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I finanziamenti dei soci concessi durante la procedura di concordato preventivo Qualche osservazione deve essere dedicata al coordinamento delle prescrizion

contenute nel nuovo art. 182 quinquies e nell’art. 167, 6 co., l.fall., il quale non è stato toccato dalle novelle delle legge fallimentare del 2010 e del 2012.

La seconda prescrizione impone l’autorizzazione del giudice delegato per il compimento di una serie di atti dispositivi eccedenti l’ordinaria amministrazione, compreso il mutuo. Per quel che interessa in tale sede, i crediti derivanti da contratti di finanziamento così stipulati sono prededucibili nel successivo fallimento ex art. 111 l.fall., poiché pacificamente sorti in occasione di una procedura concorsuale245.

Il dubbio rispetto alla condizione giuridica di tali crediti si pone, però, qualora essi trovino titolo nel finanziamento effettuato da un socio, dovendosi al riguardo stabilire in via interpretativa se prevalga al riguardo la disciplina concorsuale di cui all’art. 111 l.fall. - con conseguente collocazione in prededuzione del credito del socio, come si ammette pacificamente per quei crediti se vantati da terzi - oppure l’art. 2467 c.c., del quale ricorrono - almeno secondo parte della dottrina - i presupposti246.

Al riguardo sono prospettabili due differenti ricostruzioni, entrambe convergenti, tuttavia, nel senso di ammettere la prededucibilità dei crediti dei soci sussumibili entro la previsione dell’art. 167 l.fall.

Nessun problema a pervenire ad una simile conclusione si prospetta, qualora si ritenga che per finanziamenti “in occasione” debbano intendersi quelli prestati, in caso di concordato, fra la presentazione della domanda e l’omologazione247. Se così è, si       

244 Sminuisce la rilevanza della consultazione informale dei principali creditori DENTAMARO, op. ult.

cit., 8. Ma l’opinione non sembra condivisibile, posto che l’informalità del parere espresso è dovuto

alle esigenza di urgenza alle quali la previsione del 3 comma dell’art. 182 quinquies intende provvedere, ma non pare sminuirne la rilevanza, ove positivo, nel garantire che l’operazione finanziaria non è lesiva, bensì vantaggiosa per gli interessi creditorii.

245 STANGHELLINI, Finanziamenti, cit., 1359; NIEDDU ARRICA, Finanziamento e sostenibilità, cit., 840

nt. 91 ove ulteriori riferimenti.

246 V. infra dove si chiarisce che lo stato di crisi, per definizione presente allorchè si stia svolgendo una

procedura di concordato preventivo, implica anche l’esistenza dei presupposti di cui all’art. 2467, 2 co., c.c.

247 Trib. Milano, direttive sull’art. 182 quinquies, consultabile in munaricavani.it; Trib. Prato, 22 aprile

2014, cit., ove a fronte della prospettata sovrapposizione degli ambiti applicativi dell’art. 182 quinquies e 167 l.fall. si afferma che la prima norma introduce un requisito procedurale ulteriore: accanto all’autorizzazione già richiesta dall’art. 167, la norma più recente prescrive la necessità anche

prospetta una sovrapposizione degli ambiti di applicazione delle due disposizioni considerate, per cui quanto si è già rilevato in merito ai finanziamenti soci “in occasione” vale anche in relazione all’art. 167 l.fall.248.

Un supplemento di riflessione è necessario, invece, qualora si neghi la sovrapponibilità dell’art. 167 e 182 quinquies l.fall., riconducendo entro la fattispecie astratta di quest’ultimo solo i finanziamenti concessi nell’arco di tempo fra la presentazione della domanda e l’ammissione alla procedura; ed a quella propria della prima norma i prestiti erogati durante la procedura249. Rispetto a questi ultimi, potrebbe prospettarsi la seguente ricostruzione: in mancanza di un’espressa deroga all’art. 2467 c.c. per i crediti dei soci ex art. 167 l.fall.; e ove si ritenga che fra l’art. 111 l.fall e l’art. 2467 c.c., sia la norma sostanziale ad essere dominante - che cioè prevale incondizionatamente, pur nell’ambito delle procedure concorsuali, nel determinare la collocazione nel riparto dei finanziamenti dei soci -, allora “dovremmo dedurne che anche per quanto riguarda la nuova finanza concessa ex articolo 167 dai soci, non opera affatto (come si ritiene generalmente, per effetto di quella disposizione, rispetto alla nuova finanza erogata da altri) un regime di

