Pluralismo definitorio dell’attività e dell’impresa agricola tra diritto
5. In definitiva, nel sistema di common law, la frantumazione della norma-
tiva giuridica si rivela in linea con il radicato pluralismo degli interessi presenti nella società civile e con la forte consapevolezza, anche culturale, del precipitato più profondo alla base della stessa distinzione tra i singoli rami della legisla- zione. Sotto questo profilo, il moltiplicarsi eterogeneo delle fonti, la massiccia presenza di legislazioni di sostegno, come avviene in questa specifica stagione della stessa legislazione comunitaria in materia agricola, non sono in grado di alterare in profondità il modello, a partire dallo stesso atteggiamento del legisla- tore britannico in sede di attuazione della PAC.
Viceversa, nel sistema continentale, quello stesso fenomeno rappresentato dalla frantumazione della normativa, ossia dalla presenza di una legislazione promozionale sempre più rilevante e determinante nell’orientare le prassi e le scelte degli operatori economici, nella misura in cui si basa su nozioni e defini- zioni, appare mettere in discussione la centralità e la specifica funzione assolte dalle grandi codificazioni civili, ponendone soprattutto in ombra le loro peculiari quanto vitali funzioni.
Di qui la pericolosa tentazione di passare da una semplice fase storica in cui la presenza dell’interventismo dello Stato dell’economia è stato registrato in termini di “decodificazione”16, alla più sottile e pericolosa suggestione di voler
governare questi processi attraverso l’inserimento nel corpo del codice di defi- nizioni nate per finalità diverse, sì da snaturare dall’interno la specificità del diritto privato e, soprattutto, del diritto agrario.
Queste considerazioni, per altro verso, risultano rafforzate ove si consideri che nei tempi più recenti è lo stesso diritto comunitario a registrare interventi di segno opposto che mirano appunto a ridisegnare in una prospettiva riduttiva le aree economiche tradizionalmente soggette alle qualificazioni nazionali in ter-
16 Ossia di perdita della centralità nel sistema giuridico delle regole che la codificazione civile aveva originariamente adottato con caratteri di generalità nel governare le relazioni presenti nella società civile: sul punto v. il celebre saggio di N. irti, L’età della decodificazione, Milano, 1989.
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mini di impresa agricola o di impresa commerciale in una prospettiva del tutto nuova.
In altre parole, nella presente riflessione, si è fin qui cercato di fare il punto sulla singolare situazione relativa alle diverse definizioni di agricoltura emerse nella disciplina comunitaria e in alcuni Paesi della Comunità. Traendo spunto da un’indagine a due voci circa l’incidenza che gli indirizzi della nuova PAC hanno avuto sulla legislazione nazionale si è potuto constatare in riferimento all’espe- rienza francese ed a quella italiana, che, con scarsa consapevolezza circa le complessive conseguenti implicazioni, alcune definizioni, adottate nell’ambito del diritto promozionale comunitario ed indirizzate ad individuare specifiche aree operative, sono state utilizzate dai legislatori nazionali anche nell’ambito del “diritto regolativo”, più precisamente in quello destinato a disciplinare i rap- porti tra i privati.
La varietà morfologica delle attività agricole, del tutto comprensibile sul piano degli interventi di sostegno e di sussidio, prospettati a livello comunitario all’insegna, più di recente, della promozione della multifunzionalità da parte delle aziende agricole (a sua volta ritenuta indispensabile per arricchire il porta- foglio delle iniziative imprenditoriali agricole e per fornire redditi adeguati agli operatori), è stata di fatto travasata in alcuni esperienze nazionali anche in ambiti definitori che, all’origine, non erano indirizzati ad individuare situazioni e sog- getti in quanto beneficiari di un trattamento di favore. Sicché, articolazioni del- l’attività agricola, nate sul terreno del diritto promozionale comunitario, sono state utilizzate anche per aggiornare l’ambito operativo degli statuti disciplinari privatistici, ossia di quelli dettati in vista della tutela dei terzi che entrano in rapporto con le strutture esercenti siffatte attività economiche in veste sia di fornitori di fattori della produzione, sia di acquirenti di prodotti: si pensi appunto alle definizioni che hanno permesso, nel corso dei decenni, di distinguere sul piano civilistico e commercialistico tra impresa agricola ed impresa commer- ciale.
