coordinatori
L. Lorettu (Sassari), E. Aguglia (Catania)
Cattolici Italiani), si realizza in Italia, con un particolare rife- rimento al dialogo con i 5 milioni di immigrati anche di altre religioni, specie per i nati e cresciuti in Italia che rappresentano in una certa misura il futuro di un Paese ormai invecchiato. In definitiva lo psichiatra dovrebbe favorire in armonia ad un im- pegno sacerdotale la condivisione del bene comune, del senso di responsabilità per una necessaria riscoperta del senso etico della vita.
le agenzie educative (Famiglia, Scuola e Chiesa) per ridurre la diffusione delle dipendenze vecchie e nuove, della dissociali- tà, delle depressioni, specie quelle reattive, dei disturbi di per- sonalità che non sono solamente genetici, del disagio di tanti anziani, non più, come nel passato, considerati depositari della saggezza.
Riporterò i risultati di come questo rapporto tra Sacerdoti e Reli- giosi con psichiatri appartenenti all’AmCI (Associazione medici
la responsabilità dello psichiatra nel lavoro d’équipe
G.C. Nivoli
Università di Sassari
La relazione concerne la definizione di EQUIPE nel suo aspet- to di prestazione contestuale, diagnostica e terapeutica di un gruppo di sanitari o di operatori sanitari, che svolge insieme un compito differenziato.
È inoltre trattato sotto il profilo clinico e giuridico il principio dell’affidamento e dell’autonomia vincolata.
Sono forniti esempi clinici in tema di Leges artis, Culpa in vigi- lando e Culpa in eligendo.
È tracciato un possibile futuro attraverso la responsabilità orga- nizzativa ed i principi assicurativi con esclusione del penale e del civile.
la posizione di garanzia dello psichiatra e la pericolosità del paziente
L. Lorettu
Assessore dei Trasporti, Sassari
La posizione di garanzia dello psichiatra trova la sua cornice normativa nell’art del c.p. secondo cui: “… Non impedire un evento che si ha l’obbligo giuridico di impedire equivale a ca- gionarlo …”. Numerose sentenze, sempre più frequentemente, coinvolgono lo psichiatra nell’ambito della responsabilità pro- fessionale derivante dalla posizione di garanzia.
Nell’ambito di tali sentenze si sta assistendo ad un cambiamen- to che vede responsabilizzato lo psichiatra non solo per quanto concerne la cura del paziente ma anche per i comportamen- ti violenti del paziente “allargando” in maniera significativa il campo della responsabilità ed il concetto di posizione di garan- zia. Tale rischio è particolarmente evidente per quei pazienti con riconosciuta pericolosità sociale e affidati ad una comunità terapeutica nell’ambito di una misura si sicurezza.
In tal modo al momento dell’affidamento del paziente alla co- munità vi è il fondato rischio che oltre un intervento terapeuti-
co, venga richiesto allo psichiatra anche un controllo del com- portamento del paziente.
Nell’ambito della relazione verranno esaminate le sentenze che vedono coinvolti gli psichiatri in situazioni in cui la posizio- ne di garanzia è risultata strettamente legata alla responsabilità professionale dello psichiatra.
specificità delle responsabilità civili e penali dello Psichiatra
C. Mencacci, F. Durbano, G. Cerveri
Dipertimento di Neuroscienze, A.O.Fatebenefratelli-Oftalmico, Milano
Gli operatori sanitari – medici e paramedici – di una struttura sanitaria sono tutti, ex lege, portatori di una posizione di garan- zia (funzione di garante della vita e della salute del paziente) nei confronti dei pazienti affidati alle loro cure e attenzioni, e, in particolare, sono portatori della posizione di garanzia che va sotto il nome di posizione di protezione, dovere giuridico, in- combente al soggetto, di provvedere alla tutela (= proteggere) di un certo bene giuridico (in specie la integrità psicofisica = bene salute) contro qualsivoglia pericolo atto a minacciarne l’integri- tà (= errore professionale in senso lato).
