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Il meccanismo unionale di Protezione civile

PARTE II: DOVERE DI PROTEZIONE DAL RISCHIO IDROGEOLOGICO E PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

4. Le prime fonti europee sulla Protezione civile

4.1. Il meccanismo unionale di Protezione civile

Dal primo gennaio 2014 è entrato in vigore il meccanismo unionale di Protezione civile, adottato il 17 dicembre 2013, dalla decisione n.1313/2013/UE dal Parlamento e dal Consiglio dell’Unione europea487. Tale nuova riforma integra, in modo organico, tutte le attività di cooperazione europea in materia di Protezione civile emanate fino ad oggi. La normativa del 2013 implementa la capacità di risposta alle emergenze, e i concetti di prevenzione e preparazione agli eventi calamitosi. Si ricordi a tal proposito che un

484Art. 196 del TFUE. 485 Ibidem.

486 Art. 222 del TFUE. 487 Ibidem.

meccanismo della Protezione civile dell’Unione europea era già stato istituito nel 2001, con la decisione 2001/792/CE488. La decisione del 2013 ha garantito una risposta più coordinata a livello europeo che, ha consentito di evitare una duplicazione di sforzi e assicurare un maggiore realizzazione degli obiettivi. L’Unione europea infatti cerca di migliorare sia la sicurezza dei cittadini dell’Unione sia di potenziare la resilienza dei paesi in relazione alle catastrofi naturali che li colpiscono. I cittadini degli stati membri devono avere accesso ad informazioni adeguate a fronteggiare e proteggersi con maggiore efficacia. Per questo motivo nel 1991 è stato introdotto il 112, il numero unico europeo per le chiamate d’emergenza. Sebbene tutti i cittadini dell’Unione europea abbiano diritto ad un sistema di protezione adeguato vigono ancora molte differenze tra i vari stati. Il meccanismo unionale cerca di eliminare le differenze esistenti e di costruire un piano di livello elevato in ciascuno Stato. Si tratta in sostanza di un nuovo centro comunitario efficiente di monitoraggio e di informazione per la Protezione civile. Dato che questi obiettivi non possono essere conseguiti in maniera sufficiente dagli Stati membri, l’Unione europea interviene in base al principio di sussidiarietà ex articolo 5 del TUE489.

Nel preambolo della decisione n.1313/2013/UE si sottolinea che, a seguito di un aumento significativo del numero e della gravità delle calamità naturali, l’Unione europea ha ritenuto opportuno promuovere e sostenere la solidarietà ed il coordinamento delle azioni degli Stati membri nel settore della Protezione civile490.

Il meccanismo unionale reca notevoli miglioramenti pratici alla prevenzione e alla preparazione alle calamità naturali491. Esso ha il compito di definire un quadro politico generale per lo scambio di informazioni e per gli interventi di prevenzione del rischio di dissesti idrogeologici492. È opportuno che l’Unione europea migliori costantemente il livello

di preparazione dei sistemi di Protezione civile, del personale e della popolazione, attraverso un programma formativo di esercitazioni e di lezioni493.

Tale decisione si divide in otto capi.

Al primo capo vengono sanciti l’oggetto, l’ambito di applicazione e gli obiettivi generali e specifici del meccanismo unionale. All’articolo 1 si trattano gli obiettivi generali, sottolineando che: «Il meccanismo unionale è destinato a rafforzare la cooperazione tra l’Unione e gli Stati membri e a facilitare il coordinamento nel settore della Protezione civile al fine di migliorare l’efficacia dei sistemi di prevenzione, preparazione e risposta alle catastrofi naturali e provocate dall’uomo»494l’articolo prosegue sottolineando che tale

meccanismo «promuove la solidarietà tra gli Stati membri attraverso la cooperazione e il coordinamento delle attività, fatta salva la responsabilità primaria degli Stati membri di proteggere dalle catastrofi le persone, l’ambiente e i beni, compreso il patrimonio culturale sul loro territorio e di dotare i rispettivi sistemi di gestione delle catastrofi di mezzi sufficienti per affrontare in modo adeguato e coerente catastrofi di natura e dimensioni ragionevolmente prevedibili e per le quali possono essere preparati»495.

