La libertà di prestazione dei servizi nella giurisprudenza
5. Rimane aperta poi la questione, delicatissima, del trattamento da riservare
al servizio qualora sia esso solo ad attraversare le frontiere di due o più Stati membri. Come è noto, il Trattato non richiede che per questa modalità di effet- tuazione del servizio l’attività sia svolta in maniera occasionale. Al contrario, essa può essere ed è tipicamente prestata in maniera permanente e continuativa, come nel caso di diffusione transfrontaliera via etere o via satellite di programmi televisivi24, oppure della consulenza prestata per corrispondenza o con altri mezzi
di diffusione a distanza, od ancora dei servizi finanziari25, che non necessitano
22 Sentenza della Corte di giustizia del 11 dicembre 2003, causa C-215/01, Schnitzer, Raccolta, p. I-14847, punti 30-31.
23 Sentenza della Corte di giustizia del 3 ottobre 2006, causa C-452/04, Fidium Finanz, Raccol-
ta, p. I-9521.
24 Sentenze della Corte di giustizia: 25 luglio 1991, causa C-288/89, Gouda, Raccolta, p. I- 4007, punti 17-18; 25 luglio 1991, causa C-353/89, Commissione c. Paesi Bassi, Raccolta, p. I-4069, punti 22-23; 5 ottobre 1994, causa C-23/93, TV10, Raccolta, p. I-4795, punto 16.
25 Sentenza della Corte di giustizia del 10 maggio 1995, causa C-3845/93, Alpine Investments,
Libertà di prestazione dei servizi
di alcuno spostamento fisico dei soggetti coinvolti. Se a ciò si aggiunge che la Corte ha ritenuto perfettamente in linea con le disposizioni del Trattato che un’attività di prestazione di servizi sia indirizzata esclusivamente a destinatari stabiliti in uno Stato membro diverso da quello di stabilimento del prestatore26, si
comprende allora quanto alto sia il rischio che le norme sui servizi siano invo- cate dal prestatore con l’intento, neanche troppo nascosto, di sottrarsi alla nor- mativa che, al contrario, gli sarebbe applicata laddove si stabilisse nello Stato di destinazione del servizio. E tale rischio è tanto più alto quanto più progredisce la tecnologia.
Tuttavia, in mancanza di armonizzazione delle legislazioni nazionali, non si può certo impedire agli operatori economici comunitari di sfruttare al meglio le possibilità offerte dal mercato unico e quindi di scegliere lo Stato in cui stabilirsi in base alla legislazione che “offre” il trattamento più favorevole, anche se tutto ciò può ovviamente produrre distorsioni al buon funzionamento del mercato comune.
Contro l’uso distorto o abusivo della libertà di circolazione dei servizi dovrebbe comunque soccorrere la giurisprudenza della Corte27 che consente allo
Stato di destinazione di adottare le opportune misure del caso – in pratica, richie- dere al prestatore stabilito altrove il rispetto della normativa nazionale – a con- dizione, però, che tali misure siano giustificate da obiettivi di interesse generale. La Corte sembra così coordinare la giurisprudenza sull’uso abusivo della libertà di prestazione dei servizi con quella sulle restrizioni indistintamente applicabili alla circolazione degli stessi. Va segnalato tuttavia che nella normativa seconda- ria si sta facendo spazio la soluzione di affidare alla Commissione il compito di pronunciarsi in merito alla legittimità delle misure adottate dallo Stato membro di destinazione (si veda ad esempio la proposta della Commissione per la modi- fica della direttiva “Televisione senza frontiere”28): è il caso di chiedersi se questa
procedura “accentrata” sia opportuna o comporti un sacrificio eccessivo alle competenze nazionali.
In merito ai rapporti con le altre libertà, vale la pena a questo punto sottoli- neare che questa volontà di coerenza non riguarda unicamente i diversi profili della libertà dei servizi, ma ha un respiro più ampio e sistematico. Emerge infatti dalla giurisprudenza della Corte di giustizia la tendenza ad adottare un regime unico per tutte e quattro le libertà economiche fondamentali garantite dal
26 Sentenza della Corte di giustizia del 5 giugno 1997, causa C-56/96, VT4, Raccolta, p. I-3143, punto 22.
27 Sentenze della Corte di giustizia: 3 dicembre 1974, causa 33/74, Van Binsbergen, Raccolta, p. 1299, punto 13; 4 dicembre 1986, causa 205/84, Commissione c. Germania, Raccolta, p. 3755, punto 22; 3 febbraio 1993, causa C-148/91, Veronica, Raccolta, p. I-487, punto12; TV10, cit., p. I-4795, punti 20-21.
28 Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 89/552/ CEE del Consiglio relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamenta- ri ed amministrative degli Stati membri concernenti l’esercizio delle attività televisive, presentata dalla Commissione il 13 dicembre 2005, COM(2005)646 def.
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Roberto Mastroianni
Trattato, almeno rispetto alle facoltà di deroga riconosciute agli Stati membri. Si vedano, ad esempio, le sentenze Kraus29 e Gebhard, dove si dice esplicitamente
che “i provvedimenti nazionali che possono ostacolare o scoraggiare l’esercizio
delle libertà fondamentali garantite dal Trattato devono soddisfare quattro con-
dizioni”, ovverosia “devono applicarsi in modo non discriminatorio, essere giu- stificati da motivi imperiosi di interesse pubblico, esser idonei a garantire il conseguimento dello scopo perseguito e non andare oltre quanto necessario per il raggiungimento di questo”30. E su questa linea si collocano anche le successive
sentenze Centros31 del 1999 e Haim32 del 2000.
La rilevata convergenza delle libertà fondamentali del Trattato in relazione alle modalità della loro applicazione, se da un lato consente di richiamare prece- denti attinenti ad altre libertà pur discutendo di libera circolazione dei servizi, dall’altro pone il serio interrogativo circa il ruolo che potrebbe eventualmente giocare in materia di servizi la giurisprudenza Keck et Mithouard33 e Hünermund34.
Senza volermi addentrare nella questione, mi limito qui a ricordare che nella sentenza Alpine Investments la Corte ha ritenuto di non estendere al regime della prestazione di servizi l’interpretazione adottata nella sentenza Keck et Mithouard in tema di modalità di commercializzazione dei prodotti35. Le recenti pronunce
Karner36, Mobistar37e Commissione c. Belgio (programmi di fidelizzazione dei consumatori)38 sembrano poi escludere che misure nazionali non rientranti nel
divieto di cui all’art. 28 TCE ai sensi della giurisprudenza Keck et Mithouard, possano essere rimesse in discussione utilizzando le norme sui servizi. La Corte sembra chiara in proposito, ossia nel distinguere nettamente i casi attinenti alla circolazione dei beni da quelli rilevanti invece ai fini della disciplina sui ser- vizi.