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Le più recente normativa in materia

2. Evoluzione della normativa nazionale nella prevenzione del rischio idrogeologico 1 Normativa preunitaria

2.8. Le più recente normativa in materia

Accanto a tali normative di carattere generale il legislatore ultimamente è intervenuto con ulteriori disposizioni riguardanti interventi più specifici. Si veda la legge Finanziaria del 2007165 che ha previsto, all’articolo 1 comma 1132166, una spesa di 750.000 euro per il

monitoraggio delle attività a difesa del suolo; e la legge Finanziaria 2008 che allo stesso modo ha introdotto dei finanziamenti per la diminuzione del rischio idrogeologico167. La

158 Art. 58 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, che tratta delle competenze del Ministro dell’Ambiente e della

tutela del territorio e del mare.

159 Art. 59 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, che illustra le funzioni della Conferenza Stato-Regioni. 160 Art. 55 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152.

161 Art. 61, comma 5, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152. In cui viene sancito che: «Le funzioni relative al vincolo

idrogeologico di cui al regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3267, sono interamente esercitate dalle Regioni».

162 P. DELL’ANNO,Diritto dell’ambiente, Padova, Cedam, 2015, p.35.

163 Nell’articolo 117, comma 2, lett. s) della Costituzione si stabilisce che lo Stato ha potestà legislativa

esclusiva nella materia concernente: «tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali».

164 Art. 62 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152. «I comuni, le province, i loro consorzi o associazioni, le comunità

montane, i consorzi di bonifica e di irrigazione, i consorzi di bacino imbrifero montano e gli altri enti pubblici e di diritto pubblico con sede nel distretto idrografico partecipano all'esercizio delle funzioni regionali in materia di difesa del suolo nei modi e nelle forme stabilite dalle Regioni singolarmente o d'intesa tra loro, nell'ambito delle competenze del sistema delle autonomie locali. Gli enti di cui al comma 1 possono avvalersi, sulla base di apposite convenzioni, del Servizio geologico d’Italia - Dipartimento difesa del suolo dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (APAT) e sono tenuti a collaborare con la stessa».

165 L. 27 dicembre 2006, n.296 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato

(legge finanziaria 2007).

166 Art. 1, comma 1132, L. 27 dicembre 2006, n.296.

167 L. 24 dicembre 2007, n. 244 – Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato

legge n.147 del 2013, c.d. legge di stabilità 2014168, detta un’articolata procedura per l’utilizzo delle risorse finanziarie necessarie relative al dissesto idrogeologico.

Si ricordano anche i decreti legislativi n.91/2014169, convertito in legge n.116/2014,

recante il titolo di “Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea”170 ; il d.lgs.

n.133/2014, recante “Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive”171, convertito in legge n.164/2014172.

Innanzitutto, l’articolo 10 del d.lgs. n.91/2014 ha innovato le disposizioni precedenti sotto due profili173. In primo luogo, è stato previsto che i Presidenti delle Regioni subentrino nelle funzioni di competenza dei Commissari Straordinari delegati per l’espletamento degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, emanino gli atti e curino le attività derivanti dagli obblighi internazionali ed europei. Inoltre, viene sancito l’obbligo di mappature per indagini da effettuarsi sui terreni per la produzione agroalimentare della Regione Campania. Infine, all’articolo 7 del decreto n.133/2014 si è prevista l’introduzione di disposizioni finalizzate ad interventi di mitigazione del rischio idrogeologico174, in particolar modo nelle aree metropolitane175.

Da ultimo il Consiglio dei Ministri, il 4 aprile 2019, ha approvato un disegno di legge, “Assegnazione di risorse finanziarie di cui all'articolo 24-quater, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119”176, che allo stesso modo dei decreti legislativi del 2014177, prevede

disposizioni per la salvaguardia del territorio e mitigazione del dissesto. Legge con cui è attribuito ai Presidenti delle Regioni il compito di predisporre piani d’azione triennale, assegnando ai Commissari le funzioni di coordinamento e di realizzazione degli interventi disposti. Il 3 luglio 2019 il Ministro dell’Ambiente ha firmato un Piano di Stralcio che

168 L. 27 dicembre 2013, n.147 – Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato

(legge di stabilità 2014).

169 D.L. 24 luglio 2014, n.91 – Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e

l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea.

170 L. 11 agosto 2014, n. 116 - Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e

l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea.

171 D.L. 12 settembre 2014, n.133 - Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere

pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive.

172 L. 11 novembre 2014, n.164 - Conversione, con modificazioni, del decreto-legge 11 settembre 2014, n.

133, Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle cattività produttive.

173 Art. 10 del D.L. 24 luglio 2014, n.91. 174 Art. 7 del D.L. 12 settembre 2014, n.133.

175 F. MANGANARO, Le novità del decreto sblocca Italia – Servizio idrico integrato e mitigazione del dissesto idrogeologico,

in Giur. it., n. 1/2015, p.234 ss.

176 D.P.C.M. 4 aprile 2019 - Assegnazione di risorse finanziarie di cui all'articolo 24-quater, del decreto-legge

23 ottobre 2018, n. 119.

stanzia 315 milioni di euro per finanziare progetti esecutivi di tutela del territorio e del dissesto178.