Mentre gli obiettivi specifici, elencati dall’articolo 3, sono i seguenti: il conseguimento di un livello elevato di Protezione civile contro le catastrofi prevendendone o riducendone gli effetti potenziali; il potenziamento nella preparazione a livello di Stato membro e

488 Ibidem.

489 Art. 5 del TUE.

490 Par.1 del Preambolo della Decisione n. 1313/2013/ue. 491 Par.5 del Preambolo della Decisione n. 1313/2013/ue. 492 Par.8 del Preambolo della Decisione n. 1313/2013/ue. 493 Par.20 del Preambolo della Decisione n. 1313/2013/ue. 494 Art 1, comma 1, della Decisione n. 1313/2013/ue. 495 Art. 1, comma 3, della Decisione n. 1313/2013/ue

dell’Unione in risposta alle calamità; la garanzia di una risposta rapida; il rafforzamento della consapevolezza dei cittadini nei confronti delle catastrofi496. Interessante notare all’articolo quattro come con il termine “risposta” si intenda: «qualsiasi azione intrapresa previa richiesta di assistenza in ambito del meccanismo unionale nel caso di un imminente catastrofe (ossia per catastrofe si intende: qualsiasi situazione che abbia o possa avere conseguenze gravi sulle persone, ambiente e beni, compreso il patrimonio culturale)497, oppure durante o dopo la stessa per affrontarne gli effetti negativi immediati»498.

Il capo secondo di tale decisione invece tratta della prevenzione e degli obiettivi per conseguirla. Per prevenzione si intende: «qualsiasi azione intesa a ridurre i rischi o a mitigare gli effetti negativi di una catastrofe»499; tali azioni possono consistere nel sostenere e promuovere l’attività di valutazione e mappatura del rischio, nell’elaborazione periodica di mappature intersettoriali dei rischi di catastrofi, nella diffusione delle informazioni messe a disposizione degli Stati membri e nell’incoraggiamento di uno scambio di buone prassi per la preparazione dei sistemi nazionali.

Il capo successivo è inerente all’attività di preparazione. Si sottolinea come il meccanismo unionale sia fondato su di una struttura formata da un Centro di coordinamento della risposta alle emergenze (ERCC), da una capacità europea di risposta emergenziale formata a sua volta da un pool volontario di mezzi e di esperti preimpegnati dagli Stati membri (EERC) e da un sistema comune di comunicazione ed informazione in caso di emergenza (CECIS). In ultima istanza l’utilizzo di mezzi militari a guida civile può costituire un importante contributo di risposta ai danni provocati dai dissesti idrogeologici500. L’ERCC-Emergency Response and Coordination Centre è disciplinato all’articolo 7501. Si tratta di un centro operativo ogni giorno, 24 ore su 24, al servizio degli Stati membri

e della Commissione per perseguire gli obiettivi del meccanismo della Protezione civile europea. Prevede anche lo sviluppo di moduli di Protezione civile, di strumenti di intervento, mezzi e persone specializzate. È il cuore operativo del sistema che, fornisce agli Stati membri accesso al CECIS-Common Emergency Communication and Information System ex articolo 8, comma 2502. Si tratta di un una piattaforma informatica, o meglio, un sistema di

comunicazione e di informazione in caso di emergenza che assicura lo scambio di comunicazione tra l’ERCC e i punti di contato nazionali. A seguire, all’articolo 11, è disciplinato l’EERC-European Emergency Response Capacity; ossia un pool volontario di forze preimpegnate degli Stati membri503. Al verificarsi di una catastrofe che provochi o rischi di

provocare effetti transfrontalieri o che colpisca uno o più Stati, lo Stato membro in cui la catastrofe si verifica deve darne immediatamente notifica agli Stati membri che possono esserne colpiti. Lo Stato membro in cui la catastrofe in cui si verifica può richiedere eventuale assistenza, tramite l’ERCC, alla commissione in modo che possa attivare i servizi competenti504. Contestualmente all’invio di tale richiesta lo Stato deve raccogliere informazioni validate sulla situazione e effettuare raccomandazioni per la prestazione di assistenza tramite il meccanismo unionale.