      

dell’attestazione del professionista circa la funzionalità di tali finanziamenti alla miglior soddisfazione dei creditori; Trib. Rimini, 17 ottobre 2014, in ilcaso.it, che colloca la pattuizione del finanziamento e, dunque, la sua erogazione dopo il deposito della domanda ex art. 161 l.fall. in cancelleria, distinguendo in base a tale caratteristica i finanziamenti “in occasione” da quelli “in funzione”; Trib. Modena, 16 dicembre 2014, in ilcaso.it; BRIOLINI, Concordato preventivo e nuova finanza. Note sui “finanziamenti autorizzati” a norma dell’art. 182 quinquies, comma 1-3, legge fallim, in Dir. fall., 2015, 7 (ove si

discute anche se i finanziamenti “in occasione” possano essere erogati anche prima dell’autorizzazione del tribunale, concludendo in senso positivo ( e v. anche Trib. Milano, 23 febbraio 2013 decr., in

Fallimento, 2013, 859)); ma, se ben si è capito, pare orientato nel senso del testo ancheBRIZZI, Le fattispecie, cit., 830, ove si afferma che l’art. 182 quinquies l.fall. “è inerente proprio alla fase temporale

successiva al deposito della domanda”.

248 Trib. Prato 22 aprile 2014, cit.; DIDONE, La prededuzione, cit. 915; NIGRO-VATTERMOLI, Diritto,

cit., 406. Se si accoglie la ricostruzione nel testo, tuttavia, si pongono delicati problemi di sovrapposizione della disciplina rispettivamente prevista nell’art. 167, co. 2 e 182 quinquies l.fall., profilo problematico sul quale si rinvia a BRIOLINI, Concordato preventivo, cit., 10,

249 BARTALENA, Crediti accordati, cit., 2959-2960, sostiene che, «a meno di non prospettare una

abrogazione tacita dell’art. 167, 2° co., l. fall.», tra le due norme può cogliersi una differenza sotto il profilo della collocazione temporale: mentre «l’art. 167, 2° co., l. fall. si applica a partire dalla pubblicazione del decreto di ammissione al concordato preventivo, i finanziamenti di cui tratta l’art. 182-quinquies, 1° co., l. fall. “per differenza” sono quelli erogati nell’intervallo di tempo fra il deposito (rectius: l’iscrizione nel registro delle imprese) di una domanda (anche c.d. prenotativa) di concordato preventivo e l’iscrizione nel registro delle imprese del decreto di ammissione»; NIEDDU ARRICA, Finanziamento e sostenibilità, cit., 841 nt. 91; D’AIELLO, La disciplina, cit., 141. Ritengono che dopo

l’ammissione al concordato preventivo l’art. 167 l.fall. assorba l’art. 182 quinquies, co. 1 l.fall. (o comunque che quest’ultima norma possa operare solo fino al decreto ex art. 163 l.fall.) AMBROSINI, I

finanziamenti bancari, cit., 480; BALESTRA, I finanziamenti, cit., 1406; FABIANI, Riflessioni precoci sull’evoluzione della disciplina della regolazione concordata della crisi d’impresa (appunti sul d.l. 83/2012 e sulla legge di conversione), consultabile su ilcaso.it; e gli ulteriori autori cit. in BRIOLINI,

prededuzione; ma continui piuttosto a prevalere il regime di postergazione previsto dall’articolo 2467” 250.

La soluzione non sembra, tuttavia, condivisibile, perchè ai finanziamenti ex art. 167 l.fall. non appare assolutamente applicabile la disciplina della postergazione per mancanza della propria ratio: non trova alcuna giustificazione la sottoposizione ad un regime latu sensu sanzionatorio di finanziamenti funzionali ad una soluzione della crisi d’impresa, che per di più sono stati autorizzati dal giudice delegato durante il concordato preventivo, poiché essi non violano il principio di corretto finanziamento dell’impresa né, dunque, possono ritenersi irragionevoli 251.

Postergando i finanziamenti in esame si creerebbe un’evidente disparità di trattamento, non giustificata dalla diversa collocazione temporale, fra finanziamenti soci “in esecuzione”, “in funzione” ed “in occasione” - che godono della prededucibilità -, da un lato, e quelli ex art. 167 l.fall. - per ipotesi, invece, degradati a sub chirografari -, dall’altro.

