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Le attività, i sistemi di allertamento e i piani di Protezione civile

PARTE II: DOVERE DI PROTEZIONE DAL RISCHIO IDROGEOLOGICO E PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

2. Le fonti ordinarie e l’istituzione della Protezione civile

2.2. Il nuovo Codice della Protezione civile

2.2.3. Le attività, i sistemi di allertamento e i piani di Protezione civile

Le attività di Protezione civile sono illustrate nell’articolo 2 della suddetta novella420.

Similmente all’antecedente articolo 3 della legge n.225/1992, attualmente si distinguono in attività di previsione, prevenzione e di mitigazione dei rischi, di gestione dell’emergenza e di superamento dell’emergenza.

In generale si possono distinguere tra attività che devono essere svolte prima del verificarsi dell’evento di Protezione civile, ossia la previsione e la prevenzione; e tra le attività da svolgersi dopo che l’evento è occorso, trattandosi della gestione e del superamento dell’emergenza. 417 Art. 12 del D.Lgs. n.1/2018. 418 Art.13 del D.Lgs. n.1/2018. 419 Art. 31 ss del D.Lgs. n.1/2018. 420 Art. 2 del D.Lgs. n.1/2018.

Per previsione si intendono le attività svolte anche con il concorso della comunità scientifica e tecnica volte allo studio degli scenari di rischio possibile, per le esigenze di allertamento del Servizio nazionale e di pianificazione.

A seguire vi è l’attività di prevenzione, che consiste nel complesso di attività dirette a ridurre il rischio, la probabilità di accadimento dell’evento, e in particolar modo, rivolte a ridurre l’entità delle conseguenze dannose prodotte dagli eventi calamitosi. L’attività di prevenzione si distingue in strutturale (definita per la prima volta) e non strutturale. Da un lato la prevenzione non strutturale è finalizzata all’allertamento del Servizio nazionale, alle attività di preannunzio in termini probabilistici, di monitoraggio, di sorveglianza degli eventi, di pianificazione421, di formazione di competenze professionali, della diffusione della conoscenza e della cultura della Protezione civile, di informazione alla popolazione sugli scenari di rischio, di promozione e organizzazione di esercitazioni e attività addestrative e di attività svolte all’estero. Dall’altro la prevenzione strutturale attiene alla partecipazione all’elaborazione delle linee di indirizzo nazionali e regionali per la definizione delle politiche di prevenzione strutturali dei rischi naturali e derivanti dall’attività dell’uomo.

La gestione dell’emergenza viene definita come l’insieme coordinato e integrato delle misure ed interventi diretti ad assicurare il soccorso e l’assistenza alle popolazioni colpite dagli eventi calamitosi, anche mediante la realizzazione di interventi indifferibili e urgenti422.

Ed il superamento dell’emergenza riguarda l’attuazione coordinata delle misure volte a rimuovere gli ostacoli alla ripresa delle normali condizioni di vita e di lavoro, per ripristinare i servizi essenziali, oltreché la ricognizione dei fabbisogni per il ripristino delle strutture e delle infrastrutture pubbliche e private danneggiate423.

Inoltre, per la prima volta rispetto alla normativa previgente si definisce, con la norma di cui all’articolo 16, la tipologia dei rischi per cui è prevista l’azione del Servizio nazionale: sismico, vulcanico, da maremoto, idraulico, idrogeologico, da fenomeni metereologici avversi, da deficit idrico e da incendi boschivi424.

La legge poi si sofferma, all’articolo 17, sui sistemi di allertamento che sono articolati in sistema statale e regionale tramite gli strumenti e metodi di sorveglianza in tempo reale degli eventi e della loro evoluzione425.

