La responsabilità delle stazioni appaltanti per ritardato
5. Sul piano funzionale, il decreto comporta la necessità di velocizzare
sistemi di pagamento utilizzati dalle amministrazioni, onde evitare ritardi che potrebbero cagionare danni ingenti alla finanza pubblica. A tal fine, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha sollecitato le amministrazioni a snellire, anche mediante l’introduzione di modalità informatiche, le procedure di acquisto, dalla fase dell’ordinazione della spesa a quella del pagamento, compresa la fase con- cernente il controllo della conformità e rispondenza dei beni e servizi ricevuti alle condizioni fissate nel contratto29.
Inoltre, il Ministero ha sottolineato la possibilità per le amministrazioni di concordare con la controparte le condizioni contrattuali, nel rispetto delle pre- scrizioni normative. L’art. 4 del decreto attuativo, infatti, lascia ai contraenti la facoltà di stabilire, in forma scritta, un termine di pagamento maggiore rispetto a quello previsto e/o un saggio di interesse per il ritardato pagamento diverso da quello stabilito dal successivo art. 530, nel rispetto comunque di quanto dettato dal
successivo art. 7. Il legislatore nazionale non ha, dunque, previsto alcun termine legale massimo di pagamento (ad eccezione delle obbligazioni aventi ad oggetto prodotti deteriorabili), ma si è limitato a disciplinare le conseguenze dell’ina- dempimento all’obbligazione pecuniaria, sanzionata mediante ampliamento
27 Vi si sofferma diffusamente E. russo, La nuova disciplina dei ritardi di. pagamento nelle
transazioni commerciali, in Contr. imp., 2003, p. 445 ss., spec. p. 447.
28 Cfr., di recente, Cass., 15 dicembre 2001, n. 15332, in Dir. lav., 2002, II, p. 36, con nota di G. verrecchia.
29 Cfr. Ministero dell’Economia e delle Finanze, Circ. 14 gennaio 2003, n. 1.
30 Cfr. Ministero dell’Economia e delle Finanze, Circ. 4 febbraio 2003, n. 6. Cfr. più diffusa- mente infra, par. 6.
Responsabilità delle stazioni appaltanti
delle ipotesi di c.d. mora automatica ed applicazione di un elevato tasso ai fini del computo degli interessi moratori.
Sicché, in caso di mancata previsione del termine convenzionale di paga- mento, non sarà possibile ricercare i termini di adempimento della contropresta- zione pecuniaria all’interno del medesimo art. 4 del decreto attuativo, che disci- plina i termini di decorrenza degli interessi moratori correlati agli eventi ivi previsti31. Alla luce della norma di chiusura di cui all’art. 11, cpv. del decreto,
appare più congruo colmare l’evidenziata lacuna facendo applicazione della disciplina comune, dettata dall’art. 1183 c.c., relativa all’immediata esigibilità della controprestazione pecuniaria, senza doversi attendere il termine dilatorio di 30 giorni, di cui al precitato art. 4, ma con l’onere dell’intimazione scritta onde beneficiare della decorrenza anticipata degli interessi moratori al tasso maggio- rato previsto dall’art. 5 del medesimo decreto. In questa prospettiva, si evita di attribuire al debitore una “franchigia” di 30 giorni dall’obbligo di pagamento con decorrenza, in suo difetto, degli interessi moratori a tasso maggiorato, a meno dell’inerzia dello stesso creditore il quale, in mancanza di specifiche pat- tuizioni, non abbia richiesto il pagamento immediatamente esigibile concedendo, di fatto, al debitore moroso la suindicata dilazione32.
Trattandosi di normativa finalizzata a scongiurare i pagamenti tardivi, senza imporre vincoli inderogabili alla pattuizione di termini convenzionali, purché “non gravemente iniqui”, essa si coordina anche con la disciplina codicistica dei termini di pagamento relativa ai singoli contratti tipici, come nell’ipotesi in que- stione dell’appalto. Con specifico riguardo all’appalto di opere pubbliche33, l’at-
tuale art. 133 del Codice degli appalti pubblici riproduce quanto già previsto dall’art. 26 della “legge Merloni” (nel testo modificato dalla l. 18 novembre 1998, n. 415; c.d. “Merloni-ter”), secondo cui, come accennato, in caso di ritar- data emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli acconti ed alla rata di saldo, rispetto alle condizioni ed ai termini stabiliti dal contratto, che non devono comunque superare quelli fissati dal capitolato gene-
31 Del resto, in base al noto principio ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit, il legislatore ha previsto espressamente, accanto ai termini di decorrenza degli interessi moratori, anche i termini massimi di adempimento nella sola ipotesi dei prodotti deteriorabili, di cui al medesimo art. 4, 3° comma del decreto.
