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LA CONFISCA TRA ESIGENZE DI SICUREZZA PUBBLICA E QUESTIONI CONTROVERSE

CAPITOLO IV LA CONFISCA DEI BENI NELLA DOTTRINA E NELLA GIURISPRUDENZA NAZIONALE E SOVRANAZIONALE

9. LA CONFISCA TRA ESIGENZE DI SICUREZZA PUBBLICA E QUESTIONI CONTROVERSE

Il legislatore, specie negli ultimi anni, ha ritenuto che le misure di prevenzione rappresentassero una forma di tutela particolarmente efficace delle esigenze di sicurezza della società civile, prescindendo dallo specifico fatto di reato e consentendo una distribuzione dell’onere probatorio in termini favorevoli all’accusa. Spesso sono stati sollevati, dinanzi alla Consulta, dubbi circa la legittimità costituzionale delle misure patrimoniali, ma la Corte Costituzionale ha riconosciuto la finalità preventiva delle misure patrimoniali rendendole compatibili con i dettati normativi nazionali e internazionali. Si è affermata la piena compatibilità di tali misure con gli articoli 3 e 13 della Costituzione argomentando sul fatto che l’autorità giudiziaria, nell’applicare una misura patrimoniale, non può agire arbitrariamente, ma sulla base di fatti quali la condotta di vita abituale e il tenere di vita della persona, che siano manifestazione di una proclività al delitto e siano stati

La Corte europea richiama, per il procedimento di prevenzione personale e/o patrimoniale, l’articolo 6 della

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Convenzione, sottolineando che lo stesso si applica alle procedure di applicazione delle misure di prevenzione nella sua parte civile, tenuto conto del loro oggetto patrimoniale, Corte eur. dir. uomo, 6 luglio 2011, Pozzi c. Italia. In particolare la Corte verifica: che il ricorrente sia stato rappresentato da un avvocato di fiducia, abbia partecipato alla procedura, abbia avuto la possibilità di presentare memorie e i mezzi di prova da lui ritenuti necessari per tutelare i suoi interessi; che la procedura si svolga in contraddittorio dinanzi a tre organi di giudizio successivi e che i giudici italiani si basino non su semplici sospetti, ma devono accertare e valutare oggettivamente i fatti esposti dalle parti.

Corte eur. dir. uomo, 5 luglio 2001, Arcuri c. Italia; Corte eur. dir. uomo, 5 gennaio 2010, Bongiorno c. Italia.

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La tutela offerta dall’articolo 7 della Convenzione deve andare oltre le apparenze e valutare se una misura costituisce

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una “pena” ai sensi di tale norma, ossia se emessa a seguito di sentenza di condanna, valutando la natura e lo scopo della misura, la sua qualificazione in diritto interno, i procedimenti connessi alla sua adozione ed esecuzione, nonché la sua severità. Ad avviso della Corte la pena non è incompatibile con lo scopo preventivo della confisca perché <<non può escludersi che una legge che conferisce ai tribunali i poteri di confisca così ampi persegua lo scopo di punire il delinquente. Infatti, gli scopi di prevenzione e riparazione si conciliano con quello repressivo e possono essere considerati elementi costitutivi della stessa nozione di pena>>, Cfr., Corte eur. dir. uomo, 30 agosto 2007, Sud Fondi e altri c. Italia.

Corte eur. dir. uomo, 8 giugno 1976, Engel c. Paesi Bassi; Corte eur. dir. uomo, 9 febbraio 1995, Welch c. Regno

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accertati in modo da escludere giudizi puramente soggettivi e incontrollabili. In riferimento alla compatibilità con la Cedu si è discusso sull’applicabilità dell’articolo 6, comma 1, della Convenzione in materia di “equo processo civile” , dal momento che l’applicazione di misure 287

preventive patrimoniali può determinare una limitazione del diritto di proprietà. La procedura delle misure è stata valutata positivamente, in quanto assicura il contraddittorio dinanzi ai tre gradi di giudizio, rispettando le garanzie del dibattimento previste dall’articolo 6, comma 1, Cedu e 288

negativamente sotto il profilo della pubblicità delle udienze “contro una giustizia segreta che sfugge al controllo pubblico . Si riconosce l’esigenza di un controllo del pubblico quale condizione 289

necessaria alla garanzia del rispetto dei diritti degli interessati e la censura del procedimento camerale . <<E’ essenziale che le persone soggette alla giurisdizione, coinvolte in un 290

