• Non ci sono risultati.

Le considerazioni critiche dianzi svolte a proposito dei mutamenti inter-

Pluralismo definitorio dell’attività e dell’impresa agricola tra diritto

4. Le considerazioni critiche dianzi svolte a proposito dei mutamenti inter-

venuti nell’esperienza francese si possono avanzare, sia pure sulla base di indici disciplinari diversi e in forme meno decise, anche per la recente esperienza giu- ridica italiana in materia di qualificazione dell’attività agricola presente ab ori-

gine nel testo dell’art. 2135 c.c. del 1942.

A differenza della vicenda d’oltralpe, il processo intervenuto in quella ita- liana è da un lato più risalente nel tempo, rispetto ai più recenti sviluppi della politica agricola comunitaria, dall’altro più latente e sfumato con andamenti talora carsici ed ambigui.

Anche nella nostra esperienza si è andata delineando una progressiva conta- minazione della ratio fondamentale alla base della definizione di attività agri- cola di cui all’art. 2135, come novellato nel 2001, adottata in vista della regola- zione dei rapporti con i terzi, con finalità e scopi diversi (in particolare con quelli promozionali di fonte comunitaria): contaminazione che rischia di erodere il

proprium della qualificazione di diritto privato, sì da travolgerne il senso più

profondo.

Come si è detto, nella nostra esperienza i sintomi sono diversi, talvolta non facilmente decifrabili, ma nel loro insieme, e con una significativa accelerazione negli ultimi tempi, mostrano l’emergere della medesima tendenza intervenuta nella legislazione francese. Tali segnali risalgono anche ad epoche precedenti la novellazione dell’art. 2135 c.c. intervenuta nel 2001 con il d.lg. n. 228. Innanzitutto è certamente significativo che, a partire dalla legge n. 126 del 1985 relativa alla coltivazione dei funghi, seguita dalla legge n. 730 dello stesso anno a proposito dell’agriturismo, sino alle leggi n. 102 del 1992 sull’acquacoltura e n. 349 del 1993 in materia di attività cinotecnica, ed all’art. 9 del d.lg. n. 173 del 1998, alcune modifiche dirette ad incidere tanto sulle attività agricole principali, quanto su quelle connesse di cui all’art. 2135 siano rimaste fuori dalla codifica- zione civile. Ed in effetti, quella scelta rispecchiava non solo incertezze ed ambi- guità in ordine all’effettivo impatto innovativo di tali interventi sul quadro

480

Antonio Jannarelli

disciplinare codicistico, ma, al tempo stesso, anche la percezione di un tenden- ziale mutamento di atteggiamento rispetto all’approccio originale alla base della definizione di attività agricola introdotta nella codificazione del 1942. Considerazioni, queste, rafforzate dalla constatazione che anche in occasione della (e dopo la) fondamentale riscrittura dell’art. 2135 c.c. di cui al d.lg. n. 228 del 2001, l’individuazione normativa delle attività agricole (principali e con- nesse) ha continuato nell’esperienza legislativa ad oscillare tra un nucleo codifi- cato ed una pluralità di disposizioni distribuite nella legislazione speciale. Al riguardo, è sufficiente pensare da un lato allo stesso contenuto dell’art. 1 del d. lg. n. 228 del 2001, dall’altro ad alcune disposizioni intervenute successiva- mente, quali, ad es., l’art. 5 del d.lg. n. 99 del 2004, sull’attività agromeccanica, la legge n. 313 del 23 dicembre 2004 sull’apicoltura, o le più recenti disposizioni di cui tanto al 13º comma quater dell’art. 14 del d.lg. n. 99 del 2004, introdotto dall’art. 4 del d.lg. n. 101 del 2005 sulle coltivazioni di organismi destinati alla produzione di biomasse e quanto al 423º comma della legge finanziaria n. 266 del 23 dicembre 2005, secondo il quale “la produzione e la cessione di energia elettrica da fonti rinnovabili agroforestali effettuate dagli imprenditori agricoli costituiscono attività connesse ai sensi dell’art. 2135 terzo comma cod. civ. e si considerano produttive di reddito agrario”.

In realtà, la nostra esperienza è andata oltre la sola pur sintomatica frantuma- zione stessa delle fonti disciplinari, per cui attualmente il quadro completo circa l’individuazione delle attività agricole esige un raccordo tra norma codicistica e singole disposizioni disseminate in varie leggi speciali. Dal punto di vista con- tenutistico, la manifestazione più emblematica del processo in corso anche nella nostra esperienza, ossia della tendenziale valenza attrattiva che la disciplina promozionale (volta a favorire la multifunzionalità delle aziende agricole) ha presentato nell’aggiornamento della “definizione” di agricoltura destinata a rile- vare nel diritto privato generale, si può cogliere in modo evidente dalla scom- parsa nel nuovo testo dell’art. 2135 del riferimento al criterio della “normalità” accolto nel codice del 1942 a proposito delle attività agricole per connessione.

Infatti, nel testo originario dell’art. 2135, 2º comma, il riferimento al criterio della normalità per tutte le attività connesse, tipiche e atipiche, rispondeva a due fondamentali esigenze: da un lato fissare un punto di equilibrio dinamico nel sistema binario fondato sulla qualificazione giuridica dell’attività economica in termini o di impresa commerciale o di impresa agricola; dall’altro agganciare l’attrazione dell’attività connessa verso la qualificazione agricola a concrete ed effettivamente condivise pratiche sociali assunte dagli agricoltori. In tal modo, la norma intendeva certamente sfuggire ad una cristallizzazione di una specifica realtà storica, sì da assegnare all’agricoltura uno spazio definito una volta per sempre; ma, nel perseguire questo, ha affidato alle concrete dinamiche socio- economiche, proprio attraverso il criterio della “normalità”, lo spostamento del confine, mantenuto mobile, tra l’agrarietà e la commercialità dell’impresa. In altre parole, nel modello legislativo adottato dal codice del 1942, la “connes- sione” di cui all’art. 2135, 2º comma c.c., intendeva rispecchiare processi reali

Pluralismo definitorio dell’attività e dell’impresa agricola

emersi nella società, più precisamente promossi dall’iniziativa privata dei singoli operatori agricoli e tradottisi in comportamenti ormai diffusi e condivisi dagli operatori economici presenti nel settore primario.

Ebbene, a tacer d’altro, la scomparsa del criterio della normalità, ai fini della configurazione della attività agricole per connessione, evidenzia che l’area della “connessione” non è più ritenuta esclusivamente manifestazione della sola auto- nomia privata, ma è prima di tutto frutto di scelte e di indirizzi che lo stesso legislatore provvede a segnalare ed a promuovere. Sulla “normalità sociale” delle attività connesse (tipiche o atipiche), frutto di libere opzioni dell’iniziativa privata, tende sempre di più a prevalere la “tipicità legale”, quale manifestazione di una sempre più incisiva eterodirezione, per quanto in funzione promozionale, circa le attività che si vorrebbe che si svolgessero nella azienda agricola ovvero a partire dalla stessa e che risultano legate a quelle agricole principali.

Outline

Documenti correlati