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Segue : esondazioni, allagamenti e caso fortuito nella giurisprudenza civile

PARTE IV: UNA TASSONOMIA DELLA GIURISPRUDENZA D

LEGITTIMITÀ E DI MERITO IN BASE AI SOGGETTI RESPONSABILI E ALL’AGENTE EZIOLOGICO DEL DANNO

1. Il Comune e il Sindaco

1.3. Le alluvioni e la giurisprudenza

1.3.2. Segue : esondazioni, allagamenti e caso fortuito nella giurisprudenza civile

In questo paragrafo verranno analizzate alcune delle sentenze civili concernenti la responsabilità della Pubblica Amministrazione per alluvioni, straripamenti, allagamenti ed esondazioni759.

In primo luogo, con la sentenza del Tribunale delle Acque del 27 maggio 1972, n.16760 si era sancita la responsabilità della Pubblica Amministrazione per omessa

manutenzione di un corso d’acqua che, a causa dei detriti accumulatesi lungo la riva, esondava. Si sottolinea come il nesso eziologico del danno non venga meno a causa della negligenza dell’amministrazione che non aveva previsto che la portata del fiume aumentasse e che la situazione si potesse aggravare. Qualora infatti vi siano omissioni di vigilanza e manutenzione risponde la P.A. (Trib. Acque, del 27 settembre 1966 n.32; Trib. Acque del 5 maggio 1984, n.7; Cass. civ. del 20 maggio 1980, n.3290; Cass. civ., del 15 maggio 1990, n.4188761).

Non è nemmeno rilevante la circostanza che un edificio che ha subito danni da esondazione ed il conseguente allagamento, sia stato costruito in violazione di norme

758 Ibidem.

759 In merito si legga W. BIGIAVI , Giurisprudenza sistematica di diritto civile e commerciale, Milano, Utet, 1997. 760 Trib. Acque, 27 maggio 1972, n.16 in Cons. Stato 1972, II, 473.

761 Trib. Acque, 27 settembre 1966 n.32 in Foro amm, 1967, I, 1, 2012; Trib. Acque, 5 maggio 1984, n.7, in

Cons. Stato, 1984, II, 538; Cass. civ., 20 maggio 1980, n.3290 in Leggi d’Italia e Cass. civ., 15 maggio 1990,

edilizie, in quanto risponderà sempre la P.A. qualora il danno sia dovuto da omessa manutenzione.

Allo stesso modo il nesso causale tra il comportamento della P.A. e il danno non può essere escluso qualora abbondanti piogge abbiano determinato il cedimento delle strutture per erosione, dovuto alla mancanza di manutenzione, in questo senso il Trib. Acque, del 30 giugno 1978, n.24 e il Trib. Acque del 28 agosto 1987, n.42762.

La P.A. risponde inoltre dei danni provocati da un’inondazione non prevedibile però aggravata e parzialmente causata dall’imbibizione dei terreni (T. Acque, del 23 gennaio 1981, n.7; Trib. Acque, del 3 febbraio 1990, n.10) 763.

Interessante è inoltre la sentenza del Tribunale di Torino, sez. IV, del 4 marzo 2016, n.1271764, laddove si è riconosciuta la responsabilità del Comune ai sensi dell’art. 2051 c.c.

per i danni causati al danneggiante per aver omesso di gestire adeguatamente gli impianti fognari comunali. Risponde per responsabilità da cose in custodia dato che l’esimente del caso fortuito non può essere invocata per i danni cagionati da precipitazioni atmosferiche di eccezionale intensità, dato che il sistema per il deflusso delle acque non era stato adeguatamente gestito.

Alle stesse soluzioni perviene anche la Corte d’Appello di Catanzaro, sez. II, del 24 novembre 2017, n.1829, laddove ha ritenuto responsabile il Comune di Falerna ex art. 2051 c.c. per aver omesso un’adeguata regimentazione delle acque, che a seguito di evento alluvionale, causavano ingenti danni all’immobili di parti attrici765.

