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L’ambito di applicazione della libertà in discorso è cresciuto, poi, anche

La libertà di prestazione dei servizi nella giurisprudenza

4. L’ambito di applicazione della libertà in discorso è cresciuto, poi, anche

in ragione di due elementi ulteriori.

In primo luogo, la Corte sembra confermare il suo approccio particolarmente “generoso” nella definizione dei servizi rilevanti ai fini del Trattato, includendo

carico dall’istituzione dello Stato membro di dimora conformemente alla legislazione applicata da quest’ultima istituzione, a condizioni identiche a quelle di cui si giovano gli assicurati rientranti in tale legislazione. Ove si tratti di cure rientranti tra le prestazioni previste dalla legislazione dello Stato membro competente, spetta poi all’istituzione di quest’ultimo Stato accollarsi l’onere delle prestazioni così erogate, rimborsando l’istituzione dello Stato membro di dimora alle condizioni previste dall’art. 36 del regolamento n. 1408/71. Qualora le cure dispensate in un istituto situato in uno Stato terzo non siano state prese a carico dall’istituzione dello Stato membro di dimora, ma sia dimostrato che l’interessato aveva il diritto di ottenere una tale presa a carico, e qualora le dette cure rientrino tra le prestazioni previste dalla legislazione dello Stato membro competente, l’istituzione competente è tenuta a rimborsare direttamente all’interessato o ai suoi aventi causa il costo di tali cure in modo da garantire un livello di presa a carico equivalente a quello di cui l’interessato si sarebbe giovato se fossero state applicate le disposizioni dell’art. 22, n. 1, del re- golamento n. 1408/71” (punto 70).

12 Sentenza della Corte di giustizia del 12 dicembre 1974, causa 36/74, Walrave, Raccolta, p. 1405, punti 4-6.

13 Sentenze della Corte di giustizia: 14 luglio 1976, causa 13/76, Donà, Raccolta, p. 1332, punto 12; 15 dicembre 1995, causa C-415/93, Bosman, Raccolta, p. I-4921; 11 aprile 2000, cause C-51/96 e C-191/97, Deliège, Raccolta, p. I-2549, punti 41-42.

14 Sentenza Deliège, cit., p. I-2549, punto 46. 15 Sentenza Walrave, cit., p. 1405, punti 7-10.

16 Sentenza del Tribunale di primo grado del 30 settembre 2004, causa T-313/02, Meca-Medina

e Majcen c. Commissione (Meca-Medina), Raccolta, p. II-3291. Sui profili che qui interessano

non incide la sentenza della Corte di giustizia del 18 luglio 2006, causa C-519/04 P, Meca-Medina

e Majcen c. Commissione, Raccolta, p. I-6991, che annulla la sentenza del Tribunale di primo

Libertà di prestazione dei servizi

anche servizi “virtuali” (è il caso della famosa sentenza Carpenter17) o futuri

(sentenza Omega18), ma non anche servizi “ipotetici” (sentenza Oulane19). In

Carpenter, la Corte ha ritenuto applicabili le norme del Trattato sui servizi ad

una situazione in cui l’elemento “transfrontaliero” appariva quanto meno debole: non è probabilmente estranea a questa soluzione la necessità, evidenziata dalla Corte, di garantire una piena e concreta tutela al diritto fondamentale della pro- tezione della vita familiare. Ma su questo torneremo più in là. In Oulane, invece, la Corte ha inteso porre un argine alla possibilità di invocare il diritto comunita- rio contro misure nazionali limitative della libertà personale, posto che la per- sona coinvolta (un francese sottoposto in Olanda a procedimento penale per mancanza di documenti di identità) non aveva provato la sua condizione di turi- sta al fine di godere della qualifica di destinatario di servizi ai sensi della giuri- sprudenza Cowan20.