L’interpretazione sistematica induce dunque a preferire la soluzione dell’estensione ai finanziamenti soci concessi durante la procedura del medesimo regine giuridico accordato alle altre fattispecie252.

17. La ricostruzione della fattispecie dell’art. 182 quater, 3 comma, 2 periodo. L’art. 182 quater, 3 co., l.fall., introdotta ex novo con il d. l. 31 maggio 2010 n.78, ha subito, a distanza di un brevissimo arco di tempo dalla sua entrata in vigore, una revisione ad opera del c.d. decreto sviluppo (art. 33 d.l. 22 giungo 2012, n.83, convertito con modificazioni dalla l. 7 agosto 2012, n.134).

Nella formulazione attualmente vigente la norma pone complicati problemi applicativi: l’esatta individuazione delle fattispecie concrete sussumibili nel nuovo 2 periodo del 3 co. dell’art. 182 quater risulta particolarmente difficoltosa, soprattutto a causa delle incertezze interpretative delle qualifiche (“in funzione”, “in esecuzione”) collegate ai finanziamenti disciplinati nell’articolo complessivamente considerato.

      

250 BARTALENA, Crediti accordati, cit., 2959-2960, sostiene che, «a meno di non prospettare una

abrogazione tacita dell’art. 167, 2° co., l. fall.», tra le due norme può cogliersi una differenza sotto il profilo della collocazione temporale: mentre «l’art. 167, 2° co., l. fall. si applica a partire dalla pubblicazione del decreto di ammissione al concordato preventivo, i finanziamenti di cui tratta l’art. 182-quinquies, 1° co., l. fall. “per differenza” sono quelli erogati nell’intervallo di tempo fra il deposito (rectius: l’iscrizione nel registro delle imprese) di una domanda (anche c.d. prenotativa) di concordato preventivo e l’iscrizione nel registro delle imprese del decreto di ammissione»; NIEDDU ARRICA, Finanziamento e sostenibilità, cit., 841 nt. 91; D’AIELLO, La disciplina, cit., 141. Ritengono che dopo

l’ammissione al concordato preventivo l’art. 167 l.fall. assorba l’art. 182 quinquies co. 1 l.fall. (o comunque che quest’ultima norma possa operare solo fino al decreto ex art. 163 l.fall.) AMBROSINI, I finanziamenti bancari, cit., 480; BALESTRA, I finanziamenti, cit., 1406; FABIANI, Riflessioni precoci, loc. ult. cit.; e gli ulteriori autori cit. in BRIOLINI, Concordato preventivo, cit., 11 nt. 23.

251 Si tratta di ripetere considerazioni già sviluppate sopra nel testo rispetto agli artt. 182 quater e

quinquies l. fall.

Si procederà, ciononostante, a cercare di delimitare i confini applicativi della nuova prescrizione, prescindendo, momentaneamente, dal nesso che intercorre fra essa ed il periodo precedente; per poi procedere ad occuparci anche di questo nodo problematico. a) Iniziando dal considerare i finanziamenti relativi all’accordo di ristrutturazione, nell’ambito di applicazione della disposizione in esame paiono da ricomprendere, intanto, i crediti derivanti da prestiti

- a).1 “in esecuzione” successivi all’acquisto della partecipazione sociale, se si ritiene che la titolarità dello status di socio, ai sensi del 2 periodo del 3 co. dell’art. 182 quater, possa essere conseguita “in esecuzione” di un accordo di ristrutturazione non omologato mentre il finanziamento ex art. 182 quater, 1 co. debba essere erogato dopo l’omologazione. L’opinione dottrinaria maggioritaria colloca, infatti, i “finanziamenti in esecuzione” dell’accordo nel lasso di tempo successivo all’omologazione già concessa253, in virtù del tenore letteralmente inequivoco del 1 co. dell’art. 182 quater, ove la legge fa riferimento all’ “accordo…omologato”.