In ambito medico, pur riconoscendosi l’opera ed il valore del singolo operatore, si valorizza sempre più, per il raggiungimen- to di un risultato favorevole per il paziente, l’attività di una inte- ra équipe spesso di tipo pluridisciplinare. La responsabilità dei risultati è quindi dell’équipe, ma anche quella degli errori … responsabilità condivisa e non diffusa.
Ogni professionista sanitario ha quindi una duplice responsabi- lità: propria (del proprio operato), definisce e dichiara i risultati del suo agire, si impegna a perseguirli, li determina, ne rispon- de, e di équipe, risponde in ogni caso del livello di qualità delle prestazioni erogate.
La responsabilità in équipe è condivisa e non diffusa.
Nell’attività del lavoro di équipe la regola ordinaria è infatti che ciascuno risponde generalmente dell’inosservanza delle “leges artis” del proprio specifico settore, perché il lavoro in questione
te) e deve essere corretta prima dell’esecuzione del processo “somministrazione terapia”
Il controllo da parte dell’infermiere è quindi obbligatorio ai fini del raggiungimento dell’obiettivo rispetto al paziente.
L’autonomia e la responsabilità dell’infermiere consiste nello svolgimento delle procedure e nelle valutazioni necessarie per garantire la correttezza dell’applicazione.
mutate condizioni cliniche della persona, intervenute dopo la prescrizione medica, possono suggerire all’infermiere di aste- nersi temporaneamente dalla somministrazione, avvisando il medico del cambiamento sopraggiunto nell’assistito per una eventuale rivalutazione della terapia.
responsabilità civile e penale dello psichiatria
E. Aguglia, G. Crisafulli
Università di Catania, A.O.U. Policlinico – Vittorio Emanuele; U.O.P.I di Psichiatria, presidio “Gaspare Rodolico”, Catania Prima della legge 180, quando cioè il malato di mente veniva definito “pericoloso per sé e per gli altri”, al medico veniva demandata una funzione di “arginamento” e di “contenimento” del malato e della sofferenza psichica. malgrado l’evoluzione culturale ed i progressi compiuti in ambito medico-scientifico, le esigenze di tutela sociale, oltreché di cura, si ripropongono a tutt’oggi nella pratica assistenziale psichiatrica, alimentando dibattiti in relazione al “ruolo” dello psichiatra ed alla sua re- sponsabilità, specialmente in ambito medico-legale e forense. La gestione delle acuzie, della suicidalità, delle lesioni a terzi e le questioni inerenti la valutazione della prevedibilità/preveni- biltà delle condotte dei pazienti, sono momenti caratterizzanti e decisivi nell’attività professionale. È facile comprendere come le ambiguità concettuali insite in tali problematiche non siano solo operative, ma anche di natura legale ed etica. L’escalation dei casi di presunta responsabilità professionale e di “malpracti- ce” cui si è assistito in questi ultimi anni ha coinvolto e “respon- sabilizzato” la psichiatria e gli operatori della salute mentale in generale. ma, in quali casi, e con quali modalità, il medico è posto a tutela e garanzia dell’operato del paziente?
le tutele assicurative nelle cause di responsabilità civili e penali degli psichiatri”
V. Volterra
Università di Bologna
Le persone anziane (> 65 anni) costituiscono ormai la maggior parte degli utenti dei Servizi psichiatrici e degli ambulatori pubblici-privati. Ciò richiede una particolare attenzione negli specialisti, sia per quanto riguarda la somministrazione di psi- cofarmaci (quasi mai sperimentati in soggetti di quest’età), sia negli interventi psicoterapici.
In particolare, devono essere tenute presenti le diversità di as- sorbimento, metabolismo ed eliminazione di questi farmaci in tarda età, le loro frequenti somministrazioni con altri medica- menti, la presenza di malattie internistiche o di vario tipo e la maggior possibilità di reazioni avverse e di effetti collaterali. Non di rado le aziende farmaceutiche, a tal proposito, sotto- lineano particolari cautele sull’opportunità o meno di sommi- nistrazioni di psicofarmaci in persone di età avanzata con ap- implica, per il suo stesso esito, fiducia nel corretto comporta-
mento degli altri (concetto di affidamento).
