• Non ci sono risultati.

CAPITOLO IV LA CONFISCA DEI BENI NELLA DOTTRINA E NELLA GIURISPRUDENZA NAZIONALE E SOVRANAZIONALE

2. IL QUADRO STORICO NORMATIVO ITALIANO

La presenza delle misure di prevenzione, nel nostro ordinamento, risale al periodo post unitario, precisamente al 1926 quando venne emanato il Testo Unico delle legge della Pubblica Sicurezza (Capo II, Titolo VI) in vista dell’esigenza del controllo del dissenso politico da parte del fascismo. Tali misure ebbero efficacia fino all’entrata in vigore della Costituzione. E’ solo allora che si pose il problema del contrasto di tali misure con alcuni diritti e principi sanciti nella nostra Carta Costituzionale, in particolar modo con il diritto di libertà e di proprietà. E’ così che nel ’56 la Corte Costituzionale, con due sentenze (n. 2 e 11/56) sancì i principi e i presupposti per l’applicazione di misure di prevenzione. Si stabilisce che le misure preventive personali dovessero essere applicate in conformità con l’articolo 13 della Costituzione; le misure limitative della libertà di circolazione in conformità con l’articolo 16 della Costituzione e soprattutto che i provvedimenti dovessero essere adeguatamente motivati, fondati su fatti e emessi nel rispetto delle garanzie difensive, introducendo l’intervento del giudice per l’applicazione di misure più gravi. Sull’impulso di tale sentenza, il legislatore, con Legge n. 1423/56, riorganizzò la materia e precisò la categoria di soggetti cui potevano essere applicate tali misure, lasciando però l’indeterminatezza dei criteri di applicabilità, non fornendo maggiori garanzie e maggiori tutele all’individuo rispetto all’applicazione di misure preventive fondate unicamente sul sospetto. Qualche anno più tardi la Legge n. 575/65 (cd. Legge Antimafia) dispose l’applicabilità della sorveglianza speciale alle persone indiziate di appartenere ad associazioni mafiose: si passò ad applicare le misure preventive non solo ai soggetti con una pericolosità cd. comune, ma a soggetti ritenuti pericolosi (cd. pericolosità qualificata) sulla base del grado di attribuibilità della partecipazione ad un’associazione criminale. E’ solo nel 1982 che la Legge n. 646- Legge Rognoni La Torre- introdusse le misure di prevenzione patrimoniali del sequestro e della confisca a carico degli indiziati di appartenere ad associazioni di tipo mafioso; ciò consentì di poter prima sequestrare e poi, all’esito del contraddittorio, confiscare beni che, sulla base di indizi, fossero di provenienza illecita.

La confisca, quale misura di prevenzione, era prevista dall’articolo 2 ter della legge n. 575/1965, a seguito della modifica introdotta tramite l’articolo 14 della legge n. 646/1982, Legge Rognoni La Torre. Tale misura è stata molto utilizzata dall’autorità giudiziaria per la lotta alla criminalità organizzata per il fatto che per la sua applicabilità non bisognasse attendere il giudicato penale. La confisca, dunque, <<è un provvedimento ablativo implicante la devoluzione dei beni, mobili o immobili, allo Stato che siano stati già oggetto di sequestro e dei quali non si è dimostrata la

legittima provenienza >>. E’ proprio sulla “non legittima provenienza del bene” che sono state 236

avanzate diverse critiche fondate sulla non compatibilità di tale misura con alcuni principi consacrati nel nostro ordinamento quali l’inversione dell’onere della prova e la violazione del principio di non colpevolezza . 237

Nel 1982 la legge Rognoni- La Torre apportò, come modifica fondamentale, l’applicazione delle 238

misure patrimoniali nei confronti di soggetti indiziati di appartenenza alla mafia. Nel 1990, l’articolo 14 della legge n. 55 estese l’ambito di operatività della procedura di prevenzione a 239

persone con “pericolosità generica”, ossia soggetti abitualmente dediti a traffici delittuosi e soggetti che, per condotta e tenore di vita, si riteneva vivessero abitualmente o anche in parte con i proventi di attività delittuose. La pericolosità era collegata allo stratificarsi di ricchezze derivanti da specifiche attività delittuose. Nel 2008, il primo “pacchetto sicurezza” ha abrogato l’articolo 14 legge 55/90 creando non poche perplessità circa i destinatari delle misure di prevenzione patrimoniali. Ci si chiedeva se tali misure dovessero applicarsi ai soggetti indiziati di appartenere ad associazioni mafiose o similari dei delitti indicati dall’articolo 51, comma 3 bis, c.p.p. e del delitto di intestazione fittizia o anche a tutti i soggetti genericamente pericolosi dediti ai traffici illeciti o detentori di ricchezze provenienti da qualsiasi delitto, indicati nell’articolo 1, comma 1, nn. 1 e 2 Legge n. 1423/56. Non unanime la risposta data al quesito dalla Corte di Cassazione e dalla dottrina dominante. Sempre nel 2008 la Legge n. 125 introdusse l’applicabilità delle misure di prevenzione agli indiziati di gravi reati in materia di mafia per i delitti indicati nell’articolo 51, comma 3 bis, del c.p.p. e l’applicabilità di misure di prevenzione patrimoniali alle persone cd. pericolose semplici. Nel 2011 il d. lgs. n. 159, il Codice delle leggi Antimafia, non solo riunisce in un unico testo la copiosa legislazione in materia, ma costituisce un codice delle misure di prevenzione e della documentazione antimafia. Attualmente, il d.lgs. n. 159 prevede l’applicazione della confisca di prevenzione alle categorie di persone indicate nell’art. 1, indipendentemente dall’esistenza e dall’esito dell’eventuale processo, su impulso dell’Autorità giudiziaria e amministrativa e di competenza del Tribunale del capoluogo di provincia.

Cfr., G. FIANDACA, E. MUSCO, <<Diritto penale- parte generale>>, p.866.

236

Cfr., R. GAROFOLI <<Costituzione economica, trasformazione in atto del modello economico e tendenze evolutive

237

del sistema prevenzionistico patrimoniale>>.

Legge n. 646 del 13 settembre 1982.

238

Legge n. 55 del 19 marzo 1990 recante “Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e

239

L’articolo 1 del Codice leggi antimafia statuisce che le misure di prevenzione patrimoniali si applicano anche ai soggetti abitualmente dediti ai traffici delittuosi, a coloro che per condotta o tenore di vita, debba ritenersi che vivano abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose e a coloro che per il loro comportamento debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che sono dediti alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo l’integrità fisica o morale dei minorenni, la sanità, la sicurezza o la tranquillità pubblica . 240

La confisca prevista in sede di prevenzione viene a coesistere nell’ordinamento con quella in sede penale, adottata ai sensi dell’articolo 12 sexies d.l. n. 306/92 che segue la disciplina del processo penale e richiede la condanna del reo.

3. LA CATEGORIA DEI DESTINATARI: DALLA DISCIPLINA TRANSITORIA AL CODICE

Outline

Documenti correlati