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Valutazioni critiche della normativa

3. Il Flood Risk Management

3.4. Valutazioni critiche della normativa

Certamente il Flood risk management e, in particolare la direttiva europea, hanno prodotto notevoli miglioramenti in materia, ma non sono mancate critiche al riguardo.

In primo luogo, la Corte dei conti europea ha sottolineato come tale direttiva abbia certamente determinato progressi nella valutazione del rischio delle alluvioni e nel monitoraggio e condivisione delle conoscenze tra gli Stati membri. ma che la pianificazione e l’attuazione della protezione debba essere migliorata271. Le azioni per far fronte a fenomeni di tipo alluvionale infatti presentano debolezze per quanto riguarda l’assegnazione di finanziamenti. La Corte ritiene che sarebbe opportuno controllare che gli Stati assolvano meglio all’obbligo di individuare le risorse finanziarie per coprire il fabbisogno risultante dai piani di gestione del rischio di alluvioni e che stabiliscano degli obiettivi quantificabili e temporalmente definiti. L’Unione europea dovrebbe cofinanziare le misure considerate prioritarie in base a dei criteri oggettivi; dovrebbe controllare i finanziamenti richiesti dagli Stati membri analizzandone la fattibilità e che vi sia l’attuazione di infrastrutture verdi. Si tratta di una rete di aree naturali e seminaturali pianificata a livello strategico con altri elementi ambientali, progettata in modo da fornire un ampio spettro di

264 Direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2003 sull’accesso del

pubblico all’informazione ambientale che abroga la direttiva 90/313/CEE del Consiglio.

265 Direttiva 2003/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 maggio 2003 che prevede la

partecipazione del pubblico nell’elaborazione di taluni piani e programmi in materia ambientale e modifica delle direttive del Consiglio 85/337/CEE e 96/61/CE relativamente alla partecipazione del pubblico e all’accesso alla giustizia.

266 Si veda: I contratti di fiume in Italia, Il X Tavolo Nazionale dei Contratti di Fiume e il Contributo del

Ministero dell’Ambiente alla diffusione e all’internazionalizzazione dei Contratti di Fiume: <https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/convenzionealpi/rapporto_Convenzione _Alpi_novembre2017.pdf >. 267 Ibidem. 268Si veda: <http://www.pdc.minambiente.it/sites/default/files/allegati/Strategia_nazionale_adattamento_cambiamenti _climatici.>.

269 G. MENDUNI, A. BRATH, E. IANNARELLI E C. ZARRA, Linee guida per le attività di programmazione e

progettazione degli interventi per il contrasto del rischio idrogeologico; testo che è possibile consultare:<http://www.cngeologi.it/wp-content/uploads/2017/12/752Schede_Tematiche-4.pdf>.

270 Ibidem.

servizi ecosistemici272. Molti Stati hanno optato per la costruzione di strutture per arginare i fiumi più economiche e più veloci, quali quelle in calcestruzzo.

Inoltre, il Flood risk Management e la relativa normativa europea sono ancora molto distanti da una coordinazione sistematica tra i vari Stati membri. Una mancanza di organizzazione e di azione che rende difficile l’attuarsi di concrete strategie comuni contro gli eventi alluvionali273. L’esecutività della direttiva dipende in sostanza dalla buona volontà degli Stati. Si può infatti affermare come gli effetti della direttiva europea siano altamente variabili e che possano condurre a soluzioni differenti al variare dello Stato in cui vengono attuati. Gli effetti possono risultare fortemente problematici specialmente ove vi siano dei piani di bacino molto ampi e condivisi tra più Stati. La flessibilità stessa della direttiva, in quanto tale, ha comportato che gli Stati adottino i mezzi che risultino più adeguati al proprio territorio274.

Per quanto concerne il panorama nazionale è emerso come la direttiva sia stata un atto fondamentale per garantire una riforma più organica della normativa italiana in materia. Infatti, l’Italia è sempre stato un Paese caratterizzato da una legislazione d’emergenza; al presentarsi di un nuovo o reiterato dissesto idrogeologico si ricorreva a normative ad hoc. Il nostro Paese sembra però essersi adeguato passivamente alla direttiva275.

La potenzialità della direttiva consiste nella possibilità di controllare periodicamente gli Stati e le azioni da loro promosse e attuate. Nonostante questo controllo periodico le sanzioni che possono essere comminante dalla Commissione europea, arriverebbero in tempi troppo dilatati. Un altro aspetto negativo riguarda il fatto che la direttiva mira ad informare adeguatamente i cittadini, ma conferisce tale compito agli Stati, con il rischio di lasciare i cittadini disinformati. Inoltre, emerge sempre di più la necessità che gli stessi privati e, non solo le istituzioni pubbliche, possano richiedere la demolizione di strutture urbanistiche pericolose e dannose per il suolo.

Si deve ribadire come il Flood Risk Management, e la direttiva stessa, costituiscano uno strumento essenziale per gli Stati membri per aiutare le vittime, l’economia del paese colpito e per la mitigazione dei rischi. Questa capacità si riflette nel concetto di resilienza. Il principio della resilienza non si presenta esplicitamente nella normativa europea, a differenza della legislazione internazionale in ambito di catastrofi naturali, ma è considerato essere implicitamente riconosciuto dalla normativa europea276. La resilienza è dotata di

molte forme e manifestazioni; si ritiene che si tratti della capacità degli Stati di fronteggiare le tragedie e rialzarsi dopo degli eventi catastrofici, quali le alluvioni e le frane stesse. Si tratta della capacità di fronteggiare tali eventi senza riportare nessun cambiamento nella struttura del sistema economico, amministrativo e politico277. Elemento essenziale della

272 A tal proposito si veda:

<http://www.arpa.fvg.it/cms/istituzionale/servizi/biodiversita/Approfondimenti/Infrastrutture- verdi.html>.

273 D.L.T. HEGGER, P.P.J. DRIESSEN, C. DIEPERINK, W. WIERING, G.T.T. RAADGEVER, H. M.F.

W. VAN RIJSWICK, Assessing stability and dynamics in flood risk governance, in Water resources management, 2014.

274 Per questa critica: S. J. PRIEST, The European union approach to flood risk management and improving societal

resilience: lessons from the implementation of the Floods Directive in six European countries, in Ecology and Society, 2016.

275 J. MYSIAK, F. TESTELLA, M. BONAIUTO, G. CARRUS, S. DE DOMINICIS, U. GANUCCI

CANCELLIERI, K. FIRUS, AND P. GRIFONI, Flood risk management in Italy: challenges and opportunities for the

implementation of the Eu floods directive, in Nat. Hazards Earth Syst. Sci., 2013.

276 Sul punto, A. S. GARMESTANI, M.H. BENSON, A framework for resilience-based governance of social-ecological

systems, in Ecology and Society, 2013. D. HUTEMA, Adaptive water governance: assessing the institutional prescriptions of adaptive (co-) management from a governance perspective and defining a research agenda, in Ecology and Society, 2009.

277 S. CARPENTER, B. WALKER, J.M. ANDERIES AND N. ABEL, From metaphor to measurement: Resilience

resilienza è, però, la capacità di conoscere il problema che si ricava studiando l’evento calamitoso accaduto278.

278 B. A. COSENS, M.K. WILLIAMS, Resilience and water governance: adaptive governance in the Columbia River basin,

PARTE II: DOVERE DI PROTEZIONE DAL RISCHIO IDROGEOLOGICO E

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