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Concetto di prevedibilità del rischio e nesso di causa

PARTE IV: UNA TASSONOMIA DELLA GIURISPRUDENZA D

LEGITTIMITÀ E DI MERITO IN BASE AI SOGGETTI RESPONSABILI E ALL’AGENTE EZIOLOGICO DEL DANNO

1. Il Comune e il Sindaco

1.1. Le sentenze guida: l’alluvione di Genova e la frana di Sarno 1 Genova, novembre

1.1.1.4. Concetto di prevedibilità del rischio e nesso di causa

Lo sforzo ermeneutico della Corte ha riguardato anche l’aspetto della prevedibilità dell’evento istituto che, nei processi degli ultimi anni a fronte delle calamità naturali che sono occorse in Italia, è stato tema costante al fine di tracciare una linea di demarcazione per poter attribuire un evento a titolo soggettivo colposo.

Compito dei pubblici ufficiali titolari di funzione di garanzia è quello di evitare gli effetti pericolosi per la collettività di un evento naturale che di per sé non è contrastabile. Non si deve evitare l’alluvione ma il rischio che derivino danni.

Regola fondante la imputabilità soggettiva in condotte omissive, come nel caso in questione, è il fatto che le omissioni siano causalmente derivazione di cautele assunte, doverose ma pretermesse, dovendosi provare, con elevata probabilità, che l’evento non si sarebbe verificato o, quantomeno con limitati danni. Imponendosi all’interprete un giudizio controfattuale nel determinare il rapporto causale fra la condotta omissiva e l’evento; dovendosi verificare se l’intervento di cause eccezionali siano da sole sufficienti a determinare l’evento (il caso fortuito civilistico).

In punto di concetto di prevedibilità dell’evento si ripercorrono i recenti pronunciamenti di legittimità, fra cui quello reso in sentenza sul disastro di Sarno632. Questa

pronuncia, seguendo le indicazioni delle Sezioni Unite n.30328 del 10/07/2002, Franzese, imponeva che:

l’accertamento della causalità fra l’omissione e l’evento va compiuto in termini di elevata credibilità razionale, nel senso che l’ipotesi scientifica deve avere un elevato grado di conferma e le ipotesi alternative devono essere ragionevolmente escluse633

statuendo che l’addebito soggettivo dell’evento richiede che lo stesso sia non solo prevedibile, ma anche evitabile dall’agente con le regole cautelari imposte.

631 D.G.R. del 9 luglio 2007, n.746 – Procedura di allertamento meteo ed idrologica per la Regione Liguria. Si

veda anche la precedente Legge Regionale, del 27 gennaio 2000, n.9- Misure straordinarie ad integrazione della legge regionale del 4 settembre 1996, n.70.

632 Ibidem.

Si ritiene cioè che nei delitti colposi, con una valutazione da operarsi ex ante, l’evento non possa essere addebitato all’agente modello se le conoscenze della miglior scienza e tecnica siano tali che l’evento non poteva essere previsto. Pena una responsabilità oggettiva non ammissibile.

Si impone che le verifiche siano ex ante e non post evento; avendo la norma impositiva di dovere una funzione precauzionale, dovendosi adottare le cautele anche solo nel dubbio che dalla mancata adozione derivino eventi dannosi.

Con la sentenza oggetto di commento si va poi a precisare leggermente e a limitare sul punto la portata della sentenza sul c.d. caso Sarno. Asserendosi che se è dovere prevedere fenomeni sempre più ricorrenti e che rispetto al passato possano avere conseguenze peggiori, adottando strategie operative in termini di prevenzione del danno, è anche vero che il canone va ricondotto a ragionevole prevedibilità e probabilità ex ante.

Del resto, già la Suprema Corte con la sentenza n.12478 del 19 novembre 2015, occupandosi del terremoto dell’Aquila, si era determinata nel senso di escludere responsabilità penale del garante allorquando le norme impongono compiti senza individuare le modalità di assorbimento degli stessi, (imputati erano i membri della Commissione grandi rischi del Dipartimento della Protezione civile)634.

In quest’ultimo caso i giudici si erano interrogati se ai membri della Commissione Grandi Rischi potessero imputarsi i reati di omicidio colposo e lesioni colpose plurime. Nello specifico ci si domandava se la C.G.R. avesse prodotto, a causa del rilascio di informazioni incomplete sull’attività sismica, un effetto rassicurante sulla popolazione locale, a causa del quale i cittadini avrebbero tenuto condotte che ne avrebbero successivamente provocato la morte.