Il riferimento all’intervenuta omologazione è assente, invece, in relazione all’acquisto della partecipazione sociale ex art. 182 quater, 3 co., ult. parte, l.fall. L’espressione “in esecuzione dell’accordo” utilizzata da quest’ultima disposizione pare indicare, dunque - valorizzando adeguatamente la differenza letterale, per quanto concerne gli accordi di ristrutturazione, fra il 1 ed il 3 comma, 2 periodo dell’art. 182 quater - un momento temporale successivo all’accordo (ossia all’adesione della maggioranza qualificata dei creditori alla proposta del debitore), anche se precedente l’omologazione254.

Si tenga comunque presente che l’acquisto partecipativo rilevante ai sensi dell’art. 182 quater, 3 co., 2 periodo è quello effettuato in un lasso temporale, per il quale la legge fissa un dies a quo (l’accordo), ma non un dies ad quem. Perciò, non può escludersi che il finanziamento “in esecuzione dell’accordo omologato” possa essere anteriore o contemporaneo all’acquisto della qualità di socio “in esecuzione” dell’accordo anche non omologato255.

      

253 V. ABRIANI, Finanziamenti “anomali”, cit., §10; NIGRO, La disciplina, cit., 123; VALENSISE, sub

art. 182 quater, in Commentario Nigro-Sandulli-Santoro, Torino, 2011, 2338; GIORGI, Crediti prededucibili e accordi di ristrutturazione del debito, in Nuove leggi civ. comm., 2011, 401;

STANGHELLINI, Finanziamenti, cit., 1348 ss.; NIEDDU ARRICA, Le operazioni cit., 439 nt. 27 e 440 nt.

28; CARMELLINO, Primi spunti sulla prededucibilità ex art. 182 ''quinquies'', primo comma, negli

accordi di ristrutturazione dei debiti, in Fallimento, 2013, 863; BARTALENA, op. cit., 2954.

254 Nel senso che l’espressione “in esecuzione” dell’accordo possa essere interpretata come

comprensiva anche di operazioni antecedenti l’omologazione AMBROSINI, I finanziamenti bancari, cit., 472; NIEDDU,ARRICA, Le operazioni, cit., 440 ss.; ampiamente, in relazione all’operare dell’esenzione

da revocatoria ex art. 67, 3 co., lett. e), ritenuta da estendere, pur facendo riferimento agli atti “in esecuzione” di un accordo di ristrutturazione, a tutti quelle operazioni successive alla semplice pubblicazione dell’accordo nel registro delle imprese VALENSISE, Gli accordi, 431, e i riff. a nt. 144.

255 Si pensi al finanziamento successivo all’omologa, ma di alcuni mesi anteriore all’acquisto della

partecipazione sociale anch’essa avvenuta dopo l’omologa (periodo di tempo comunque rientrante nell’espressione utilizzata all’art. 182 quater, 3 co., ult. parte l.fall.). In altri termini: per essere “in esecuzione dell’accordo” l’acquisto partecipativo può essere anche successivo all’accordo non ancora omologato, ma è tale anche se è successivo all’accordo del quale è già intervenuta l’omologa.

Nell’ambito applicativo della norma in esame, in realtà, si potrebbero teoricamente comprendere anche i prestiti i) coevi all’acquisto della partecipazione sociale, se si ritiene che quest’ultima operazione, per poter essere definita “in esecuzione dell’accordo…” (ex art. 182 quater, 3 co., ult. parte) debba essere compiuta dopo l’omologazione, così come l’erogazione del finanziamento previsto dal 1 co. dell’art. 182 quater l.fall. Tale possibilità presuppone però un’interpretazione dell’espressione “in esecuzione dell’accordo” riferita all’investimento in capitale di rischio poco convincente, poiché, come già rilevato, la lettera dell’art. 182 quater, 3 co., ult. parte, l.fall. non richiede l’omologazione della soluzione negoziale della crisi - come fa, invece, il 1 co. dell’art. 182 quater l.fall. -; né si può traslare all’accordo di ristrutturazione il rilievo, relativo, come si dirà, al concordato preventivo, rispetto al quale nel sistema fallimentare il concetto di “esecuzione” postula sempre l’intervenuta omologazione256; ii) coevi all’investimento partecipativo, qualora si ritenga che entrambi gli atti possano (per rientrare nella previsione rispettivamente dell’art. 182 quater, 1 e 3 co., ult. parte) essere anteriori all’omologa. È, infatti rappresentata in dottrina la tesi, secondo la quale l’espressione “in esecuzione dell’accordo omologato”, riferita ai finanziamenti ex art. 182 quater, 1 co., l.fall., indica il lasso di tempo successivo all’accordo, ma anche precedente l’omologa257. Una simile ricostruzione pare, tuttavia, da scartare, in quanto suscettibile di forzare il tenore letterale della norma da ultimo citata258 oltre che dell’ult. parte del comma 3, equiparando, sotto il profilo temporale, il riferimento normativo soltanto all’accordo ovvero a quest’ultimo omologato259.

