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RAPPORTO TRA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO E CORTE COSTITUZIONALE

CAPITOLO II RAPPORTO TRA LE CORTI: ARGOMENTI ERMENEUTICI E COMPARAT

2. RAPPORTO TRA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO E CORTE COSTITUZIONALE

effetto quello di dare prevalenza ad un principio sull’altro, a seconda del caso concreto, lasciando che possa configurarsi l’inverso in relazione a altri casi . Con la creazione della categoria dei 113 principi sovracostituzionali viene a crearsi, anche in riferimento ai principi e non più solo alle norme, una gerarchia assiologica. Sul punto la dottrina non è concorde: ci sono autori che affermano , mentre altri negano , che dalla creazione di tali principi consegua una gerarchia tra 114 115 gli stessi o, quantomeno, non la stessa gerarchia assiologica che si crea tra le norme . Tale 116 gerarchia non si rinviene nel testo costituzionale, essendo il risultato dell’attività discrezionale di creazione interpretativa ispirata dai valori etico- politici presenti nella società. La presenza di tali principi è utile per favorire il dialogo tra le Corti in vista non solo di interessi economici, ma della creazione di uno spazio pubblico comune.

2. RAPPORTO TRA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO E CORTE COSTITUZIONALE

Il rapporto tra la Corte di Strasburgo e la Corte Costituzionale italiana è differente rispetto a quello che quest’ultima ha con la Corte di Lussemburgo. Ciò è dipeso da diversi fattori: innanzitutto dal fatto che gli Stati aderenti alla Cedu hanno conservato l’autonomia dei propri ordinamenti rispetto all’ordinamento della Cedu; la Cedu nel nostro Paese è stata ratificata e ha avuto esecuzione

Cfr., M. TROPER, La nozione di principio sovracostituzionale, cit.; R. GUASTINI, Teoria e dogmatica delle fonti,

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Milano, Giuffrè, 1998; A. PACE, Interpretazione costituzionale e interpretazione per valori, in costituzionalismo.it, 2006.

Cfr., G. PINO, Conflitto e bilanciamento tra diritti fondamentali, in Etica & Politica/Ethics & Politics, 2006,1.

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Cfr., F. P. CASAVOLA, I principi supremi nella giurisprudenza della Corte Costituzionale, in Foro italiano, 1995, V,

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cc. 153-161.

Cfr., F. MODUGNO, Interpretazione costituzionale e interpretazione per valori, in costituzionalismo.it, 2006.

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Secondo il modello kelseniano l’ordinamento ha una struttura a gradi e quindi le norme sono poste tra loro in

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posizione gerarchica creando diversi tipi di gerarchie: gerarchia strutturale, materiale e assiologia. Quest’ultimo modello di gerarchia giustifica l’interpretazione adeguatrice.

attraverso una legge ordinaria e, di conseguenza, le sue norme non hanno efficacia prevalente rispetto alle norme costituzionali interne; manca un dialogo diretto tra i giudici appartenenti alle due Corti non essendo previsto lo strumento del rinvio pregiudiziale . La Corte di Strasburgo, a norma 117 dell’articolo 46 Cedu, ha il compito di valutare se vi è stata o meno violazione da parte di uno Stato di un diritto da essa tutelato; di conseguenza valuta il comportamento degli Stati non incidendo con poteri di annullamento sugli atti (provvedimenti o sentenze) dei giudici interni. Questo perché la Corte edu ha come obiettivo primario quello di garantire un ordine pubblico europeo sulla base 118 del principio di sussidiarietà. Nella valutazione del comportamento di uno Stato può prevedere, in caso di violazione di un diritto o di una libertà fondamentali, che quest’ultimo provveda a pagare alla parte un’equa soddisfazione119. Nel suo operare come giudice dei diritti fondamentali, la Corte edu effettua un bilanciamento tra i diritti e i valori circa la personalità e la dignità dell’uomo: ciò è quanto riportato nelle motivazioni delle sue sentenze, una tra tante, la sentenza Pretty del 29/04/02 circa un caso di eutanasia nella forma del suicidio assistito. Nel caso di specie la ricorrente lamentava la violazione da parte della legge inglese degli articoli 2 (diritto alla vita), 3 (divieto di tortura) e 8 (diritto al rispetto della vita privata e familiare) Cedu. La Corte, in questo caso, si è trovata costretta a effettuare un bilanciamento tra quanto previsto dall’articolo 8 Cedu e l’interesse generale dei malati terminali, psicologicamente vulnerabili, per evitare un abuso di questa forma di fine vita. Con il passare del tempo la garanzia dei diritti della Cedu sta aumentando sempre più: ciò è dovuto al fatto che la Corte di Lussemburgo garantisce il rispetto dei diritti garantiti dalla Cedu riconoscendoli come principi generali del diritto comunitario, così come stabilito dall’articolo 6 n. 2 e dall’articolo 46 lettera d TUE. Ne deriva che i diritti tutelati e garantiti dalla Cedu rientrano a

