• Non ci sono risultati.

La causa civile

PARTE IV: UNA TASSONOMIA DELLA GIURISPRUDENZA D

LEGITTIMITÀ E DI MERITO IN BASE AI SOGGETTI RESPONSABILI E ALL’AGENTE EZIOLOGICO DEL DANNO

1. Il Comune e il Sindaco

1.1. Le sentenze guida: l’alluvione di Genova e la frana di Sarno 1 Genova, novembre

1.1.2. La causa civile

Relativamente allo stesso evento alluvionale di Genova del Novembre 2011 si è pronunciato anche il Giudice civile con sentenza Tribunale civile del 8 agosto 2017 (inedita e già commentata supra in Parte III)640.

In sentenza il giudice ha sancito che il Comune di Genova debba rispondere a titolo di responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 c.c. per i danni subiti da persone e/o cose a seguito di violazione del dovere di tempestiva comunicazione di allerta meteo per eventi che si assumono gravi.

Nel caso di specie il Comune, come ben sappiamo, non aveva dato alcuna comunicazione di allerta meteo circa la grave situazione atmosferica e nel caso che ha interessato il Giudice civile una dipendente dello stesso Ente, dopo essere uscita dagli uffici ove lavorava, fatto lungo tragitto a piedi per recarsi a casa, veniva travolta dalle acque di un fiume che esondava e subiva gravi danni fisici.

638 Ibidem.

639 Trib. Genova, 27 febbraio 2017, in Foro it.

La parte attrice, ossia la danneggiata e dipendente comunale, conveniva dunque il Comune affinché le fosse riconosciuto il risarcimento dei danni.

Rispetto alla sentenza della Cassazione penale già analizzata, la sentenza di primo grado è carente per aver poco (se non per nulla) trattato dei profili giuridici della responsabilità per fatto illecito del Comune, delle fonti giuridiche impositive e posizione di garanzia del Sindaco.

Il giudice di prime cure ha infatti solamente riconosciuto in capo alla Pubblica Amministrazione e, nello specifico al Sindaco, il dovere di comunicazione di allerta meteo per eventi che si assumono gravi, quale la stessa alluvione avvenuta nel caso di specie. Non sono stati riconosciuti in sentenza ulteriori obblighi, trattati invece nella sentenza della Cassazione penale e dai giudici penali nel merito. Il Sindaco infatti aveva omesso altresì di chiudere le strade, le scuole, di allertare la popolazione tramite megafoni, di disporre e di vigilare le zone a rischio.

Si tratta di una sentenza abbastanza anodina, che poco si è soffermata circa le circostanze di fatto e di diritto impositive del dovere di allerta meteo in capo al Sindaco. Pur essendo però una delle poche sentenze civili a occuparsi di eventi alluvionali.

Nonostante ciò la sentenza del Giudice civile è invece meritevole di considerazione per aver riconosciuto e trattato il tema del concorso di colpa del danneggiato e il principio di precauzione.

La medesima sentenza è sotto questo aspetto assai pregevole, a differenza della sentenza della Cassazione penale del 2019, che non ha minimamente trattato o valutato un concorso di colpa dei danneggiati, non avendo esaminato il profilo del concorso causale del danneggiato nell’evento. Il giudice civile di primo grado ha sottolineato infatti che vi è la possibilità per i cittadini persone offese di incorrere in colpa con le proprie improvvide condotte; le persone devono regolare il proprio comportamento in rapporto alla informazione avuta e la mancanza della stessa non esclude un dovere di autotutela del cittadino. Egli stesso deve valutare la situazione di pericolo nel concreto.

In particolare, nel caso di specie, una dipendente del Comune, che non aveva ricevuto alcuna comunicazione di allerta meteo, era uscita dagli uffici e, fatto lungo tragitto per recarsi a casa, si suppone avesse omesso di valutare la grave situazione atmosferica che si andava manifestando, venendo meno un suo dovere di diligenza e di autotutela. Ben poteva avvedersi camminando su marciapiedi lungo il rio Fereggiano che la situazione era allarmante e che il corso d’acqua già stava esondando. Avendo così concorso con la sua condotta negligente, dovendo percepire il rischio dell’esondazione del rio Fereggiano, nella causazione dell’evento. In particolare, il giudice ha riconosciuto la responsabilità del Comune nella causazione dell’evento nella misura del 85%, mentre quella dell’attrice nel 15% (percentuale minima ma sufficiente per riconoscere una dismissione di condotta doverosa ascrivibile a colpa).