Similmente a quanto statuito dalla sentenza appena vista, il Tribunale di Roma, sez. XIII, del 30 novembre 2017, n.22475, afferma che «in tema di responsabilità per i danni causati da allagamenti, sussiste, ex art. 2051 c.c., la responsabilità dell’ente pubblico gestore delle strade qualora risulti che i danni provocati agli immobili dall’acqua siano stati causati dalla mancata manutenzione e pulizia delle strade, nonché dal mancato controllo tecnico delle stesse766; nel caso di specie non può riconoscersi a favore dell’ente la sussistenza del caso fortuito, in quanto si è trattato di precipitazioni molto forti, ma non imprevedibili»767.

Nel caso di specie è stato ritenuto responsabile il Comune di Roma, il quale era stato citato in giudizio da parte attrice per i danni subiti dai garages di loro proprietà causati dall’insufficienza di gestione e manutenzione del sistema fognario che ne aveva provocato l’allagamento.

Conforme a citata sentenza è quella del Tribunale di Reggio Calabria, laddove parte attrice ex art. 2051 c.c. citava in giudizio il Comune al fine di riconoscerne la responsabilità per i danni che aveva riportato la sua autovettura a seguito dell’innalzamento del livello dell’acqua, causati dall’omessa custodia e manutenzione dei sistemi per il deflusso delle acque meteoriche768. Come già era stato sottolineato dalla Suprema Corte con sentenza

n.6665 del 2009 gli impianti fognari comunali sono dei beni posti sotto il controllo dell’ente comunale769; il Comune, essendo tenuto a doveri di manutenzione e di pulizia degli stessi, deve quindi, a meno che non dimostri il caso fortuito, risarcire il danneggiato. Così è stato disposto dal Tribunale di Reggio Calabria, sez. II, del 8 marzo 2018, n.365.

762 Trib. Acque, 30 giugno 1978, n.24, II, 1275; Trib. Acque del 28 agosto 1987, n.42, Cons. Stato, 1978, II,

793.

763 Trib. Acque, 23 gennaio 1981, n.7, Cons. Stato, 1981, II e Trib. Acque, 3 febbraio 1990, n.10, Cons. Stato,

1990, II, 366.

764 Trib. Torino, sez. IV, 4 marzo 2016, n.1271 in De Jure. 765 App. Catanzaro, sez. II, 24 novembre 2017, n.1829 in De Jure. 766 Trib. Roma, sez. XIII, 30 novembre 2017, n.22475 in De Jure. 767 Ibidem.

768 Trib. Reggio Calabria, sez. II, del 8 marzo 2018, n.365 in De Jure. 769 Cass. civ., sez. III, 19 marzo 2009, n.6665 in Leggi D’Italia.

Del tutto similare a tale sentenza è quella del Tribunale di Lucca del 15 giugno 2017, n.1234, laddove il Comune di Viareggio si è visto condannare al risarcimento dei danni subiti da un cittadino alla sua autovettura. Anche in questo caso il Comune è responsabile ex art. 2051 c.c.770. L’Ente aveva infatti omesso di chiudere, nonostante le intense piogge di

carattere alluvionale (alluvione in Versilia del 2011), la strada urbana. Nel caso in questione non è stato riconosciuto da parte del giudice alcun concorso di colpa del danneggiato. In sentenza infatti si è sancito che: «L'attore danneggiato è, pertanto, tenuto a provare soltanto l'esistenza di tale nesso causale, senza dover provare la condotta dolosa o colposa del custode, il quale, per essere liberato dalla responsabilità ex art. 2051 c.c., deve provare il c.d. caso fortuito, da intendersi in senso ampio come un evento esterno»771. Il Comune è stato quindi ritenuto interamente responsabile, dato che non aveva fornito la prova liberatoria richiesta ex art. 2051 c.c., ossia il caso fortuito.