L’originaria diversità dei piani definitori, rispondente all’indubbia diversità delle funzioni assolte da pacchetti disciplinari tra loro etereogenei, è risultata, in tal modo, significativamente alterata. Ciò ha condotto, da un lato, ad inaugurare un processo di frequente aggiornamento di definizioni presenti nel diritto pri- vato, sì da introdurre una singolare instabilità in corpi normativi costitutivamente nati per durare possibilmente invariati nel medio e lungo periodo, dall’altro, a far scolorire, per effetto del travaso di definizioni dal diritto promozionale a quello regolativo, l’individuazione dei concreti criteri (ammesso anche che il legisla- tore abbia operato con la dovuta consapevolezza e ponderazione) sulla base dei quali tener conto, nei vari contesti normativi coinvolti, di tutti gli interessi in gioco e provvedere al loro bilanciamento.
Per la verità, l’ampliamento repentino e ripetuto della definizione privatistica dell’attività agricola intervenuta in alcune esperienze nazionali, sulla scia dei mutamenti registratisi a livello del diritto promozionale di origine comunitaria, non è certo stato provocato dalla presenza in sé del diritto comunitario, per
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quanto forte ed indubbia possa essere la forza attrattiva esercitata dal diritto promozionale. Ciò è avvenuto anche a causa dei caratteri specifici che talune esperienze giuridiche nazionali presentano tanto in ordine alle tecniche legisla- tive tradizionalmente adottate e ormai metabolizzate, tra cui rientra il modello stesso della “codificazione” e, in particolare, della propensione verso definizioni a vocazione generale, quanto alla conseguente forma mentis acquisita dagli ope- ratori del diritto e dai tecnici della stessa legislazione.
Ebbene, a fronte della vicenda relativa all’anomala incidenza indiretta che la legislazione comunitaria ha avuto sulle esperienze nazionali, mette conto segna- lare che una importante stagione legislativa di recente inauguratasi a livello comunitario configura uno scenario del tutto nuovo che, paradossalmente, si presenta in termini rovesciati rispetto a quelli sin qui richiamati.
Invero, alcuni recenti interventi normativi comunitari hanno esplicitamente ridimensionato la nozione di attività agricola destinata proprio ad incidere diret-
tamente sul diritto promozionale nazionale, al punto da prospettarne una defini-
zione che contenutisticamente si rivela: a) più restrittiva rispetto alle definizioni presenti nello stesso diritto regolativo, a carattere privatistico, contenute in alcuni ordinamenti giuridici nazionali e, addirittura, persino più rigorosa a fronte delle definizioni originarie e tradizionali, ossia a quelle preesistenti al muta- mento espansivo sopra richiamato dovuto all’influenza del diritto promozionale di fonte comunitaria; b) più restrittiva rispetto a definizioni già presenti ed ope- ranti nello stesso diritto comunitario. Salvo a rinviare successivamente la valu- tazione circa la portata al tempo stesso sistematica e politica della presenza che viene così a determinarsi tra nozioni diverse di agricoltura tanto nei rapporti
verticali tra diritto comunitario e diritto nazionale, quanto nei rapporti orizzon- tali, più precisamente all’interno stesso del solo diritto comunitario, è bene sof-
fermarsi, sia pure in forma sintetica, sulla disciplina che ha introdotto il muta- mento ora segnalato: disciplina che si inscrive nel processo di rivisitazione della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato che, a sua volta, partecipa del più ampio progetto diretto alla semplificazione della PAC17.
17 Sul progetto di semplificazione della PAC, meritevole di una specifica autonoma valutazione da svolgersi in altra sede, v. il recentissimo Working Paper elaborato dalla Direzione generale Agricoltura e sviluppo rurale dell’ottobre 2006 e, soprattutto, il progetto di regolamento del Con- siglio, COM(2006)822 def., del 18 dicembre 2006 indirizzato ad istituire un’unica organizzazione di mercato in sostituzione della pluralità delle discipline attualmente vigenti. Ulteriori indicazioni si rinvengono nella comunicazione della Commissione, COM(2005)509 def., del 19 ottobre 2005. In ordine, poi, alla problematica relativa agli aiuti di Stato, un’utile ricognizione dei più recenti indirizzi e delle prospettive più immediate si può leggere in COM(2006)831 def. che contiene il progetto di relazione della Commissione al Consiglio sulla complessiva tematica riguardante la disciplina delle esenzioni per categorie di aiuti di Stato. I recenti interventi normativi in materia di aiuti (di cui ai regolamenti della Commissione n. 1628/2006 riguardante gli aiuti di Stato per investimenti a finalità regionale, n. 1857/2006 riguardante gli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione dei prodotti agricoli e n. 1998/2006 riguardante gli aiuti di importanza minore “de minimis”) si collocano, del resto, nel quadro del “piano di azione nel settore degli aiuti di Stato” prospettato dalla Commissione e che si legge in COM(2005)107 def.
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