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La cooperazione colposa nel reato e le posizioni di garanzia

PARTE IV: UNA TASSONOMIA DELLA GIURISPRUDENZA D

LEGITTIMITÀ E DI MERITO IN BASE AI SOGGETTI RESPONSABILI E ALL’AGENTE EZIOLOGICO DEL DANNO

1. Il Comune e il Sindaco

1.1. Le sentenze guida: l’alluvione di Genova e la frana di Sarno 1 Genova, novembre

1.1.1.2. La cooperazione colposa nel reato e le posizioni di garanzia

Uno degli aspetti rilevanti di discussione giuridica della sentenza siffatta ha riguardato proprio la cooperazione colposa nel reato e nelle posizioni di garanzia.

Dato che nel mentre il giudice di merito di primo grado aveva condannato il Sindaco, l’assessore alla Protezione civile e i funzionari prima indicati, tutti i membri del COC, per negligente, imprudente, imperito esercizio di una posizione di garanzia conseguente specificatamente ai loro incarichi ricoperti in ambito dell’amministrazione comunale di Genova, non ipotizzandosi una agevolazione di tutti anche nell’altrui condotta omissiva, il Giudice d’appello li condannava tutti in cooperazione colposa, sia i cosiddetti “politici”, sia i “tecnici” 622.

Aldilà dell’aspetto (risolto positivamente) per cui secondo i giudici di legittimità nei giudizi di merito si sarebbe sempre rispettato il principio della correlazione fra accusa (imputazione) e sentenza, dato che alle parti con l’istruttoria dibattimentale e con le impugnazioni si è dato modo di interloquire sull’argomento, merita appunto sottolineare che nel merito il giudice di primo grado aderisce ad una concezione rigidamente formalistica della posizione di garanzia, che ritiene di ancorare ad una determinata norma di legge che individua specifici obblighi di fare in capo a ciascuno.

Invece la Corte territoriale di Genova individua per il Sindaco una posizione di garanzia ex lege e, per gli altri imputati una posizione di garanzia in fatto, comportante l’applicazione dell’istituto della cooperazione colposa ex art. 133 c.p. E per il fatto di aver assunto quali funzionari del Comune e membri del COC, in virtù delle mansioni svolte in COC, in fatto condotte preordinate alla prevenzione di eventi idrogeologici a tutela cittadini. E, pur avendo solo il Sindaco una formale posizione di garanzia. Tutti poi avrebbero omesso interventi doverosi nella consapevolezza dell’altrui posizione di garanzia e delle altrui colpose inadempienze ai doveri. E, quindi, con un apporto giuridico causale colposo alla propria condotta, ma anche alle altrui condotte colpose; e all’aggravarsi quindi delle colpe altrui.

Si è ritenuto in passato dai giudici di legittimità (caso ThyssenKrupp623) che risponda

ex art. 113 c.p. anche l’agente, « il quale trovandosi ad operare in una situazione di rischio da lui immediatamente percepibile, pur non ricomprendo alcuna formale posizione di garanzia, contribuisca con la propria condotta cooperativa all’aggravamento del rischio,

622 Art.113 del Codice penale.

fornendo un contributo causale giuridicamente apprezzabile alla realizzazione dell’evento, ancorché la condotta del cooperante in sé considerata, appaia tale da non violare alcuna regola cautelare, essendo sufficiente l’adesione intenzionale dell’agente all’altrui azione negligente, imprudente o inesperta, assumendo così sulla sua azione il medesimo disvalore che, in origine, è caratteristico solo dell’altrui comportamento»624.

In realtà, con la sentenza oggetto di disanima non si arriva a ciò, dato che di fronte ad un illecito in cui si pensa sussista un’omissione, non si prescinde dalla necessità di individuare in capo ad ogni singolo cooperante una posizione di garanzia, ma si ipotizza anche un’assunzione di fatto della gestione del rischio e della altrui posizione di garanzia.