procedimento di applicazione delle misure di prevenzione, si vedano per lo meno offrire la possibilità di sollecitare una pubblica udienza dinanzi alle camere specializzate dei Tribunali e delle Corti di Appello >>. A parere della giurisprudenza di legittimità il rito camerale non si pone 291

in contrasto con l’articolo 6, comma 1, Cedu non determinando, quindi, l’invalidità del procedimento. Come ha affermato la Cassazione <<E’vero che i diritti fondamentali fanno parte dei principi generali del diritto comunitario, ma è anche vero che tali principi rilevano esclusivamente rispetto a fattispecie alle quali tale diritto si applicabile (cioè atti comunitari, atti nazionali di attuazione de normative comunitarie), con esclusione, pertanto, della materia delle misure di prevenzione >>. La Consulta, sulla scia delle pronunce della Corte europea dei diritti dell’uomo, e 292

assumendo come parametro l’articolo 117, comma 1, della Costituzione ha statuito l’illegittimità degli articoli 4 L. n. 1423/56 e 2 ter L. n. 575/65, nella parte in cui non prevedevano che, su istanza dell’interessato, il procedimento di applicazione delle misure di prevenzione personali e patrimoniali potesse svolgersi in Tribunale e in Corte di Appello nelle forme dell’udienza pubblica.

Corte eur. dir. uomo, 22 febbraio 1994, Raimondo c. Italia § 26-30 in cui, afferma la Corte, “il riconoscimento della

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finalità preventiva e non punitiva della confisca ha invece portato i giudici di Strasburgo ad escludere l’applicabilità al procedimento preventivo della garanzia individuale della presunzione di innocenza e dei principi dell’equo processo penale, previsti dall’articolo 6.2 e 6.3 Cedu. Cfr. Corte eur. dir. uomo, 15 giugno 1999, Prisco c. Italia; Corte eur. dir. uomo, 5 luglio 2001, Arcuri e tre altri c. Italia; Corte eur. dir. uomo, 4 settembre 2001, Riela e altri c. Italia.

Corte eur. dir. uomo, 10 aprile 2003, Yildirim c. Italia; Corte eur. dir. uomo, 20 giugno 2002, Andersson c. Italia;

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Corte eur. dir. uomo, Arcuri; Corte eur. dir. uomo, Riela. Corte eur. dir. uomo, Bocellari.

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Corte eur. dir. uomo, Bocellari; Corte eur. dir. uomo, 8 luglio 2008, Perre e altri c. Italia.

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Corte eur. dir. uomo, Bocellari.

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Cass., 13 febbraio 2008, n. 8990.

La riforma del 2008, al principio di accessorietà ha sostituito quello di applicazione disgiunta della misura patrimoniale; anche sulla scia della giurisprudenza della Corte di Cassazione vi è una tendenza a rendere autonoma la misura patrimoniale da quella personale con una ricorrente affermazione di una pericolosità in sè dei beni che dovrebbero essere eliminati dal circuito legale attraverso il sequestro e la confisca di prevenzione. Questa tesi, motivata dalla necessità di giustificare l’operatività di tali misure per un’efficace azione di contrasto alle organizzazioni criminali, propongono una natura sanzionatoria dell’istituto che rischia di porsi in contrasto con la Costituzione facendo derivare una sanzione patrimoniale non dall’accertamento della commissione di un fatto (come la confisca penale derivante da condanna o la confisca amministrativa derivante dall’accertamento di un illecito amministrativo), ma dall’accertamento di soli presupposti patrimoniali. Queste posizioni si pongono in contrasto con la Corte edu proprio per la loro natura 293

preventiva e non sanzionatoria. Degli eventuali rischi di incompatibilità della confisca con la Cedu sembra essere consapevole anche la più recente giurisprudenza di legittimità, secondo cui <<il principio dell’autonomia della misura patrimoniale di prevenzione rispetto a quella personale…, pur mantenendo l’ovvio collegamento tra la cautela patrimoniale e la pericolosità e, una volta accertata, l’attenzione si sposta sulla pericolosità dei beni utilizzabili dalla criminalità economica di matrice mafiosa… una volta accertati i presupposti di pericolosità qualificata del soggetto e di indimostrata legittima provenienza dei beni a lui riconducibili, l’applicazione della confisca diviene comunque obbligatoria, ancorché tale risultato sia conseguibile solo all’esito definitivo della prevista procedura, senza che alcun effetto risolutivo possa ricollegarsi al venir meno del prevenuto ovvero della sua pericolosità >>. 294