La dottrina si chiede se grazie a questi ultimi interventi normativi si possa realmente parlare di innovazione o si tratti semplicemente di un institutional lock-in179. Con tale

termine di derivazione anglosassone si intende una ragnatela di normative, procedure e prassi che rende qualsiasi riforma normativa un processo prolungato e non organico. Sicuramente emerge come vi siano stati evidenti tentativi da parte del legislatore di porre maggiore attenzione ai fenomeni di dissesto idrogeologico. L’aspetto più rilevante è consistito nell’affidare maggior potere ai Presidenti delle Regioni.

Con le ultime leggi si è cercato di razionalizzare le competenze in materia e di individuare sempre di più nelle Regioni e nei relativi Presidenti gli Organi deputati agli interventi circa dissesti idrogeologici, sulla linea dettata dalla Corte Costituzionale negli anni addietro. La tendenza della normativa italiana è consistita nel procedere a disastro compiuto e nel delegare la risoluzione dei casi alla legislazione d’emergenza. Uno dei motivi principali per cui ancora ora disponiamo di una normativa confusa e poco organica.

Gran parte dei geologi ritiene che sia necessaria una revisione della normativa in tema di contrasto al dissesto idrogeologico. Si è notato infatti che nonostante la copiosissima legislazione, i Comuni continuano a edificare in zone geologicamente pericolose, a causa di notevoli pressioni a favore della urbanizzazione. Vi è infatti la possibilità, attraverso la costruzione di strumenti di difesa, di declassare la pericolosità di una data area. I Comuni preposti alla valutazione della pericolosità del territorio e alla pianificazione territoriale non dispongono di figure adeguate a valutarne la pericolosità.

I piani regolatori e le carte di pericolosità dovrebbero essere di competenza regionale. Attualmente le procedure di programmazione e pianificazione prima sono elaborate sul piano comunale e successivamente sono vagliate da organi superiori; dovrebbero invece essere redatte ab origine a cura delle Regioni e delle Autorità di bacino180.

In sintesi, per le aree già edificate sarebbero necessari interventi strutturali per il consolidamento dei pendii instabili, delle reti di monitoraggio strumentali e di allertamento; per le aree non ancora edificate sarebbe utile una attenta pianificazione territoriale tramite l’applicazione di vincoli e regolamentazione del territorio.

Le strategie finora emerse nella normativa italiana sono molteplici e consistono cronologicamente in: attività conoscitiva di censimento e mappature delle frane (IFFI)181 e di mappatura delle aree inondabili (Direttiva alluvioni), una corretta valutazione del rischio, un’adeguata pianificazione territoriale (PAI), interventi strutturali di riduzione del rischio per centri abitati e infrastrutture, comunicazione e diffusione delle informazioni ai cittadini, manutenzione del territorio e buone pratiche agro-silvo-pastorali, reti di monitoraggio e sistemi di allertamento (early warning systems), piani di emergenza di Protezione civile182.

178 Si veda < https://www.minambiente.it/comunicati/dissesto-idrogeologico-costa-firma-piano-stralcio-

stanziati-oltre-315-milioni >.

179 M. ZORTEA, V. MANCA, Dissesto idrogeologico: le novità nei D.L. n.91/2014 e n.133/2014, in Ambiente e

sviluppo, 2014.

180 G. GISOTTI, Proposte per la revisione e il riordino della normativa in materia di difesa del suolo e di contrasto al dissesto

idrogeologico, in Geologia dell’ambiente,1, 2016.

181 In merito si veda: < http://www.isprambiente.gov.it/it/progetti/suolo-e-territorio-1/iffi-inventario-dei-

fenomeni-franosi-in-italia > .

182 Le misure di mitigazione del rischio idrogeologico < http://www.isprambiente.gov.it/it/temi/suolo-e-

Un’ulteriore strategia adottata per la diminuzione e per una corretta prevenzione dei dissesti idrogeologici guarda alle Banche dati. Esse fungono da elementi conoscitivi per concreti interventi della Pubblica Amministrazione in un’ottica preventiva (ex ante) e di informazione al cittadino. Le principali Banche dati sono quelle curate dall’ Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) e dall’AGEA-SIN. Si vedano per esempio: l’Inventario dei Fenomeni Franosi in Italia (IFFI), si tratta di una Banca dati realizzata dall’Ispra e dalle Regioni e Provincie Autonome; contiene le informazioni più complete sui fenomeni franosi verificatesi sul territorio nazionale. Il Repertorio Nazionale degli interventi per la Difesa del Suolo (ReNDiS) che contiene le informazioni sugli oltre 4.800 interventi di difesa del suolo finanziati dal Ministero dell’ambiente, della tutela del territorio e del mare (MATTM) dal 1999 ad oggi. Il Reticolo Idrografico e i limiti dei bacini idrografici consistono in una cartografia vettoriale applicata ai corsi d’acqua italiani. L’ISPRA detiene anche una banca dati europea: il

Common Database on Designated Areas che comprende dati e cartografia sulle aree protette

terresti e marine. Il progetto SIAS (Sviluppo Indicatori Ambientali sul Suolo) ha come obiettivo l’armonizzazione delle informazioni relative all’erosione dei suoli utilizzando i dati disponibile a livello regionale. Inoltre, le Banche dati AGEA-SIN contengono tutti i dati relativi alle aziende agricole nazionali; è istituzionalmente finalizzato alla verifica di ammissibilità delle superfici agricole. Infine, i Piani di Assetto Idrogeologico (PAI) redatti dalle Autorità di bacino, che come visto in precedenza, perimetrano le aree a rischio di frana e idraulico.

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