      

256 Nella disciplina riferita agli accordi non è dato rintracciare disposizioni che - come avviene per il

concordato (v. oltre in nt.) - impongano di collocare l’esecuzione dopo l’omologa.

257 NIEDDU ARRICA, Le operazioni, cit., 440 ss.; INZITARI, Nuova disciplina, cit., 32; AMBROSINI, I

finanziamenti, cit., 472; MORELLINI, op. cit., 901 (i tre ultimi autori considerano bensì l’omologazione

presupposto necessario della prededucibilità, anche laddove, però, essa sia successiva all’erogazione del finanziamento).

257 Al riguardo si consideri che l’espressione utilizzata all’art. 182 quater, 1 co. l.fall., non è affatto

nuova, ma ricorre fin dalla prima riforma della legge fallimentare nell’art. 67, co. 3, lett. e), che esenta dalla revocatoria “gli atti…posti in essere in esecuzione…dell’accordo omologato”. L’espressione utilizzata nella norma sulla revocatoria è stata interpretata da parte della dottrina nel senso che atti “in esecuzione” esentati possono essere anche quelli successivi alla pubblicazione nel registro delle imprese dell’accordo, a condizione che successivamente intervenga l’omologazione. V. D’AMBROSIO, op. cit., 985 ss.; GALLETTI, op. ult. cit., 163 ss. nt. 69; BENZI, Le esenzioni di cui alla lettera d) ed e), in Trattato delle procedure concorsuali, Ghia-Piccininni-Severini, 2, Torino, 2010, 262 i quali fondano

tale tesi sulla previsione dell’art. 182 bis 2 co. l.fall. (l’esenzione da revocatoria costituirebbe l’efficacia che la legge collega alla pubblicazione nel registro delle imprese), affermando che il riferimento della norma all’intervenuta omologazione si riferisce ad una sua efficacia retroattiva.

258 Se si aderisse alla tesi criticata nel testo, si farebbe dire alla norma “in esecuzione di un accordo,

purchè anche successivamente omologato”, mentre il suo tenore letterale “finanziamenti…effettuati in esecuzione…di un accordo…omologato” fa riferimento all’esecuzione di un quid preesistente consistente nell’accordo omologato, ovvero che già ha ottenuto l’omologazione dal tribunale.

259 In altri termini, pare una forzatura sostenere che possano essere contestuali due operazioni l’una in

- a).2 “in funzione” della domanda di omologazione dell’accordo (art. 182 quater, 2 co., l.fall.) coevi, successivi o antecedenti all’investimento partecipativo260.

b) Per quanto concerne il concordato, rientrano nel 2 periodo del 3 co. dell’art. 182 quater l.fall. i finanziamenti

-b).1 “in funzione” della relativa domanda di apertura della procedura di chi diviene socio, successivamente, in esecuzione del concordato stesso261;

-b).2 e quelli “in esecuzione” del concordato coevi all’acquisto della qualità di socio, ovvero successivi o anteriori262.

La ricostruzione appena proposta valorizza “una prospettiva diacronica” per ricostruire le fattispecie oggetto della disciplina dell’art. 182 quater l.fall., che trova una corrispondenza anche nel tenore letterale delle espressioni utilizzate dal legislatore263. Si è, tuttavia, ritenuto in dottrina che questa prospettiva diacronica possa risultare “assorbita” e superata dalla circostanza che le due forme di sovvenzione finanziaria vengano previste contestualmente. I finanziamenti aventi la forma di un intervento “misto” – si sostiene - (apporto di capitale di credito e di capitale di rischio, assumendo una partecipazione), sono concessi - empiricamente nel caso delle sovvenzioni (in particolar modo bancarie) alle società in crisi - contestualmente nell’ambito di un unico piano, per cui, se pur non da eseguirsi contemporaneamente, sono comunque collegati in un contesto negoziale unitario. Pertanto, in questo caso, mettersi poi a sottilizzare se,       