32 Per i profili ricostruttivi, v. ora S. G. simone, Il pagamento tardivo, Napoli, 2005, spec. pp. 157-159.
33 Nessun dubbio si è mai posto, infatti, circa l’applicazione della nuova disciplina sui ritardi di pagamento agli appalti pubblici di “servizi” e di “forniture”, laddove l’art. 51 del relativo Ca- pitolato Generale (approvato con D.M. 28 ottobre 1985, GURI n. 51, 3 marzo 1986) prevede che il pagamento del corrispettivo può avvenire in un’unica soluzione ovvero ratealmente ad epoche ivi previste, mentre il successivo art. 55 obbliga l’amministrazione committente ad emettere i do- cumenti di spesa entro e non oltre 60 giorni dal ricevimento della fattura inviata dall’appaltatore. Per quanto visto, tale termine risulta ora ridotto ex art. 4 del decreto attuativo a 30 giorni, fermo restando la facoltà per l’appaltatore di costituire in mora da subito la P.A. per i fini sopra eviden- ziati, beneficiando in entrambe le ipotesi dell’applicazione del tasso di interesse maggiorato ex art. 5 del decreto.
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Mariano Robles
rale, spettano all’esecutore dei lavori gli interessi, legali e moratori, questi ultimi nella misura accertata annualmente con decreto del Ministro competente. Ai sensi dell’art. 30, 1° e 2° comma, del nuovo Capitolato Generale delle opere pubbliche (adottato con D.M. n. 145/2000), gli interessi corrispettivi al tasso legale spettano all’appaltatore decorsi 45 giorni dalla maturazione di ogni stato avanzamento lavori (S.A.L., o del diverso termine eventualmente previsto nel capitolato speciale), siccome previsti dall’art. 29 per l’emissione del documento contabile relativamente agli acconti; oltre i 60 giorni dalla scadenza del menzio- nato termine (ossia, decorsi 105 giorni), spetteranno in aggiunta gli interessi moratori al tasso di cui al richiamato D.M.
Viceversa, ai sensi dell’art. 141, 9° comma del nuovo Codice, il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fideiussoria, deve essere effettuato non oltre 90 giorni dall’emissione del certificato di collaudo provvisorio, ovvero del certificato di regolare esecuzione, che non comporta presunzione di accetta- zione dell’opera, agli effetti dell’art. 1666, 2° comma c.c. Sempre secondo l’art. 30, 3° comma D.M. n. 145/2000, il superamento del suddetto termine implica la corresponsione in favore dell’appaltatore degli interessi corrispettivi aumentati, qualora superiore ai 60 giorni da detta scadenza (ossia, decorsi 150 giorni), anche degli interessi moratori. Sia nel caso delle rate in acconto che del saldo, gli interessi moratori sono comprensivi, ex art. 30, 4° comma, dell’eventuale maggior danno subìto dall’appaltatore, ai sensi dell’art. 1224 cpv. c.c., in conse- guenza del pagamento tardivo.
Tale disciplina deve ora essere coordinata con la normativa di derivazione comunitaria sui ritardi di pagamento applicabile, secondo l’opinione prevalente e condivisibile, anche ai pagamenti dovuti in base ad appalti di lavori pubblici, risultando peraltro apprezzabilmente superata dal nuovo Codice la distinzione tra appalti “sopra” e “sotto” soglia comunitaria. Ciò si declina tramite semplifi- cazione e rafforzamento del regime ordinario di mora automatica ex art. 1219, 2° comma, n. 3 c.c. nel senso che, una volta verificata l’imputabilità alla stazione appaltante del ritardo contestato34, sulle rate di acconto all’appaltatore spette-
ranno, previa intimazione, gli interessi moratori al tasso maggiorato ex art. 5 del decreto attuativo, a decorrere dall’immediata maturazione di ogni S.A.L., corri- spondente alla richiesta di pagamento sub lett. a) dell’art. 4 cpv. del decreto attuativo (oppure dal diverso termine eventualmente previsto nel capitolato spe- ciale, nel rispetto in ogni caso del successivo art. 7); ovvero, automaticamente, decorsi 30 (e non più 45) giorni da tale momento. Quanto al saldo, l’appaltatore
34 Infatti: “la parte che si avvale legittimamente del suo diritto di sospendere l’adempimento della propria obbligazione pecuniaria a causa dell’inadempimento dell’altra non può essere con- siderata in mora e non è, perciò, tenuta al pagamento degli interessi moratori e degli eventuali maggiori danni subiti dall’altra parte per il mancato adempimento, nei termini previsti dal con- tratto, di quanto a lei dovuto, non essendo applicabile l’art. 1224 c.c., che ricollega alla mora del debitore il diritto del creditore al pagamento degli interessi di mora e dei maggiori danni conse- guenti all’omesso pagamento della prestazione pecuniaria”, Cass., 28 settembre 1996, n. 8567, in
Responsabilità delle stazioni appaltanti
potrà esigere il corrispettivo a partire dal termine stabilito dall’art. 1665, ult. comma c.c., ma con l’onere di costituire in mora l’amministrazione debitrice, onde così anticipare il termine iniziale di decorrenza degli interessi moratori al tasso maggiorato; la stazione appaltante sarà, viceversa, automaticamente costi- tuita in mora decorsi 30 (e non più 90) giorni dall’emissione del certificato di collaudo provvisorio, ovvero del certificato di regolare esecuzione, funzional- mente riconducibile all’accettazione dell’opera ex art. 4, cpv., lett. d), del decreto attuativo.