In tema di responsabilità per i reati colposi, vale il principio di affidamento, secondo cui ciascuno risponde delle conseguenze della propria condotta, commissiva od omissiva, nell’ambito delle proprie conoscenze e specializzazioni, mentre non ri- sponde dell’eventuale violazione delle regole cautelari da parte di terzi (si deve fidare di quello che fanno gli altri).
Tale principio subisce un temperamento ove, come nel caso dell’équipe medica, esistano altri partecipi che agiscano nello stesso ambito di attività o nel medesimo contesto. In queste ipotesi vale la regola per cui l’agente ha l’obbligo di attivarsi ove abbia la percezione della violazione delle regole cautelari da parte degli altri membri dell’équipe o se, comunque, si trovi in una situazione in cui diviene prevedibile l’altrui inosservanza di regole cautelari. I medici hanno la responsabilità diagnostica, terapeutica e chi- rurgica; gli psicologi coadiuvano il medico nell’attività diagno- stica, hanno un ruolo attivo nell’attività terapeutica non medico- chiurgica; gli infermieri hanno la responsabilità della gestione del paziente, che è affidato quasi esclusivamente al personale infer- mieristico, il quale, ove lo reputi necessario, si avvale dell’opera del personale di supporto; il personale di supporto ha la respon- sabilità della corretta esecuzione del compito affidatogli. Insorge però un generico obbligo di controllo e di sorveglian- za, e quindi di intervento, quando l’attività d’équipe consente al soggetto partecipante di constatare circostanze fattuali e concrete che facciano prefigurare contegni scorretti e inadeguati (es., per- cezione di altrui atteggiamenti distratti o incerti, o delle precarie condizioni fisiche di un membro dell’équipe, o di mancata valu- tazione di elementi clinici significativi) o di cogliere veri e propri errori di condotta in cui un membro dell’équipe sia in corso. I componenti dell’équipe, se fanno capo a discipline diverse, godono di una propria autonomia, se invece i vari componenti di una équipe della stessa specialità sono di diverso livello ge- rarchico, il capo équipe conserva l’obbligo della sorveglianza (principio di non affidamento e responsabilità per culpa in vigi- lando o in eligendo).
Un obbligo di controllo e di sorveglianza compete, comunque, per definizione, al soggetto che, per la sua particolare posizione giuridica di supremazia gerarchica, è chiamato proprio a dirigere e coordinare le prestazioni dei collaboratori (non si deve fidare). La “subordinazione gerarchica” non giustifica però la mancata dissociazione del collaboratore da una pratica ritenuta errata, in quanto la “soggezione al capo” non vanifica il dovere di segnala- re quanto rientra nelle conoscenze personali e l’obbligo di espri- mere (motivandolo e, meglio, per iscritto) il proprio dissenso. La responsabilità dell’équipe: la materia è regolata dal principio dell’affidamento
ciascun componente del team di lavoro risponde nell’am- •
bito della propria specifica mansione, ma ciascun membro può fare affidamento sul fatto che ognuno degli altri esegui- rà in modo corretto i propri compiti.
Di norma, ognuno risponderà del proprio operato ma non di quello degli altri
permane l’obbligo dei vari componenti dell’équipe di at- •
tivarsi per integrare o correggere l’operato altrui in caso di necessità per rilevata carente o errata condotta altrui. Un possibile errore con conseguenze su tutta l’équipe: prescri- vere significa “scrivere prima”.
La prescrizione scritta con grafia poco leggibile è da conside- rarsi “prescrizione incompleta” (comportamento errato o caren-
cati, devono essere apportate modifiche metodologiche, tenuto conto della minore plasticità cognitiva degli anziani e della loro più frequente intolleranza alla sofferenza e al cambiamento. posite avvertenze e segnalazioni. Da ciò un particolare rigore
nell’ottenimento sempre necessario del consenso informato. Anche agli interventi psicoterapici di vario genere, nei casi indi-
saBato 19 feBBraio 2011 – ore 16,00-18,00 Sala tiziano