Così, come nel caso degli imputati membri del Comitato operativo comunale che rispetto al Sindaco hanno attribuzioni formali verso il rischio meno ampie di quelle utili alla gestione dello stesso, ma che vengono ampliate per eliminare vuoti di tutela.

Questa concezione è sintetizzata in sentenza ritenendosi che:

in tema di colpa specifica, nell’ipotesi della violazione di una norma cautelare cosiddetta elastica […] è necessario che l’imputazione soggettiva dell’evento avvenga attraverso un apprezzamento della concreta prevedibilità ed evitabilità antigiuridica da parte dell’agente modello625.

In sentenza si aderisce alla tesi dottrinale che reputa che la disciplina della cooperazione colposa eserciti una funzione estensiva dell’incriminazione rispetto al concorso di cause colpose indipendenti, implicando anche condotte atipiche e agevolatrici.

Si pensa che proprio nel caso in oggetto vi siano gli elementi fattuali per ritenere sussistere l’istituto, anziché il concorso di cause colpose fra loro indipendenti; si afferma che: «l’effetto estensivo si configura senz’altro nei reati commissivi mediante omissione, quando vi sia l’apporto di un soggetto non gravato dell’obbligo di garanzia»626.

E, il fatto che si considera necessario a fungere da legame fra le diverse condotte delineando la cooperazione, viene ritenuto di tipo psicologico: la consapevolezza di cooperare con altri.

La ragione di tale indirizzo è, a mio avviso, un tentativo in nome della tutela della collettività dei beni primari e del buon andamento della P.A. (art. 97 Cost.), di accrescere in efficienza le cautele, tanto da coinvolgere (come nel caso in questione) e responsabilizzare soggetti che svolgono di per sé ruoli subalterni o meno significanti per poteri.

Gli imputati del processo, solo uno dei quali obbligato ad agire in virtù di obbligo giuridico (Sindaco), sono però tutti riconosciuti colpevoli dei delitti colposi in relazione a profili di condotta riconducibili a difetti di coordinamento reciproco in punto di prevenzione dell’emergenza, tutte condotte omissive concausative del disastro e dei morti.

Si è detto che le omissioni di tutti, i profili di colpa riconosciuti a tutti, e le condotte anti-doverose, vanno lette unitariamente:

laddove la comune gestione del rischio giustifica la penale rilevanza di apporti che, sebbene atipici, incompleti o di semplice partecipazione, si coniugano fra loro compenetrandosi laddove gli obblighi di cooperazione e di coordinamento

624 Cass. pen., sez. IV, 12 ottobre 2007, n.37606 in De Jure.

625 Cass. pen., sez. IV, 12 aprile 2019, n.22214 in De Jure in par. 5 “L’infondatezza della questione sollevata

circa la mancata correlazione tra accusa e sentenza in relazione al capo 1) dell’imputazione”.

626 Cass. pen., sez. IV, 12 aprile 2019, n.22214 in De Jure in par. 5.5. “Il tema della cooperazione e

rappresentano la cifra della loro posizione di garanzia e delimitano l’ambito della rispettiva responsabilità627.

Ecco allora, che in altri termini, si è venuti a considerare che l’obbligo di garanzia non deriva solo dalla legge o dall’inquadramento in mansioni in un Ente strutturato come il Comune di Genova, ma nasce anche dall’assunzione di fatto di un onere/dovere, con l’assunzione in carico di un bene da tutelare.

In sintesi, la sentenza che si commenta, segue l’indirizzo giurisprudenziale secondo cui la cooperazione nel delitto colposo si distingue dal concorso di cause colpose indipendenti stante la necessaria reciproca consapevolezza dei cooperanti di apportare un contributo al determinismo comune, non occorrendo la consapevolezza della natura colposa dell’altrui condotta; è sufficiente la coscienza dell’altrui partecipazione allo stesso illecito628.

Assai interessante è la soluzione adottata soprattutto laddove in casi simili a quello di cui ci si è occupati di fatto si opera in un organismo amministrativo complesso, ognuno in concreto con le condotte altrui, e proprio perché nella gestione dell’emergenza deve essere consapevole di quello che fa l’altro.

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