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Alluvione e concorso di colpa del danneggiato: giurisprudenza

PARTE III: LA RESPONSABILITÀ CIVILE DELLA P.A PER IL DANNO IDROGEOLOGICO

2. Il concorso di colpa del danneggiato: profili general

2.2. Alluvione e concorso di colpa del danneggiato: giurisprudenza

Nel paragrafo precedente si accennava alla sentenza del Tribunale civile di Genova dell’8 agosto 2017, pronuncia ove veniva riconosciuta una responsabilità civile ex art. 2043 c.c. in capo al Comune di Genova atteso che il Sindaco era venuto meno, nel corso degli eventi alluvionali del novembre 2011, al dovere di informare la cittadinanza della gravità del fenomeno, così come comunicatogli dal Centro funzionale regionale della Protezione civile

E si è visto che il giudice aveva riconosciuto anche un concorso di colpa della cittadina-dipendente del Comune e parte attrice, poiché costei sarebbe venuta meno al

574 Trib. La Spezia, 4 gennaio 1993, in Arch. Giur. circolaz. 1993, 333. 575 Corte Cost., 10 maggio 1999, n.156, in Giust. Civ., 1999, p.967. 576 Ibidem.

577 Cass. civ. 24 maggio 1997, n.4632, in Foro it. 1997, voce Stradale, n.38; Cass. civ.,11 gennaio 1988, n.35 in

Foro.it, voce Responsabilità civile, n.122; Tribunale di Milano, 11 giugno 2001; Trib. Torre Annunziata, 24

maggio 1996.

578 U. MOLINA, La responsabilità della Pubblica Amministrazione per danni da difetto di manutenzione delle strade

pubbliche e concorso di colpa del danneggiato, in Corriere Giur., 2003, 6, 759. Si veda in merito anche U. VIOLANTE, La responsabilità della p.a. per insidia o trabocchetto e concorso di colpa del danneggiato, in Danno e resp., 2003, 5, 497.

dovere di autotutela di regolamentare la propria condotta in base ai gravi eventi che si stavano profilando e, percepibili con minima diligenza.

Sono rarissimi i pronunciamenti giurisprudenziali in cui il thema probandum sia stato anche quello del concorso di colpa del danneggiato, che se riconosciuto comporta una determinazione da parte del giudice del relativo grado, corrispondente all’incidenza nell’evento cagionato dal danneggiante responsabile della cosa, con conseguente quantificazione e riduzione della pretesa risarcitoria.

Giurisprudenza costante di legittimità insegna che: « in tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull’evento dannoso, in applicazione - anche diffusa - dell’ articolo 1227, comma 1, c.c., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall’articolo 2 Cost., sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l’adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l’efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico fra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisce un’evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l’esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro»579.

Questo ragionamento della Suprema Corte è una costante anche affermandosi che, in tema di danno cagionato da cose in custodia, il giudizio sull’autonoma idoneità causale del fattore esterno alla cosa «deve essere parametrato sulla natura della cosa stessa e sulla sua pericolosità; sicché, quanto meno essa è intrinsecamente pericolosa e quanto più la situazione di possibile pericolo è tale da essere prevista e superata attraverso l’adozione delle normali cautele da parte del danneggiato, tanto più influente deve considerarsi l’efficienza causale dell’imprudente condotta della vittima, fino ad interrompere il nesso fra la cosa ed il danno ed esclude, dunque, la responsabilità del custode ex art. 2051 c.c.»580.

È d’interesse per l’interprete verificare l’incidenza del concorso di colpa del danneggiato in corso di evento alluvionale, con manifestazione di danni a persone e cose ascrivibile a responsabilità civile della P.A.

Tutti ricordano l’alluvione che il 3 Novembre 2018 ha colpito la Sicilia occidentale. A seguito di piogge torrenziali incessanti per giorni con accumuli pluviometrici di alto livello, esondava il fiume Milicia che, ingrossato dalle acque, usciva dagli argini; e inondava le campagne e sommergeva le abitazioni costruite abusivamente nel suo alveo581. Perivano

nove persone che si trovavano in abitazione costruite in assenza di licenza e che, avevano affittato da proprietari che da anni avevano ricevuto notifica di ordinanze del Comune di Casteldaccia di demolizione, ordinanze mai eseguite dall’Autorità. La Procura di Termini Imerese ha emesso informazioni di garanzia per concorso di omicidio colposo a carico del Sindaco, i responsabili dell’ufficio sanatoria del Comune e i proprietari dell’abitazione.

Non vi sono atti processuali pubblicati, data la segretezza delle indagini preliminari.

579 Cass. civ., sez. VI, 3 maggio 2019, n.9315 in De Jure. 580 Cass. civ., sez. III, 19 gennaio 2019, n.2345 in De Jure.

581 R. MARCECA, Maltempo in Sicilia 12 morti. Casteldaccia due famiglie morte sterminate dal fiume in

piena:

<https://palermo.repubblica.it/cronaca/2018/11/04/news/maltempo_casa_sommersa_dall_acqua_in_prov incia_di_palermo_tra_i_nove_morti_due_bambini_di_uno_e_due_anni-210725970/?refresh_ce >.

Il caso è però interessante perché a fronte di organi della P.A. che avrebbero omesso anche di pulire l’alveo da detriti sì da porlo in sicurezza, ed avvertire la popolazione degli eventi che si andavano profilando, disponendo anche l’evacuazione, è evidente a fronte di quanto occorso una ipotesi di concorso a titolo colposo dei proprietari che hanno edificato in zona sicuramente pericolosa e, in assenza di titoli legittimanti.

Non si è rinvenuta giurisprudenza civile edita sul punto.