Il Tribunale di primo grado condannava i membri della C.G.R. e coloro che presero parte alla riunione del 31 marzo 2009635; il giudice di prime cure infatti riteneva che costoro avessero assunto in concreto una posizione di garanzia e avessero l’obbligo di impedire gli eventi dannosi.

A diversa soluzione è pervenuta la sentenza di secondo grado, laddove i sei membri tecnici della Commissione Grandi Rischi vennero assolti e fu condannato solo il vice- presidente della Protezione civile636.

La Suprema Corte, contrariamente alle affermazioni del Tribunale di primo grado e conformemente alla Corte d’Appello, ha invece affermato che: «la Commissione ai sensi della L. n.225 del 1992, è organo consultivo e propositivo del Servizio nazionale della Protezione civile su tutte le attività di Protezione civile volte alla previsione e prevenzione delle varie ipotesi di rischio, avendo il compito di fornire le indicazioni necessarie per la definizione delle esigenze di studio e di ricerca in materia di Protezione civile, di procedere all’esame dei dati forniti dalle istituzioni ed organizzazioni preposte alla vigilanza degli eventi previsti dalla L.225/1992 e alla valutazione dei rischi connessi e degli interventi conseguenti, nonché all’esame di ogni altra questione inerente […] la non sovrapponibilità dei compiti affidati dalla legge al dipartimento della Protezione civile a quelli specifici della CGR. Risulta invero evidente come a quest’ultima non sono affidati compiti di prevenzione e previsione bensì quelli di attività consultiva tecnico-scientifica e propositiva in materia di previsione e prevenzione delle varie situazioni di rischio»637.

634 Cass. pen., sez. IV, 19 novembre 2015, n.12478, in De Jure. 635 Trib. Aquila, 22 ottobre 2012 in De Jure.

636 App. dell’Aquila, 10 novembre 2014, n.3317. Si veda in merito anche A. GARGANI, Le posizioni di

garanzia -Rassegna di giurisprudenza nazionale in Giurisprudenza italiana, 2016, 1, pp. 214-223.

In sintesi, la Commissione Grandi Rischi è solamente incaricata di rendere pareri, proposte, documenti di carattere tecnico-scientifico e non assume l’obbligo di svolgere attività di previsione e di prevenzione e relativi obblighi di garanzia, in quanto non esplicitati dalla normativa in materia.

Tornando alla sentenza in esame preme sottolineare che si afferma che

l’agente modello non è quello che si adagia sulle esperienze precedenti, ma quello che utilizzando gli studi scientifici e tecnici è in grado di ipotizzare, entro limiti ragionevoli, le conseguenze gravi di un fenomeno ricorrente. Con una valutazione caso per caso. Cosi pervenendosi al necessario

giudizio di evitabilità che può definirsi come la possibilità di diminuire l’esposizione alle conseguenze dannose per la salute collettiva ed individuale638.

In virtù di questi principi la Suprema Corte ha dichiarato invalicabile l’affermazione di penale responsabilità degli imputati, in ragione dei ruoli decisori assunti all’interno del COC e di un’assunzione in fatto delle posizioni di garanzia nella concreta gestione del rischio. Si è affermato che per i funzionari vi è stata un’assunzione in fatto nella gestione del rischio all’interno di un organo deputato alla gestione dell’emergenza avente funzioni consultiva del Sindaco ma avente anche poteri decisori.

In termini diversi relativamente al riconoscimento di posizione di garanzia del Sindaco, dell’assessore alla Protezione civile, dei membri del COC, si pronuncia, in occasione di altro evento alluvionale, la sentenza Tribunale di Genova del 27 febbraio 2017639. Infatti, si ritorna alla concezione formalistica seguita dal giudice monocratico di primo grado del caso alluvione di Genova del Novembre 2011. Si sostiene che solo il Sindaco, autorità locale di Protezione civile, l’assessore alla Protezione civile ed il funzionario delegato alla sicurezza del Comune sono titolari di una posizione di garanzia, a tutela delle persone che si trovano nel territorio comunale, e hanno l’obbligo di esercitare compiti di prevenzione; non lo sono i membri del COC a meno che non siano loro attribuite specifiche funzioni. Si disconosce l’assunzione in fatto di posizione di garanzia e si ritiene che le stesse derivino solo da fonte normativa.

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