260 “In funzione della domanda di omologazione dell’accordo” significa che il prestito deve essere

erogato prima della presentazione della domanda di omologazione dell’accordo (STANGHELLINI, Finanziamenti, cit., 1348 ss. e 1362 ss.; BRIZZI, Le fattispecie, cit., 817; NARDECCHIA, Sub art. 182

quater, cit., 2217; AMBROSINI, I finanziamenti, cit., 473; NIEDDU ARRICA, Finanziamento e sostenibilità, cit., 840; CARMELLINO, op. cit., 863; BARTALENA, op. cit., 2955). Alcuni autori precisano la definizione appena esposta puntualizzando che il finanziamento in funzione della domanda di omologazione dell’accordo è anche quello erogato (non solo prima della domanda di omologazione, ma anche) prima della stipula dell’accordo (VALENSISE, Gli accordi, cit., 292; NIEDDU ARRICA, Le operazioni, cit., 442). “In esecuzione dell’accordo” riferito all’acquisto della partecipazione sociale

significa che essa deve essere assunta dopo la conclusione dell’accordo (v. sopra in nt.). Si possono prospettare, allora, le seguenti eventualità: i) il finanziamento antecedente l’accordo che è anteriore anche rispetto all’acquisto partecipativo; ii) il finanziamento fra l’accordo e la domanda che può essere coevo all’acquisto partecipativo (successivo all’accordo); iii) il finanziamento successivo all’acquisto della partecipazione, ma pur sempre compreso nel periodo fra l’accordo e la domanda.

261 V. oltre per la precisazione del motivo per cui l’operazione “in funzione” della domanda di

concordato deve essere considerata necessariamente successiva a quella “in esecuzione” dello stesso.

262 Rispetto al concordato v. quanto rilevato oltre, ove si aderisce alla tesi secondo cui il concetto di

“esecuzione” del concordato presuppone l’omologa. Peraltro, in considerazione del fatto che l’espressione “in esecuzione” del concordato individua un lasso temporale, chiaramente il finanziamento così qualificato potrebbe essere, oltre che contestuale all’acquisto della qualità di socio, anche successivo o anteriore.

263 Per l’assunzione di una prospettiva ricostruttiva analoga rispetto all’art. 182 quater, 3 co., 2 periodo,

l.fall. v. anche BRIOLINI, I finanziamenti, cit., 695-696; NIGRO-VATTERMOLI, op. cit., 15; CASTIELLO D’ANTONIO, I chiaroscuri della riforma del diritto preconcorsuale dell’economia, in AA.VV., Le procedure di composizione negoziale della crisi e del sovraindebitamento, Milano, 2014, 133 ss., i

quali autori tuttavia pervengono a conclusioni non del tutto coincidenti con quelle assunte nel testo rispetto alla portata applicativa della norma in esame.

in esecuzione di un programma comunque unitario ed inscindibile, sia stato eseguito prima il finanziamento e soltanto dopo l’acquisizione della partecipazione, oppure viceversa, risulterebbe metodo poco affidabile e comunque poco ragionevole264. Tale opinione non appare, però, condivisibile.

Stabilire il momento temporale nel quale è compiuto l’apporto di capitale di credito e di capitale di rischio è imposto dalla stessa lettera della disposizione in esame, che a ciò induce l’interprete sia mediante le espressioni in essa ricorrenti (“in funzione” o “in esecuzione” riferite, per di più, talvolta al tentativo di soluzione omologato, talaltra a quello non necessariamente - almeno per espressa previsione normativa - tale); sia mediante l’utilizzo dei termini “effettuati” ed “erogati” nei primi due commi dell’art. 182 quater l.fall., i quali valorizzano ulteriormente, ai fini dell’applicazione della disciplina, il tempo in cui i finanziamenti sono concretamente compiuti265.

Al contrario, la tesi appena esposta sembra attribuire rilievo esclusivamente alla previsione dell’erogazione del credito nel piano per la soluzione della crisi (in altri termini, il momento perfezionativo dell’accordo fra debitore e creditore), sminuendo l’importanza della sua effettiva, concreta erogazione (v. il passaggio sopra riportato) 266. L’osservazione da ultimo riportata (e criticata) deve, tuttavia, essere considerata rilevante per risolvere il dubbio interpretativo se la regola dell’art. 182 quater, 3 co., ult. periodo,

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