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La causa sopravvenuta, l’elemento soggettivo del reato e l’agente modello

PARTE IV: UNA TASSONOMIA DELLA GIURISPRUDENZA D

LEGITTIMITÀ E DI MERITO IN BASE AI SOGGETTI RESPONSABILI E ALL’AGENTE EZIOLOGICO DEL DANNO

1. Il Comune e il Sindaco

1.1. Le sentenze guida: l’alluvione di Genova e la frana di Sarno 1 Genova, novembre

1.1.3. Sarno, maggio

1.1.3.5. La causa sopravvenuta, l’elemento soggettivo del reato e l’agente modello

Nella sentenza di merito del Tribunale di Nocera Inferiore si riteneva che vi fosse nel caso di specie la presenza di una causa sopravvenuta escludente anche il nesso di causa. Si asseriva che ogni singola colata di fango aveva assunto «la valenza di causa sopravvenuta, eccezionale e non controllabile in grado di provocare da solo i decessi da essa prodotti»675.

La Corte d’Appello di Salerno invece non prese in considerazione il fatto perché ritenne assorbita la problematica della sussistenza del nesso di causalità per la non configurabilità, come già detto, in capo al Sindaco di una posizione di garanzia operante in concreto.

È questo uno dei più rilevanti problemi del diritto penale: quello dell’art. 41, comma 2 c.p. per cui le cause sopravvenute escludono il rapporto di causalità quando sono state da sole sufficienti a determinare l’evento.

In diritto civile vi è il c.d. caso fortuito di cui all’articolo 2051 c.c. di cui abbiamo già discorso in questo lavoro.

dell’emergenza provocata da eventi naturali o connessi con l’attività dell’uomo, di calamità naturali, o catastrofi; se questi eventi non possono essere fronteggiati con i mezzi a disposizione del Comune, questi è tenuto a chiedere l’intervento di altri mezzi e strutture al prefetto, che adotta i provvedimenti di competenza coordinandoli con quelli del Sindaco le cui attribuzioni hanno natura concorrente (e non residuale) con quelle del prefetto che ne ha la direzione».

674 Art. 7 del D.Lgs. n.1/2018.

La causa sopravvenuta deve essere una concausa che deve essere “sufficiente” a determinare l’evento e che serve a temperare la meccanica applicazione del principio generale dell’articolo 41 c.p.

La dottrina migliore e la giurisprudenza di legittimità propendono per la teoria della c.d. causalità umana per cui, partendo dalla premessa che in natura vi sono forze che influiscono sul verificarsi dell’evento e che non sono dominabili dall’uomo, non può essere attribuito all’agente quanto fuoriesce dalla possibilità di controllo. E ciò che sfugge al controllo umano sono i fattori esterni che concorrono con la sua azione e che si verificano con una minima frequenza e probabilità; in altri termini, i fattori eccezionali.

Ecco che per l’imputazione dell’evento all’agente necessita verificare: un elemento positivo, cioè che la condotta abbia posto un essere un fattore causale dell’evento dannoso, e un elemento negativo, ossia che il risultato sia dovuto a eventi sopravvenuti eccezionali.

In altri termini, l’interprete deve verificare che nel percorso causale dell’agente ricollegato alla sua azione o omissione si sia inserito un fattore atipico, di carattere del tutto eccezionale. E si riconosce anche in sentenza che la teoria della c.d. causalità umana è applicabile anche ai reati omissivi impropri676.

Per ritenere la sussistenza di una concausa sopravvenuta eccezionale, imprevedibile è fondamentale analizzare prima la struttura della regola cautelare, discorrendo poi di prevedibilità e di evitabilità (o prevenibilità).

Infatti, presupposto di una regola cautelare è che sia astrattamente prevedibile che da una attività umana possano conseguirne effetti dannosi; il fine è quello di verificare l’evitabilità degli eventi dannosi.

Si sostiene che la individuazione delle regole cautelari vada fatta secondo la “migliore scienza ed esperienza”; questo sarebbe l’unico criterio che possa individuare in concreto le fonti di pericolo e le misure idonee a fronteggiarle.

Alla base della individuata regola cautelare vi sono le sue fonti: fonte giuridica o sociale. La violazione della fonte giuridica (leggi, regolamenti, ordini e disciplina) costituisce colpa specifica. La violazione di regole di origine sociale determina colpa generica.

La giurisprudenza costante ritiene ormai fondata una concezione non psicologica, ma normativa della colpa; conseguendone che il fondamento della responsabilità a titolo di colpa è rinvenibile nella contrarietà della condotta a norme di comportamento, espressione di regole cautelare dirette a prevenire eventi lesivi.

Vengono individuate poi in sentenza le regole cautelari della Protezione civile che, poiché sono codificate nella disciplina già vista nella parte in cui si è discorso delle fonti normative, costituiscono fonte di colpa specifica. Per quel che interessa sono tutte le condotte omesse dal Sindaco e che in imputazione sono descritte quali omissioni.

Appare necessario quindi, individuare l’agente modello, interprete delle regole cautelari della Protezione civile. L’agente modello è: “l’homo eiusdem professionis et condicionis”, un agente ideale in grado di svolgere i compiti assegnatigli evitando i rischi prevedibili.

L’agente modello assume su di sé una misura “oggettiva” della colpa e non una misura “soggettiva” della colpa come hanno creduto dovesse fare i giudici del merito censurati. Egli è colui che svolge al meglio le funzioni rivestite acquisendo le migliori conoscenze della scienza e della tecnica quale criterio per le scelte discrezionali da adottare a fronte dei rischi.

I giudici del merito invece avrebbero (dicono quelli di legittimità) ricondotto l’agente modello a quel funzionario che si determina in relazione alla ristretta e concreta sua

676 A. VERRICO, Le insidie al rispetto di legalità e colpevolezza nella causalità e nella colpa: incertezze dogmatiche,

percezione degli eventi, non operando nel suo agire in relazione alla situazione percepibile con l’osservanza delle regole di cautela esigibili.

Si dice:

l’agente modello è colui che adegua la propria condotta non a quanto di fatto percepisca ma a quanto avrebbe dovuto percepire utilizzando il grado di diligenza richiesto all’agente modello677.

E ancora:

l’agente non deve limitarsi ad un esame degli elementi che appaiono certi alla sua percezione ma deve anche ipotizzare l’esistenza di situazioni non direttamente e immediatamente percepibili ma la cui esistenza non possa essere esclusa nella situazione contingente con una condotta di previsione esigibile dall’agente modello678.

In altri termini, si dice ancora che l’agente modello deve adeguare la propria condotta non al percepito, ma al percepibile, sottostando al livello di diligenza richiesto679.

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