Quindi, potendosi sostenere che la condotta omissiva del dovere di comunicazione allerta meteo da parte del Comune cagiona causalmente l’evento lesivo, quale attribuzione di integrale responsabilità, solo quando l’evento stesso è immediato ed imprevedibile per il danneggiato; l’omissione ha diretta e non interrotta efficacia causale rispetto all’evento stesso.

Il giudice del caso però non ha ritenuto sussistere integrale responsabilità del Comune, in quanto la cittadina ha concorso nella causazione dell’evento per aver omesso ella stessa cautele, dato che l’evento non è occorso immediatamente all’uscita da parte di costei dal palazzo del Comune, ma dopo aver percorso centinaia di metri. Nel caso di specie vale il brocardo latino “Vigilantibus non dormientibus iura succurrunt”.

1.1.2.1. La precauzione mancata

La sentenza civile del Tribunale di Genova del 8 agosto 2017, come si è visto, riconosce che il Sindaco, come il Prefetto, nelle situazioni di gravi eventi atmosferici e calamità naturali, potenzialmente lesive di diritti del cittadino, svolgono una funzione di garanzia (detta anche nei sistemi di common law “duty to take care”), ossia di protezione e di controllo, quali agenti modello che devono essere in grado di ipotizzare le conseguenze più gravi di un fenomeno.

Si tratta di massima estensione del principio di precauzione.

Il principio di precauzione rappresenta un principio fondamentale all’interno della responsabilità extracontrattuale, e non solo, al fine sia dell’imputazione di un danno al suo autore, sia della valutazione degli elementi di colpa e del nesso di causalità. Il principio di precauzione svolge una funzione di orientamento del funzionario (nel caso che ci occupa) al fine dell’utilizzo della migliore condotta, ma anche nella scelta delle migliori forme di tutela. Il fine della precauzione è quello di adottare un comportamento che si oppone al rischio.

A tutela dei diritti dei terzi, interessante è la definizione del principio di precauzione che, secondo un autore, può avere una valenza generica o specifica641. La precauzione avente valenza generica è intesa quale: «una generica prudenza rispetto al rischio o al pericolo di danno al fine di adeguarsi ad un comportamento prima di agire»; la precauzione avente significanza specifica è intesa quale: «una specifica e strutturata e definita attività che contrasta il rischio»642.

C’è chi sostiene che la precauzione sia composta da due fasi del rischio: una fase di valutazione del rischio e una di gestione: «la prima è stata definita come la procedura sistematica che integra la valutazione scientifica dei pericoli e della loro probabilità di verificarsi in un determinato contesto, la seconda come la valutazione dei provvedimenti che consentono di ridurre il rischio a livello accettabile»643. Il principio di precauzione

agirebbe, a differenza del principio di prevenzione cha agisce quando i danni temuti sono certi, quando sono largamente potenziali644.

Il tema della precauzione è stato affrontato sia a livello del diritto internazionale, sia a livello di quello comunitario; in particolare per quanto concerne il danno ambientale, e la politica ambientale europea.

All’interno del nostro sistema giuridico nazionale tale principio ha trovato il suo riconoscimento e la sua applicazione in svariati campi e in alcuni settori in modo più specifico, come nel caso di danni ambientali, di prodotti difettosi, di responsabilità medica, di responsabilità concernenti attività sciistiche, fino a nuove prospettive di rischio, quali tecnologiche 645.

La sentenza civile in oggetto sembra aver recuperato atipicamente e preso spunto dalle fattispecie concernenti la responsabilità civile dei gestori delle piste di sci in caso di

641 U. IZZO, La precauzione nella responsabilità civile. Analisi di un concetto sul tema del danno del danno post

trasfusionale, Trento, 2007, in rete: http://eprints.biblio.unitn.it/1253.

642 Ibidem l’autore infatti scrive che: «La parola “precauzione” può̀ così alludere ad una generica prudenza e

circospezione rispetto al rischio o al pericolo di danno, che individua un atteggiamento da osservare (e dunque una decisione da assumere) prima di agire. Oppure può̀ riferirsi ad una specifica e ben definita attività̀ di contrasto rispetto al rischio o pericolo di danno, che riflette e descrive l’esito di una decisione, dopo che questa si è strutturata, individuando una particolare condotta precauzionale».

643 F. DE LEONARDIS, Il principio di precauzione nell’amministrazione di rischio, Milano, Giuffrè, 2005, p.131. 644 F. DE LEONARDIS, op. cit., p.179.

645 Nello specifico si veda: U. IZZO, La precauzione mancata nella responsabilità civile: il gestore e lo scontro fra utenti

scontro tra utenti; in particolare laddove il danneggiato allegava come inadempimento contrattuale del gestore delle piste il non aver adottato le cautele opportune646.