In secondo luogo, la Corte sembra ulteriormente allontanarsi dalla nozione di “libertà residuale”, quale emerge dal Trattato, per seguire un criterio più eco-

nomically oriented nel qualificare un’attività come prestazione di servizi rile-

vante ai sensi del Trattato CE. Tale approccio ha fatto sì che la disciplina in esame guadagnasse progressivamente terreno, sottraendolo, in particolare, all’ambito di applicazione della disciplina sullo stabilimento. E ciò può dirsi sia con riguardo all’ipotesi in cui il passaggio di frontiera sia dovuto allo sposta- mento del prestatore o del destinatario del servizio, oppure addirittura di entrambi i soggetti, sia con riguardo all’ipotesi in cui sia invece il servizio stesso a spostarsi. Nel primo caso, la Corte ha infatti avuto modo di precisare l’affer- mazione contenuta nella nota sentenza Gebhard, secondo cui il carattere occa- sionale o temporaneo dell’attività “deve essere valutato non soltanto in rapporto alla durata della prestazione, ma anche tenendo conto della frequenza, periodi- cità o continuità di questa”21. Nella sentenza Schnitzer, del 2003, la Corte ha così

chiarito che “nella nozione di ‘servizio’ ai sensi del Trattato possono rientrare attività di natura molto diversa, ivi comprese quelle la cui prestazione si estende per un periodo di tempo prolungato, persino più anni, come ad esempio avviene con i servizi forniti nell’ambito della costruzione di un grande edificio. Possono parimenti costituire servizi ai sensi del Trattato le prestazioni che un operatore economico stabilito in uno Stato membro fornisce in maniera più o meno fre- quente o regolare, anche per un periodo di tempo prolungato, a persone stabilite in uno o più altri Stati membri, come ad esempio l’attività di consulenza o di

17 Sentenza della Corte di giustizia dell’11 luglio 2002, causa C-60/00, Carpenter, Raccolta, p. I-6279.

18 Sentenza della Corte di giustizia del 14 ottobre 2004, causa C-36/02, Omega, Raccolta, p. I-9609.

19 Sentenza della Corte di giustizia del 17 febbraio 2005, causa C-215/03, Oulane, Raccolta, p. I-1215.

20 Sentenza della Corte di giustizia del 2 febbraio 1989, causa 186/87, Cowan, Raccolta, p. 195.

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Roberto Mastroianni

informazione offerta dietro retribuzione. Infatti, nessuna disposizione del Trattato consente di determinare, in maniera astratta, la durata o la frequenza a partire dalla quale la fornitura di un servizio o di un certo tipo di servizio in un altro Stato membro non può più essere considerata prestazione di servizi ai sensi del Trattato”22.

Il criterio per distinguere tra prestazione di servizi e stabilimento sembra ruotare allora intorno al tipo di infrastruttura presente nel territorio in cui la pre- stazione è fornita: se essa è tale da consentire al prestatore di esercitare in maniera stabile e continuativa la sua attività professionale, l’attività andrà inqua- drata nell’ambito della libertà di stabilimento; se l’infrastruttura risulta invece necessaria e meramente funzionale al compimento della prestazione, senza con- sentire anche solo in astratto che l’attività possa essere prestata in maniera sta- bile e continuativa, la fattispecie sarà inquadrata piuttosto come prestazione di servizi. Permane tuttavia la difficoltà pratica di individuare con certezza il con- fine tra le due libertà, essendo obiettivamente complesso distinguere le situa- zioni in cui l’operatore economico va considerato usufruire di uno stabilimento secondario piuttosto che di una semplice infrastruttura necessaria per lo svolgi- mento della stessa attività in regime di prestazione di servizi. In queste ipotesi, non può sottacersi la propensione della Corte a preferire un inquadramento della fattispecie nel contesto della libera prestazione dei servizi, probabilmente al fine di limitare lo spazio a disposizione dello Stato di ricezione per l’adozione di misure restrittive e dunque facilitare lo svolgimento dell’attività in discorso e, in definitiva, il funzionamento del mercato unico. Si tratta di un approccio che ha trovato anche di recente conferma nella sentenza Fidium Finanz23, del 3 ottobre

2006, concernente i rapporti tra libera prestazione dei servizi e libera circola- zione dei capitali.

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