ogni accertamento di pericolosità sociale del suo destinatario al momento della richiesta, a fortiori lo stesso deve valere per la pericolosità del soggetto nel momento anteriore dell’acquisto dei beni.

L’elaborazione interpretativa fornita sul tema dalla Corte europea di Strasburgo è orientata verso la legittimità della

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confisca unicamente ove “sia riconosciuta la natura illegale dei beni”, da considerare, non già soltanto nella relazione reato- bene, ma secondo i criteri di attribuzione certa di responsabilità, che deve consistere in un reato e che non può prescindere dalla sentenza di condanna dell’imputato- proprietario. Cfr. Corte eur. dir. uomo, 15 aprile 1991, M. c. Italia; 22 febbraio 1994, Raimondo c. Italia; a norma della decisione quadro 2005/212/GAI secondo la quale ciascuno Stato membro <<adotta le misure necessarie per poter procedere alla confisca totale o parziale di strumenti o proventi di reati punibili con la pena privativa della libertà superiore ad un anno o di beni il cui valore corrisponda a tali proventi>> dal corpo della quale risulta che la confisca è inscindibilmente collegata <<alla condanna per un reato>>.

Cass., Sez. VI, 22 gennaio 2009 n. 17229.

gli ordinari requisiti di applicabilità della misura personale si può procedere al successivo esame dei presupposti oggettivi. Se la misura personale non può essere irrogata perché manca l’attualità della pericolosità si può comunque procedere all’esame dei presupposti oggettivi; se la persona non è mai stata portatrice di pericolosità sociale è precluso ogni esame delle misure patrimoniali. Nell’esame del presupposto soggettivo assume una sua specificità il solo requisito della riconducibilità della persona a una categoria di pericolosità cui sia applicabile, oltre che la misura personale, anche la misura patrimoniale . 245

I presupposti di carattere oggettivo, che riguardano i requisiti del bene che deve essere assoggettato a sequestro e a confisca, sono: A) disponibilità diretta o indiretta del bene da parte del proposto; B) sufficienti indizi, prima tra tutti la sproporzione tra il valore dei beni e i redditi dichiarati o l’attività economica svolta, tali da farli ritenere frutto di attività illecita o reimpiego di questa. L’art. 24, comma 1, d. lgs. n. 159/11, stabilisce che: “il tribunale dispone la confisca dei beni sequestrati di cui la persona nei cui confronti è instaurato il procedimento non possa giustificare la legittima provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulti essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attività economica, nonché dei beni che risultino essere frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego”. Il riferimento alla disponibilità del bene che, per espresso dettato normativo, può essere diretta o indiretta o per interposta persona fisica o giuridica esprime la possibilità di ampliare la possibilità di intervento della misura patrimoniale, rendendo inoperanti i tentavi di aggiramento della normativa. Non è rilevante la titolarità formale del bene, quanto la disponibilità sostanziale degli stessi, assumendo rilievo ogni caso in cui si tenti di mascherare l’effettiva disponibilità del bene da parte del proposto attraverso l’intestazione fittizia ad altri soggetti. La giurisprudenza afferma che il concetto di disponibilità non può ritenersi limitato alla mera relazione naturalistica o di fatto con il bene, ma deve essere esteso al pari della nozione civilistica di possesso, a tutti quelle situazioni in cui il bene stesso ricade nella sfera degli interessi economici del soggetto, anche nel caso in cui costui eserciti il proprio potere su di esso per il tramite di altri che pure ne godano direttamente . La disponibilità indiretta ricorre nelle ipotesi in 246

cui, al di là della formale intestazione del bene a un terzo diverso dalla persona del proposto,

Nel tempo non vi è stata una perfetta coincidenza, raggiunta solo col d. lgs. n. 159/11. Prima del decreto legislativo

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n. 159 le misure di prevenzione patrimoniale erano consentite nei confronti delle categorie di pericolosità destinatarie delle misure personali previste dalle leggi fondamentali n. 1423/56; 575/75; dall’art. 7-ter l. n. 401/89, a eccezione delle persone pericolose perché dedite alla commissione di reati contro i minorenni, la sanità, la sicurezza o la tranquillità pubblica (art. 1 n.3 l.n. 1423/56).

Orientamento costante in giurisprudenza, da ultimo Cfr. S. C. sent. n. 6977/11.

quest’ultimo ne sia l’effettivo dominus potendone determinare la destinazione o l’impiego. Con l’uso dell’avverbio “indirettamente” (art. 20, comma 2) il legislatore ha inteso chiaramente prevenire ogni possibile elusione della norma sino a ricomprendere beni che, seppur intestati a terzi, facciano di fatto parte del patrimonio del proposto. Non è richiesta la dimostrazione che il soggetto sia titolare del bene, giacche è sufficiente accertare che possa in qualsiasi maniera determinare la destinazione o l’impiego uti dominus, comprendendo il concetto di disponibilità in ipotesi diversificate: dal diritto di proprietà vero e proprio a situazioni di intestazione fittizia ad un terzo soggetto, fino a situazioni di mero fatto basate su una posizione di mera soggezione in cui si trovi il terzo titolare del bene nei confronti del destinatario della misura di prevenzione personale Nel 247

sistema delle misure patrimoniali non si richiedono né la commissione del reato né la condanna del responsabile. Le misure preventive patrimoniali, in quanto svincolate dall’accertamento del commesso reato o di uno specifico illecito (amministrativo), perciò prive di natura sanzionatoria penale o amministrativa, hanno un connotato preventivo perché adottate nei confronti di soggetti pericolosi di cui si vuole prevenire la realizzazione di condotte che costituiscono reato. Oltre la finalità preventiva vi è l’esigenza di sottrarre dal circuito economico i patrimoni illecitamente acquisiti o illecitamente accumulati per evitare la commissione di altri reati e agevolare la condotta criminosa, senza per questo dover snaturare le misure trasformandole in sanzionatorie. L’illiceità o la pericolosità del bene deriva dal collegamento con il soggetto pericoloso che lo ha acquistato.

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