L’Italia ha sottoscritto, ma non ha ancora ratificato, il Protocollo n. 16 Cedu, il quale dà la possibilità ai giudici

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nazionali di richiedere alla Corte di Strasburgo pareri consultivi, meramente facoltativi, sulle questioni relative all’interpretazione all’applicazione dei diritti e delle libertà contenuti nella Convenzione e nei Protocolli, per cause pendenti dinanzi alle autorità richiedenti, che dovranno chiarire il contesto giuridico e fattuale della causa stessa. La richiesta di parere viene accolta o meno su decisione di 5 giudici, l’eventuale rigetto viene motivato, mentre in seguito all’accoglimento della richiesta sarà la Grande Camera a emettere il parere. Il parere deve essere motivato e, in caso di opinione discorde, questa deve essere allegata. Le Corti di ultima istanza possono rivolgersi in via pregiudiziale alla Cedu, in modo che la Corte possa chiarire il significato delle disposizioni della Convenzione, possa garantire una maggiore diffusione della sua giurisprudenza e possa essere di aiuto agli Stati per evitare future violazioni. La ratio di questo istituto è quella di fornire agli Stati dei mezzi necessari per evitare l’intervento dei giudici sovranazionali successivamente all’esaurimento delle vie di ricorso interne. Il Protocollo entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi dalla data in cui almeno 10 tra le Alte Parti contraenti della Convenzione avranno espresso il loro consenso ad essere vincolate da tale Protocollo; in A. COSTAGLIELA, Il giudice

nazionale potrà chiedere pareri sull’interpretazione sull’applicazione delle disposizioni della Cedu, in Normativa

europea, 2013.

Corte dir. Uomo, ric. n. 788/60 del 11/11/61, Austria c. Italia, ric. n. 15318/89 del 30/01/98, Loizidou c. Turchia.

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Articolo 46 Cedu.

pieno titolo nel diritto comunitario. A tal riguardo si sono evidenziate differenti vedute in dottrina e in giurisprudenza , contrapposizioni tra chi ritiene che nel nostro Paese la Cedu sia integrata come 120 legge ordinaria e chi, invece, ritiene un problema ancora aperto il ruolo e il rango della Cedu nel nostro ordinamento, anche alla luce del nuovo testo dell’articolo 117 della Costituzione, facendo sì che la Cedu acquisti se non il valore di diritto comunitario quello di norma interposta nel giudizio di costituzionalità della legge. Secondo alcuni autori le norme Cedu avrebbero un valore gerarchicamente inferiore121rispetto a quelle comunitarie ed internazionali; questo orientamento lo si ritrova anche nella Legge Loggia122che, all’articolo 1 comma 1, prevede che le limitazioni alla potestà legislativa dello Stato e delle Regioni possano derivare solo dalle norme di diritto internazionale generalmente riconosciute (richiamate dall’articolo 10 Cost.), da accordi di reciproca limitazione di sovranità (richiamate dall’art. 11 Cost.), dall’ordinamento comunitario e dai Trattati internazionali. A prescindere dal rango e dalla classificazione data alle norme Cedu, non si può non riconoscere il loro ruolo sempre più incisivo nei singoli ordinamenti degli Stati aderenti e ratificanti la Cedu, permettendo a quest’ultima, in alcuni casi, di agire sulla base delle proprie norme disapplicando quelle interne con essa contrastanti.

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