Interessante per quanto riguarda il caso fortuito e l’eccezionalità dell’evento è la sentenza del Tribunale civile di Sanremo, sez. I, 8 giugno 2011772. In data 30 settembre 1998, nel mentre erano in corso lavori autorizzati dal Comune su propria strada, a seguito delle abbondanti piogge e dell’assenza di qualsiasi protezione idraulica verso valle, le acque provenienti dall’alto della collina travolgevano case e danneggiavano un’impresa alberghiera. Parte attrice citava in giudizio il Comune che eccepiva l’eccezionalità dell’evento atmosferico, qualificabile quale nubifragio e, pertanto costituente fatto di forza maggiore o caso fortuito. Il Giudice ripercorre la giurisprudenza di legittimità che in tema di caso fortuito ebbe ad affermare:

possono integrare il caso fortuito precipitazioni imprevedibili o di eccezionale entità ed è noto che l’evento imprevedibile costituisce caso fortuito e non determina responsabilità773.

Stante una perizia disposta si ritenne che il fatto non poteva ritenersi imprevedibile o di intensità eccezionale al punto da prefigurare caso fortuito; si ebbe ad analizzare il dato pluviometrico e si riscontrò che non eccedeva la normalità. Così escludendosi che la precipitazione del 30 settembre del 1998 potesse qualificarsi come caso fortuito si da escludere responsabilità dei soggetti (Comune) tenuti ad adottare le cautele doverose per evitare danni da cose in custodia; nel caso specifico non si predisposero opere idrauliche a tutela di terzi posti a valle, ciò stante lo stato dei luoghi.

Significativa è anche la soluzione a cui è pervenuta la Corte d’Appello di Torino, sez. III, del 27 novembre 2011, n.2519774, laddove si è sancita la responsabilità della società

appaltatrice, cui il Comune aveva trasferito la responsabilità, per cose in custodia ex art. 2051 c.c. per l’allagamento dei locali di parte attrice. In particolare, la corte di merito ha enunciato che nemmeno la criticità livello tre segnalata dall’Arpa non integra eccezionalità dell’evento piovoso al fine della responsabilità ex art. 2051 c.c.: «sussiste emergenza solo quando sul luogo del fatto è necessaria la presenza di un numero consistente di uomini e mezzi della Protezione civile e degli enti preposti alle azioni di soccorso, ipotesi non ravvisabile nel caso di specie»775. In assenza della prova del caso fortuito il danneggiato

770 Trib. Lucca, 15 giugno 2017, n.1234 in Leggi D’Italia. 771 Ibidem.

772 Trib. Sanremo, sez. I, 8 giugno 2011 in De Jure.

773 Cass. civ., sez. III, 22 maggio 1998, n. 5133 in Leggi D’Italia. 774 App. Torino, sez. III, 27 novembre 2011, n.2519 in De Jure. 775 Ibidem.

risponde quindi di responsabilità da cose in custodia ex art. 2051 c.c. (conf. la sentenza del Tribunale di Teramo del 6 marzo 2018, n.192) 776.

Sull’istituto del caso fortuito si è espressa varie volte la Corte di Cassazione civile, laddove si è dovuta pronunciare circa eventi lesivi derivanti da alluvioni.

La sentenza Corte di Cassazione civile, sez. III, del 24 marzo 2016, n. 5877, è un passaggio importante dell’evoluzione giurisprudenziale che poi ha portato i giudici di merito con la sentenza prima commentata (ossia la sentenza n.1258 del 6 marzo 2019) ad ulteriori approfonditi passi777.

Il caso concerneva i danni arrecati a terzi a seguito di allagamenti causati da un evento estremo e l’asserita responsabilità del Comune di Lissone che non si era attivato a sufficienza per disporre di elettropompe idonee a smaltire le acque.

I giudici di legittimità accoglievano il ricorso del privato soccombente in primo e secondo grado; le Corte territoriali avevano sostenuto che l’accertamento sul mancato funzionamento delle elettropompe sarebbe stato inutile in quanto queste ultime non sarebbero state sufficienti a smaltire la pioggia.