Per quanto attiene il rischio idraulico e idrogeologico e i fenomeni metereologici avversi sono di primaria importanza la rete statale e regionale dei Centri funzionali, le strutture preposte alla gestione dei servizi metereologici a livello nazionale e regionale, le reti strumentali di monitoraggio e sorveglianza. Al sistema di allertamento nazionale concorre sia il Dipartimento di Protezione civile sia le Regioni e le Provincie autonome attraverso la Rete dei Centri funzionali, costituita dai centri funzionali decentrati e dal centro funzionale centrale, presso il dipartimento. Ogni Centro funzionale svolge attività di

421 Si veda in merito l’articolo 18 del D.Lgs. n.1/2018.

422 Art. 2, comma 6, del D.Lgs. n.1/2018. Tale comma dispone che: «La gestione dell'emergenza consiste

nell'insieme, integrato e coordinato, delle misure e degli interventi diretti ad assicurare il soccorso e l'assistenza alle popolazioni colpite dagli eventi calamitosi e agli animali e la riduzione del relativo impatto, anche mediante la realizzazione di interventi indifferibili e urgenti ed il ricorso a procedure semplificate, e la relativa attività di informazione alla popolazione».

423 Art. 2, comma 7, del D.Lgs. n.1/2018. Il medesimo comma sancisce che: «Il superamento dell'emergenza

consiste nell'attuazione coordinata delle misure volte a rimuovere gli ostacoli alla ripresa delle normali condizioni di vita e di lavoro, per ripristinare i servizi essenziali e per ridurre il rischio residuo nelle aree colpite dagli eventi calamitosi, oltre che alla ricognizione de fabbisogni per il ripristino delle strutture e delle infrastrutture pubbliche e private danneggiate, nonché dei danni subiti dalle attività economiche e produttive, dai beni culturali e dal

patrimonio edilizio e all'avvio dell'attuazione delle conseguenti prime misure per fronteggiarli».

424 Art. 16 del D.Lgs. n.1/2018. 425 Art. 17 del D.Lgs. n.1/2018.

previsione, monitoraggio e sorveglianza in tempo reale, che condivide poi con l’intera rete dei Centri426. Per esempio, individuano i dati rilevati dalle reti meteo-idro-pluviometriche, dalla Rete radar meteorologica nazionale e dalle diverse piattaforme satellitari disponibili per l’osservazione della terra; i dati idrologici, geologici, geomorfologici e quelli derivanti dal sistema di monitoraggio delle frane427. Accanto alla rete dei Centri funzionali possono partecipare, attraverso la stipula di convenzioni, anche centri di competenza, tra cui rientrano strutture operative e soggetti pubblici, università, centri di ricerca. Un elenco dei centri di competenza si può rinvenire nel decreto del Capo Dipartimento n. 1540 del 19 giugno 2018 sulla rettifica ed integrazione dei Centri di competenza individuati con i decreti 24 luglio 2013, n. 3152, 15 aprile 2014, n. 1349, e 26 maggio 2016, n. 1692428.

Inoltre, ogni Regione dispone di un proprio servizio meteorologico e/o idrogeologico, si tratta per esempio dell’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente, l’Arpa429. L’attività svolta da tale Agenzia regionale consiste in attività di previsione metereologica, idrologica, di fornitura di prodotti operativi che consentano l’accesso anche ai centri funzionali dei dati meteorologici necessari.

L’articolo 18 del Codice definisce i criteri circa la pianificazione di Protezione civile ai diversi livelli territoriali430. Si tratta di una attività di prevenzione non strutturale, basata sulle attività di previsione, funzionale alla definizione delle strategie operative e di intervento secondo uno svolgimento coordinato fra Enti; al fine di garantire effettività delle funzioni da svolgere, di assicurare un raccordo informativo con le varie strutture, e garantire la partecipazione dei cittadini.

Il piano si articola principalmente in tre parti fondamentali: una prima parte generale, laddove si raccolgono tutte le informazioni sulle caratteristiche e sulla struttura del territorio; una seconda parte, ove si stabiliscono gli obiettivi da conseguire per evitare e affrontare situazioni di emergenza; infine una terza parte dove si assegnano le responsabilità decisionali ai vari organi di controllo e di comando. È un documento flessibile ed in continuo aggiornamento in base all’evolversi della situazione territoriale.

2.3. I principi guida della Protezione civile: principio di sussidiarietà,

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