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La causalità omissiva e le posizioni di garanzia

PARTE IV: UNA TASSONOMIA DELLA GIURISPRUDENZA D

LEGITTIMITÀ E DI MERITO IN BASE AI SOGGETTI RESPONSABILI E ALL’AGENTE EZIOLOGICO DEL DANNO

1. Il Comune e il Sindaco

1.2. Le frane e la giurisprudenza

1.2.3. Messina e Scaletta Zanclea, ottobre

1.2.3.2. La causalità omissiva e le posizioni di garanzia

Ciò detto, si discorre poi di causalità omissiva e di posizioni di garanzia.

Il tema è quello di verificare se gli imputati nel momento di gestione dell’emergenza, si siano resi responsabili di violazioni a regole cautelari la cui osservanza avrebbe potuto evitare l’evento o la maggior parte dei morti.

Si afferma che nei reati omissivi impropri l’aspetto della causalità assume una veste del tutto particolare perché l’evento naturalistico non è frutto dell’azione dell’agente; l’agente è rimasto inattivo e l’imputazione che gli si fa deriva da un’origine normativa nel senso che deve sussistere un obbligo giuridico impeditivo dell’evento; un obbligo di agire che ricolleghi l’evento alla condotta passiva dell’agente730.

728 Art. 15 del D.L. 5 maggio 2012, n.59- Disposizioni urgenti per il riordino della Protezione civile.

729 OPCM 28 agosto 2007, n.3606 – Misure per fronteggiare l’emergenza incendi in Lazio, Campania, Puglia,

Calabria e Sicilia.

730 Condotta omissiva che si fa discendere dalla sentenza della Cass. pen., sez. VI, 30 luglio 2014, n.33857; il

Sindaco aveva omesso atti del proprio ufficio che per ragioni di sicurezza pubblica dovevano essere compiuti senza ritardo. Inoltre, si legge nella sentenza che «ai fini della integrazione del reato di rifiuto e omissione di

Si dice allora che l’evento per essere attribuibile ad un soggetto debba violare una regola cautelare; da altra visuale è necessario verificare che il rischio cui è preposta la cautela si sia concretizzato nell’evento. La norma fondante è l’articolo 40 del codice penale che presuppone che vi sia un soggetto garante, a tutela di beni che altri non son in grado di proteggere da soli, che costui abbia un potere giuridico di impedire l’evento.

Da questa ottica conseguono a giudizio della Suprema Corte tre corollari o principi: il principio della concretizzazione del rischio è l’aspetto della colpevolezza e sta a individuare con giudizio ex post un evento al fine di verificare se rientri o meno in quelli che la regola cautelare dismessa era diretta a preservare.

Abbiamo poi il concetto di prevedibilità che va analizzato con giudizio ex ante dal punto di vista dell’agente modello onde verificare se la condotta ipotizzabile sin dall’inizio potesse portare all’evento.

Infine, la c.d. causalità della colpa: giudizio che deve verificare se la condotta positiva, qualora posta in essere, avrebbe evitato il realizzarsi dell’evento.

Questo è quello che in dottrina si chiama giudizio controfattuale; affermandosi poi, che se l’evento era destinato a prodursi ugualmente, anche qualora le regole cautelari fossero state rispettate, allora l’evento non può essere addebitato.

In tema di prevedibilità si afferma anche che la regola cautelare deve avere caratteristiche “modali”, ossia deve determinare le modalità e i mezzi ritenuti essenziali a evitare l’evento. Si dice poi che, nel caso di specie, le regole cautelari di Protezione civile fossero solo quelle che disciplinavano concretamente l’emergenza. E si è ricordato che entrambe le sentenze di merito avessero riconosciuto la prevedibilità degli eventi morte contestati. Prevedibilità quale istituto insito nella consapevolezza-elemento soggettivo.

Si dice che l’agente modello è quello che non è ritenuto in colpa solo se non si è prefigurato le conseguenze rischiose della sua condotta in base alle nozioni della miglior scienza e tecnica del momento.

Ecco quindi, con altre parole: l’agente modello è quello che è ritenuto colpevole non solo perché si è provato che ha omesso una regola cautelare, ma anche perché non ha previsto che quella sua omissione avrebbe potuto portare il realizzarsi di un evento del tipo di quelli per cui la regola cautelare era stata creata.

La giurisprudenza di legittimità è univoca su questo aspetto: «ai fini del giudizio di prevedibilità, deve aversi riguardo alla potenziale idoneità della condotta a dar vita ad una situazione di danno e non anche alla specifica rappresentazione ex ante dell’evento dannoso, quale si è concretamente verificato in tutte le sue gravità ed estensione» 731.

1.2.3.3. La prevedibilità dell’evento

Nel concreto si censura il ragionamento dei giudici di merito che ritennero che dai fatti occorsi il primo ottobre 2009 a Messina, consistiti in precipitazioni che avevano causato ingenti movimenti franosi e colate detritiche (stante la conformazione orografica

atti d’ufficio in relazione alla mancata adozione di un’ordinanza sindacale contingibile ed urgente, sia necessario, da un lato, che sia accertata la sussistenza di grave pericolo per l’incolumità pubblica, cioè dello specifico presupposto oggettivo suscettibile di far scattare l’obbligo di attivazione». Si veda in merito anche l’articolo 15, comma 2, della Legge n.225/92: «il Sindaco è autorità comunale di Protezione civile. Al verificarsi dell’emergenza nell’ambito del territorio comunale, il Sindaco assume la direzione dei servizi di emergenza che insistono sul territorio del comune, nonché il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alle popolazioni colpite e provvede agli interventi necessari dandone immediata comunicazione al prefetto e al presidente della giunta regionale».

del territorio, la quantità dei sedimenti che da decenni occupavano il letto dei torrenti) fosse prevedibile l’evento determinatosi.

Si è ritenuto dal Supremo Collegio che

contrariamente a quanto affermato anche dalla Corte territoriale la prevedibilità dell’evento dannoso verificatosi nel pomeriggio del primo ottobre 2009 non poteva essere ragionevolmente dedotta dal tenore degli avvisi di Protezione civile di cui si è parlato, in particolare dal termine del primo anno ce, nei territori in esame, non aveva un contenuto preoccupante, né tanto meno allarmistico732.

Ne è conseguita la massima riportata in premessa al commento di questa sentenza. Si è affermato anche che:

il difetto di una informazione sulla prevedibilità invece, non solo non consente di affermare che i due Sindaci abbiano trascurato un rischio conosciuto e quindi prevedibile, per gli episodi verificatisi in passato, ma elide qualsivoglia valenza al tema della evitabilità e alla possibilità di gestire l’emergenza secondo i comportamenti inerenti alla posizione di garanzia nei confronti della cittadinanza733.

Si è assunto, per quanto riguarda gli eventi da rischio idrogeologico derivanti da fenomeni temporaleschi che solo con la Circolare n.7117 del 10 febbraio 2016 la Protezione civile ne abbia fatto patrimonio condiviso, grazie agli studi effettuati734.

All’epoca il sistema degli avvisi, così come strutturato e non collegato a ben precisi doveri d’intervento, non era idoneo a prevedere i rischi conseguenti a fenomeni temporaleschi intensi e in zone limitate.

Questa è la soluzione adottata che ebbe a creare così tanto sconcerto nella pubblica opinione.

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