La Corte esaminava la propria casistica mirante a verificare se il fenomeno di pioggia di eccezionale gravità possa essere riconducibile all’istituto del caso fortuito, idoneo a interrompere il nesso di causalità. Con la sentenza del 11 maggio 1991, n.5267 si sancì che:

per caso fortuito deve intendersi un avvenimento imprevedibile, un quid di imponderabile che si inserisce improvvisamente nella serie causale come fattore determinante in modo autonomo dell’evento. Il carattere eccezionale di un fenomeno naturale […] non è quindi sufficiente, di per sé solo, a configurare tale esimente, in quanto non ne esclude la prevedibilità in base alla comune esperienza778.

A seguire nella sentenza del 22 maggio 1998 n.5133 si affermò invece che «possono integrare il caso fortuito precipitazioni imprevedibili o di eccezionale entità»779 e in quella del 9 marzo 2010, n.5658 si disse che: «una pioggia di eccezionale intensità può costituire caso fortuito in relazione a eventi di danno come quello in questione; ma non è affatto vero che una siffatta pioggia costituisce sempre e comunque un caso fortuito»780.

Con la sentenza oggetto di commento la Corte ritiene che il caso fortuito (o forza maggiore) vada ammesso solo laddove «il fattore estraneo al soggetto danneggiante abbia un’efficacia di tale intensità da interrompere tout court il nesso eziologico fra la cosa e l’evento lesivo, di tal che esso possa essere considerato una causa sopravveniente da sola sufficiente a determinare l’evento»781.

Il giudizio va fatto in concreto analizzando la fattispecie e verificando la potenzialità di un corretto uso delle migliori elettropompe in circolazione. Concludendo che

in relazione agli obblighi di manutenzione gravanti sulla P.A. la discrezionalità e la conseguente insindacabilità da parte del giudice ordinario, dei criteri e dei mezzi con cui la P.A. realizzi e mantenga un’opera pubblica trova un limite nell’obbligo di osservare, a tutela dell’incolumità dei cittadini e dell’integrità del loro patrimonio, le specifiche disposizioni di legge e regolamenti disciplinanti detta attività, nonché le comuni norme di diligenza e prudenza, con la conseguenza che dall’inosservanza di

776 Trib. Teramo, 6 marzo 2018, n.192 in De Jure. 777 Cass. civ., sez. III, 24 marzo 2016, n.5877 in De Jure. 778 Cass. civ., sez. III, 11 maggio 1991, n.5267 in De Jure. 779 Cass. civ., sez. III, 22 maggio 1998, n.5133 in De Jure. 780 Cass. civ., sez. III, 9 marzo 2010, n.5658 in De Jure. 781 Ibidem.

queste disposizioni e di dette norme deriva la configurabilità della responsabilità della stessa pubblica amministrazione per i danni arrecati a terzi782.

E asserendo che:

oggi, stante il costante verificarsi di eventi alluvionali estremi, una prevedibilità maggiore o minore di pioggia, impone, in considerazione dei generalizzati dissesti idrogeologici, criteri di accertamento improntati a maggior rigore, poiché è chiaro che non si possono più considerare come eventi imprevedibili alcuni fenomeni atmosferici che stanno diventano sempre più frequenti e, ormai, tutt’altro che imprevedibili783.

Le medesime parole sono state poi riprese dal giudice del Tribunale di Perugia del 10 gennaio 2017, n.13, laddove anch’egli ha affermato che «ogni riflessione sull’attualità, sulla prevedibilità maggiore o minore di una pioggia a carattere alluvionale, certamente impone oggi, in considerazione dei noti dissesti idrogeologici del nostro Paese, criteri di accertamento improntati a maggior rigore» 784.

Per questo motivo la Cassazione ha accolto il ricorso ed ha rimesso nuovamente il caso al giudizio alla Corte d’Appello che dovrà giudicare la vicenda, attenendosi ai principi sopra riportati.