Nel caso in questione il giudice ha colto questo aspetto, individuando una situazione di precauzione mancata. Costui ha infatti ritenuto sussistere la violazione del principio di precauzione laddove il Comune si è reso responsabile per un’omissione di condotta normativamente imposta al fine della tutela di terzi.

È il danneggiato a dover dimostrare che il Comune disponesse delle regole tecniche necessarie per porre in essere condotte tali da evitare conseguenze dannose ai cittadini; e che all’Ente fosse stato affidato il compito di vigilare, prevenire e/o diminuire la portata dell’evento dannoso.

Si tratta dunque di precauzione su base extracontrattuale e non contrattuale (come invece vi è nel caso che concerne il gestore di un’area sciabile).

La precauzione però non prescinde dalla cooperazione dei cittadini stessi; è un gioco di ruoli e di diligenze: «si attua fra l’Autorità e il Cittadino una sorta di gioco cooperativo con il doveroso scambio di informazioni precauzionali, di informazioni in genere, di condotta attivamente diligenti»647.

Cafaggi infatti ha definito il concorso di colpa del danneggiato come giudizio relazionale648.

A mio avviso potrebbe dunque essere utile disporre linee-guida, protocolli operativi capaci di comunicare in modo adeguato e diretto alla popolazione, affinché, innalzando uno standard di perizia esigibile, venga meno un possibile concorso di colpa del cittadino e si renda più facile l’attività e il coordinamento fra i diversi enti e soggetti del Servizio Nazionale della Protezione civile649. Ma, non solo: «si dovrebbero poi istituire, a mio avviso,

modalità ispettive frequenti al fine di controllare la correttezza delle procedure e del rispetto delle norme e le risultanze potrebbero essere utili anche al giudice o al pubblico ministero, sin dalle prime fasi dell’indagini, per valutare la esigibilità della condotta omessa e emanare così un giudizio di rimprovero (che è alla base della imputazione penale e della attribuzione di colpa in responsabilità civile)»650.

646 Sempre in tal senso si veda U. IZZO, La precauzione mancata nella responsabilità civile, cit., «L’attenzione per la

precauzione induce l’interprete a interpellare la vicenda dannosa, ricavando una valutazione nella quale ha modo di delinearsi il quid ideale che avrebbe evitato il sorgere dell’istanza rimediale. Questa lettura tende a comporre un quadro nel quale, a monte delle regole di responsabilità destinate ad essere applicate, e in un registro logico nel quale la causalità assume un ruolo necessario e ordinante, si dà in via anticipata la necessità di considerare, nello specifico contesto fattuale restituito dalla vicenda dannosa, il contenuto delle regole tecniche e lo stato dell’arte delle conoscenze alle quali la condotta precauzionale si sarebbe dovuta ispirare, unitamente alle regole istitutive di obblighi e funzioni di protezione riguardanti il soggetto, o i soggetti, verso cui tende l’imputazione. All’occorrenza, l’individuazione della precauzione mancata può indurre a prendere in considerazione, già in questo primo segmento di analisi della vicenda, il ruolo da assegnare al contegno tenuto dal danneggiato rispetto al verificarsi dell’episodio lesivo. Sta di fatto che il modo in cui il ‘raccontò’ della precauzione mancata viene proposto per essere approfondito e interpretato in ogni vicenda processuale è scandito dall’allegazione attorea. È il danneggiato che individua fin da principio l’X factor (un’azione, un’omissione, spesso legata alla mancata adozione di un ritrovato della tecnica) che avrebbe evitato il danno, sovente senza prestare troppa attenzione al fatto che l’individuazione così operata sortisce effetti cruciali sul modo in cui la dialettica del processo conduce il decisore a ritenere quel danno imputabile, o non».

647 Mi permetto di rinviare al mio lavoro: C. ROBERTI, Responsabilità extracontrattuale della P.A. per omessa allerta

meteo e concorso di colpa del danneggiato (nota a Tribunale di Genova 8 agosto 2017) in Danno resp., 2019, I, 136 ss.

648 F. CAFAGGI Profili di relazionalità della colpa: contributo ad una teoria della responsabilità extracontrattuale, Padova,

1996, 11 ss.

649AA. VV., La Protezione civile nella società del rischio. Procedure, garanzie, responsabilità, Pisa, 2014,38;M. MORISI,

La Protezione civile nelle società del rischio. Chi valuta, chi decide, chi giudica, Pisa, 2013, 120ss.

Outline

Documenti correlati