La Corte europea ha fatto rientrare nella nozione di materia penale la misura di sicurezza detentiva tedesca, la Sicherungsverwahnung (§66 SIGB). La Corte ha fatto rientrare nella nozione di materia penale anche la confisca dei terreni abusivamente lottizzati e delle opere costruite, prevista dall’ordinamento italiano, art. 44, comma 2, d.p.r. n. 380/01 testo unico dell’edilizia, non consentendone l’applicazione in mancanza di colpevolezza e, in caso di estinzione per prescrizione, in mancanza di condanna . Si tratta di una forma di confisca che assuma una chiara connotazione 295

afflittiva, non consentendo di dedurre dalle relative pronunce valide considerazioni sulla natura della confisca dei profitti. La Corte Edu ha sempre negato la natura sanzionatoria della forma di

Secondo i giudici di Strasburgo la misura di prevenzione patrimoniale è “finalizzata ad impedire un uso illecito e

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pericoloso per la società di beni la cui provenienza legittima non è stata dimostrata” (sent. 5 luglio 2001, caso Arcuri). Cass. sent. 6977/11.

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Corte eur. dir. uomo, Sez. II, 29 ottobre 2013, Preso Joeiene, Varava c. Italia.

confisca in esame e quindi l’applicabilità ratione materiae dell’art. 7 CEDU, principio di irretroattività, ma fondandosi sul riconoscimento della loro natura preventiva basata sul giudizio di pericolosità sociale; una misura preventiva non è destinata a reprimere un’infrazione, ma si commina sulla base di indici che denotano la propensione a delinquere. La Corte ha affermato che <<la confisca dei beni in base all’art. 2 ter della legge1965 è volta ad evitare l’uso non autorizzato e socialmente pericoloso di beni la cui provenienza legittima non è stata dimostrata. Si ritiene, quindi, che tale ingerenza risponde a un interesse generale >>. Venendo meno tale presupposto, 296

della pericolosità sociale, si dovrebbe verificare se la Corte edu confermi tale giudizio.

Una delle tematiche sempre più in evidenza, oggetto del rapporto tra giudice interno e Corte europea dei diritti dell’uomo, è quella della confisca urbanistica disposta dal giudice penale a seguito dell’accertamento del reato di lottizzazione abusiva. Sul tema, nel corso degli anni, si è avuta un’evoluzione giurisprudenziale dovuta al ruolo sempre più penetrante che la Convezione Edu ha avuto nei singoli ordinamenti interni, soprattutto a seguito della comunitarizzazione avvenuta con il Trattato di Maastricht che impone la disapplicazione della norma interna in contrasto con quella Cedu, così come avviene con i precetti comunitari. La Corte di Cassazione si è occupata spesso del rapporto tra diritto interno e diritto comunitario e degli orientamenti giurisprudenziali italiani e europei in tema di confisca urbanistica a seguito del reato di lottizzazione abusiva prevista dall’articolo 44, comma 2 , del d.p.r., 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle 297

disposizioni legislative regolamentari in materia edilizia). Secondo recenti orientamenti il giudice penale, accetta la lottizzazione abusiva, deve disporre la confisca dei terreni e delle opere abusivamente costruite a prescindere da un giudizio di responsabilità ed anche in riferimento a terzi estranei ai fatti. Ciò ha spinto le Corti a dover garantire un equilibrio tra il potere ablatorio di natura pubblicistica della confisca e le esigenze di tutela dei terzi alla luce della tutela dei diritti fondamentali. Sul tema si è pronunciata anche la Corte costituzionale, dichiarando manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 19 della legge 47/85 per asserita incertezza interpretativa . La stessa Corte, qualche anno dopo, ha assicurato il rispetto delle norme 298

Cedu non sminuendo, però, il ruolo di legge fondamentale della Costituzione anche in riferimento ai

Corte eur. dir. uomo, 26 luglio 2011, Paleari c. Italia, ric. n. 55772/08 §28; 17 maggio 2011, Capitani e Campanella

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c. Italia, tic. n. 24920/07 §32-37.

Già articolo 19, comma 2, della Legge 28 febbraio1985, n. 47.

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Corte cost., 20 maggio 1998, n. 187/o.

problemi di interpretazione delle fonti e dei rapporti tra ordinamenti . Questo perché le norme 299

Cedu non hanno natura programmatica, ossia non richiedono un atto di recepimento delle stesse nel nostro ordinamento, ma sono direttamente applicabili in virtù del nuovo articolo 117 della Costituzione e non dell’articolo 10 Costituzione; inoltre, in caso di contrasto tra norme bisogna sollevare questione di legittimità costituzionale.

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