Difformemente dalle sentenze appena viste, la Corte Appello Torino, sez. III, 07/11/2016, n.1892, ha riconosciuto l’assoluzione del Comune per i danni causati alla ditta di parte attrice (l’appellante). I locali di suddetta ditta erano infatti stati travolti e irreversibilmente danneggiati dalla invasione delle acque della rete fognaria, a seguito di evento alluvionale785. Nel caso di specie sia il giudice di prime cure, sia il giudice d’appello riconoscevano il caso fortuito e la conseguente esclusione della responsabilità del Comune, dato che il perito aveva constatato che si era trattato di evento alluvionale di eccezionale portata con un tempo di ritorno di 75 anni.

Si veda infine la Cass. civ., sez. III, del 1 febbraio 2018, n.2482 laddove statuisce che: «in tema di responsabilità per danno cagionato da cose in custodia, di cui all'art. 2051 c.c., l'adozione, da parte dell'autorità amministrativa, di delibere dichiarative dello stato di calamità non costituisce di per sé prova dell'eccezionalità ed imprevedibilità degli eventi meteorici che abbiano causato danni alla popolazione, in quanto il concetto di “calamità naturale” espresso nelle leggi sulla Protezione civile si riferisce al danno o al pericolo di danno e alla straordinarietà degli interventi tecnici destinati a farvi fronte, non alle caratteristiche intrinseche degli eventi naturali che di quel danno siano stati la causa o la concausa»786.

Sul tema invece concernente il concorso di colpa del danneggiato nella causazione del danno si veda la sentenza del Tribunale di Lecce, sez. I, 01 settembre 2016, n.3739787. In

particolare, si sottolinea che «tanto in ipotesi di responsabilità ex art. 2051 c.c., quanto in ipotesi ex art. 2043 c.c., il comportamento colposo del soggetto danneggiato nell’uso del bene demaniale esclude la responsabilità della P.A., se tale comportamento è idoneo ad

782 Si veda anche la massima di D.PALOMBELLA in Diritto e Giust., 2016, laddove si sottolinea che: «La pioggia

intensa e persistente, tale da assumere il carattere della eccezionale intensità, non può costituire un evento rientrante nel caso fortuito o nella forza maggiore specie in epoche come quella attuale in cui i dissesti idrogeologici richiedono maggior rigore ».

783 Ibidem.

784 Trib. Perugia, 10 gennaio 2017, n.13 in De Jure.

785 App. Torino, sez. III, 07 novembre 2016, n.1892 in De Jure. 786 Cass. civ., sez. III, 1 febbraio 2018, n.2482 in Leggi d’Italia. 787 Trib. Lecce, sez. I, 01 settembre 2016, n.3739 in De Jure.

interrompere il nesso tra la causa del danno e il danno stesso, integrando, altrimenti, un concorso di colpa ai sensi dell’art. 1227 c.c. comma 1, con conseguente diminuzione della responsabilità colposa dell’attore non può essere ritenuta l’unica ed esclusiva causa dell’evento di danno»788. Ossia nel caso di specie il danneggiato che, nonostante la violenta

alluvione e conseguente allagamento della zona, abbia transitato con la propria autovettura lungo un sottopasso integra l’istituto del concorso di colpa; il risarcimento che gli spetta dovrà essere quindi diminuito.

Ulteriore sentenza che illustra il comportamento diligente che deve essere tenuto dal danneggiato è Corte appello di Catania, sez. I, 11/03/2019, n.558789. Il caso in questione tratta della responsabilità in relazione ai danni subiti da parte attrice per rovinosa caduta sul manto stradale, causata da una buca piena d’acqua formatasi a seguito del mancato deflusso delle acque per un violento temporale. In primo grado si era sostenuto che nessuna responsabilità poteva essere attribuita al Comune, dato che l’evento dannoso avrebbe potuto essere facilmente previsto ed evitato dal danneggiato. Anche i giudici di secondo grado hanno concordato con la statuizione del giudice di prime cure: il danno sarebbe stato facilmente evitabile se il danneggiato avesse agito con maggiore cautela. Ivi è esclusa la responsabilità del custode ex art. 2051 c.c. dato che il comportamento del danneggiante è stato tale da interrompere il nesso causale tra l’evento dannoso e la cosa in custodia790.

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