Però, è di interesse la sentenza del Tribunale di Sanremo del 8 giugno 2004, dato che il giudice ha dovuto argomentare un’eccezione di parte convenuta- Comune che asseriva appunto che parte attorea avesse costruito un immobile adibito ad uso alberghiero in una zona geologicamente pericolosa e, che, quindi non potesse pretendere di essere risarcita a fronte di valanga d’acqua che era scesa dalla collina soprastante, in caso di evento alluvionale582.

Il giudicante sottolineava che l’alluvione che ebbe ad interessare la città di Sanremo il 30 settembre 1998 non integrava caso fortuito, giacché in atti difettava prova che l’evento atmosferico accaduto integrasse gli estremi dell’imprevedibilità o dell’eccezionale entità. E riconosceva che il Comune aveva omesso diligenza nell’esecuzione di opere sulla strada comunale soprastante l’albergo dato che avrebbe dovuto prevedere, data la pericolosità dei luoghi, difese specifiche a protezione degli immobili a valle.

E si negava avesse fondamento l’argomentazione difensiva del Comune con cui si evidenziava che l’avvenuta realizzazione dell’albergo, a ridosso di un’elevata scarpata naturale, e pertanto in zona inadeguata, fosse elemento fondante la causa stessa dell’evento (allagamento) o, quantomeno concausa colposa concorrente nella determinazione dello stesso a carico della parte attrice.

In sentenza si afferma che tale tesi avrebbe potuto avere fondamento ove l’albergo fosse stato realizzato in contrasto con gli strumenti urbanistici o, in assenza di atto autorizzativo dell’ente pubblico preposto al controllo dell’attività edificatoria sul territorio.

Poiché, nel caso sottoposto all’attenzione del giudicante l’immobile era stato costruito sulla base di provvedimenti abilitativi concessori, ne conseguiva non solo un affidamento del privato nell’Ente pubblico, ma anche che questo Ente era ora tenuto a tutelare la proprietà delle acque provenienti dalla strada comunale e dalla collina a monte.

Sinteticamente si affermava che il Comune, avendo omesso atto abilitativo, dopo aver valutato un’assenza di pericolo di danni per scivolamento di materiali dalla scarpata pur in zona di grande impatto naturalistico ed ambientale, aveva assunto l’onere di garantire il privato dai danni provenienti dal monte.

Si può pensare, a contrario, che diversa sarebbe stata la soluzione in caso di costruzione di immobile in assenza di titoli abilitativi ed in zona di pericolo idrogeologico.

Il danneggiato probabilmente non avrebbe potuto dedurre alcun tipo di affidamento nella pubblica Autorità; anzi, probabilmente la sua imprudente condotta avrebbe potuto essere da sola determinante nella eziologia del danno, così come prima detto.

Il tema del concorso di colpa del danneggiato in ipotesi di responsabilità ex art. 2051 c.c. della P.A. è lumeggiato anche nella sentenza della Corte d’Appello di Napoli, del 6 marzo 2019, n.1258583.

Avanti il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche di Napoli erano ricorsi la moglie e le figlie di un cittadino di Tropea che aveva perso la vita il 2 novembre 2010 nel mentre percorreva la strada comunale che adduceva al suo fondo agricolo. Era esondato il torrente, per le piogge torrenziali e la carenza delle opere idrauliche attigue alla strada comunale.

582 Trib. Sanremo, sez. I, 8 giugno 2011 in De Jure. 583 App. Napoli, 06 marzo 2019, n.1258 in De Jure.

Detto che questa sentenza figura essere oggetto di commento in parte IV di questo lavoro, si tralasciano gli altri aspetti e si pone l’attenzione al tema oggetto di questo paragrafo.

Si premetteva in sentenza che l’evento atmosferico per integrare il fortuito potesse essere configurato solo laddove il fattore causale fosse idoneo a recidere del tutto il nesso di causalità fra la cosa e il danno. Inoltre, in sentenza si asseriva anche che l’interprete dovesse valutare la sussistenza del fortuito rappresentato da un evento atmosferico di eccezionale intensità in termini non astratti ma, relativi alle condizioni della zona. E dovendosi riconoscere che alla base dell’ordinamento nazionale ( art. 2 Cost.) ed europeo ( Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’Uomo e delle libertà fondamentali) vi è un generale dovere di solidarietà; ben potendosi «imporre dei ragionevoli limiti alle condotte dei singoli per evitare ingiustificati aggravi per gli altri nell’ottica della reciprocità egli obblighi derivanti dalla convivenza civile»584.

Ecco, che si affermava che la persona, capace di intendere e di volere, dovesse essere prudente non esponendosi volontariamente ad un rischio grave e percepibile con la ordinaria diligenza, dovendosi contemperare il diritto all’incolumità anche con l’esigenza di non accollare alla collettività le conseguenze dannose che derivano da una consapevole esposizione al rischio. E nei fatti così è avvenuto: il cittadino di Tropea aveva deciso di attraversare la strada comunale, nonostante fosse di difficile percorrenza e vi fossero state chiare avvisaglie di esondazioni del rio.

Si accertava che il danneggiato, capace di intendere e di volere, si era esposto volontariamente ad un rischio percepibile con l’uso dell’ordinaria diligenza ponendo in esser una condotta che costituiva concausa concorrente e valutabile ai sensi dell’articolo 1227 comma 1, c.c.

Questi principi di diritto assumono una valenza generale per tutta una serie di situazioni di difficile catalogazione, e per fatti conseguenti ad eventi idrogeologici, ove il danneggiato incida con la sua imprudente condotta nel fatto colposo ascrivibile anche a responsabilità civile della P.A.

Ciò perché, stante il quadro normativo costituzionale e sovranazionale, si devono contemperare le esigenze di tutela del singolo con quelli di tutela della collettività.

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