496 Art. 3 della Decisione n. 1313/2013/ue.

497 Art. 4, comma 1, della Decisione n. 1313/2013/ue. 498 Art. 4, comma 2, della Decisione n. 1313/2013/ue. 499 Art. 4, comma 4, della Decisione n. 1313/2013/ue.

500 Par. 12 e 19 del Preambolo della Decisione n. 1313/2013/ue. 501 Art. 7 della Decisione n. 1313/2013/ue.

502 Art. 8, comma 2, della Decisione n. 1313/2013/ue. 503 Art. 11 della Decisione n. 1313/2013/ue.

Tale meccanismo è rivolto, attraverso l’elaborazione di principi e di orientamenti chiari, a ridurre al minimo e a contenere i danni derivanti da possibili catastrofi naturali. In sostanza tale meccanismo nasce per dare una tempestiva risposta alle emergenze che si verificano all’interno dei territori dell’Unione europea e, non solo. Infatti, da come emerge dal capo sesto, in particolare all’ articolo 28 della decisione del 2013, il meccanismo unionale è aperto anche, oltre ai paesi aderenti e candidati potenziali, alla partecipazione dei paesi dell’Associazione europea di libero scambio (EFTA), dei membri dello Spazio economico europeo (SEE)505. Nella tal fattispecie l’Alto rappresentante per gli affari esteri,

insieme allo stato membro che detiene la presidenza del Consiglio europeo, coordina la risposta politica di concerto con la Commissione. Nel preambolo della suddetta decisione si sottolinea come anche i paesi candidati o potenzialmente candidati che non partecipano al meccanismo unionale dovrebbero anch’essi beneficiare di talune azioni finanziate.

Da ultimo occorre sottolineare che la decisione n.1313/2013/UE è stata modificata dal Parlamento europeo e del Consiglio del 13 marzo 2019 (2019/420)506. Questa decisione, oltre alle molteplici innovazioni che ha apportato rispetto alla normativa precedente, ha in particolare sostituito l’EERC con un “Pool europeo di Protezione civile”. Si tratta di un pool di mezzi di risposta preimpegnati volontariamente degli Stati membri e comprendente moduli, mezzi di risposta e categorie di esperti507. Sempre in tale nuova disposizione si sancisce che: «l’assistenza fornita da uno Stato membro tramite il pool europeo di Protezione civile è complementare alle risorse esistenti nello Stato membro richiedente, fatta salva la responsabilità primaria degli Stati membri in materia di prevenzione e risposta alle catastrofi sul loro territorio»508. Anche la norma successiva, l’articolo 12, è stato sostituito da un nuovo articolo istituente il rescEU; un istituto che presta assistenza in situazioni particolarmente difficili, laddove l’insieme delle risorse a livello nazionale e i mezzi preimpegnati dagli Stati nel pool europeo non sono stati in grado di dare una risposta efficace509. Inoltre, all’articolo 13, si dispone l’istituzione di una rete unionale della conoscenza in materia di Protezione civile, costituita anche da centri universitari, di ricerca, che insieme alla Protezione civile e alla Commissione, va a costituire una rete unionale di conoscenza in materia510.

505 Art. 28 della Decisione n. 1313/2013/ue.

506 Decisione (Ue) 2019/420 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 marzo 2019

che modifica la decisione n. 1313/2013/UE su un meccanismo unionale di Protezione civile.

507 Art. 11 della Decisione n. 2019/420. 508 Ibidem.

509 Art. 12 della Decisione n. 2019/420. 510 Art.13 della Decisione n. 420/2019.

PARTE III: LA RESPONSABILITÀ CIVILE DELLA P.A. PER IL DANNO

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