• Non ci sono risultati.

Questa disciplina si rinviene nel recentissimo regolamento (CE) n

Pluralismo definitorio dell’attività e dell’impresa agricola tra diritto

6. Questa disciplina si rinviene nel recentissimo regolamento (CE) n

del 15 dicembre 2006 con cui la Commissione è intervenuta a proposito dell’ap- plicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato relativa agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli e, di conseguenza, ha apportato modifiche anche al regolamento (CE) n. 70/2001 riguardante l’applicazione dei medesimi articoli 87 e 88 agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese in generale. A tale regolamento è poi seguita la più ampia comunicazione della stessa Commissione sugli “Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013”18 con

la quale la Commissione ha fornito un quadro di insieme e di raccordo tra tutti gli strumenti di intervento comunitari e nazionali relativi al sostegno al settore agricolo e forestale.

Nel delineare, agli inizi del nuovo millennio, con il regolamento 70/2001, la regolamentazione relativa agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese, la Comunità era rimasta fedele ai criteri adottati sino ad allora in ordine alla distinzione, anche sul piano contenutistico, tra i diversi settori economici rispondenti alle grandi aree di intervento della politica comunitaria. In coerenza con le determinazioni che potevano leggersi nello stesso art. 1, par. 2 del rego- lamento 70/2001, la stessa Commissione, qualche anno dopo, con il regolamento (CE) n. 1/2004 aveva provveduto a dettare disposizioni puntuali per gli aiuti di Stato a favore delle imprese attive nel settore della produzione, trasformazione

e commercializzazione dei prodotti agricoli.

Nel 7º “considerando” di tale regolamento si attribuiva particolare rilievo alla circostanza secondo la quale la produzione, trasformazione e commercializ- zazione dei prodotti agricoli risultavano nell’ambito della Comunità largamente ad appannaggio delle piccole e medie imprese. Su questa base, il regolamento 1/2004, una volta precisato che per trasformazione dovesse intendersi il tratta- mento di un prodotto agricolo per effetto del quale il prodotto conseguito avrebbe dovuto pur sempre rimanere un prodotto agricolo di cui all’allegato I (art. 2, n. 3), fissava i massimali degli aiuti relativi alla trasformazione e com- mercializzazione (art. 7) in considerazione degli investimenti da realizzare a livello dell’azienda agricola. In tal modo si intendeva anche assicurare un oppor- tuno raccordo con le disposizioni di cui all’art. 7 dell’allora vigente regolamento (CE) n. 1257 del 1999 relativo al sostegno allo sviluppo rurale.

Ebbene, a distanza di tre anni da quell’intervento disciplinare, la Commissione ha modificato sensibilmente la sua visione del settore.

Il mutamento si annuncia innanzitutto nella stessa intitolazione del regola- mento 1857/2006 il quale si occupa solo degli aiuti a favore delle imprese attive

nella produzione dei prodotti agricoli, con la conseguente scomparsa del riferi-

mento alla trasformazione e commercializzazione dei medesimi prodotti agri-

18 Il documento della Commissione (2006/C 319/01) è pubblicato in GUUE C 319, 27 dicem- bre 2006, p. 1 ss. A questa comunicazione si è poi aggiunta l’altra relativa alla disciplina comu- nitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione (2006/C 323/01), in

Pluralismo definitorio dell’attività e dell’impresa agricola

coli. A loro volta, le motivazioni che accompagnano l’articolato chiariscono in modo specifico il diverso orientamento assunto dalla Commissione. In partico- lare, se da una parte l’incipit del 6º “considerando” richiama fedelmente quello già contenuto nel regolamento 1/2004 sopra richiamato, dall’altra il prosieguo della motivazione assunta dalla Commissione muove in una direzione del tutto nuova. Infatti, dopo aver constatato la significativa prevalente presenza di imprese medio piccole nel settore della produzione, trasformazione e commer- cializzazione dei prodotti agricoli, il “considerando” continua e rimarca che: “Esistono tuttavia notevoli differenze tra la struttura della produzione primaria, da un lato, e la trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli dall’al- tro. La trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli risulta spesso

simile a quella dei prodotti industriali. Appare pertanto più appropriato adottare

un approccio differente per la trasformazione e la commercializzazione dei pro- dotti agricoli, applicando a tali attività le norme relative ai prodotti industriali. Di conseguenza, contrariamente all’approccio adottato nel regolamento (CE) n. 1/2004 (…), appare utile istituire un regolamento di esenzione mirato alle neces- sità specifiche della produzione agricola primaria”19.

Sulla base di questa premessa, il regolamento 1857/2006 ha inteso discipli- nare soltanto gli aiuti concessi “alle piccole e medie imprese agricole (aziende agricole) attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli”20, esclu-

dendo quindi quelli destinati alla trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli21 che rientrerebbero di conseguenza nell’area di applicazione

della disciplina generale di cui al regolamento 70/200122. In coerenza, l’art. 2, n.

3, relativo alle definizioni, precisa che per “trasformazione di prodotti agricoli” deve intendersi “qualunque trattamento di un prodotto agricolo in esito al quale il prodotto ottenuto rimane comunque un prodotto agricolo, escluse le operazioni eseguite nell’azienda agricola necessarie per preparare23 un prodotto animale o

vegetale per la prima vendita”.

Quanto, poi, alla commercializzazione, il medesimo art. 2 n. 4, chiarisce che per commercializzazione di prodotti agricoli deve intendersi “la detenzione o l’esposizione ai fini della vendita, la messa in vendita, la consegna o qualsiasi altra modalità di immissione sul mercato, eccettuata la prima vendita da parte

del produttore primario a rivenditori o trasformatori ed ogni operazione neces- saria per preparare il prodotto per questa prima vendita”. La disposizione 19 Corsivo nostro.

20 Così l’art. 1, par. 1 del regolamento 1857/2006, cit.

21 Con la sola eccezione, limitatamente alla commercializzazione, per gli aiuti a favore dell’as- sociazionismo agricolo di cui al successivo art. 9 del medesimo regolamento 1857/2006. 22 Così il 26° “considerando” del regolamento 1857/2006, cit.

23 Nel caso degli animali, ogni dubbio in ordine alla macellazione – nel senso che questa è da ritenersi estranea alla preparazione in vista della prima vendita – si può ricavare, a tacer d’altro, da quanto si legge al punto 41, lett. e) della citata comunicazione 2006/C 319/1, nella quale la Com- missione ritiene appunto che la macellazione rientri nell’area della trasformazione e commercia- lizzazione per cui dovrebbe risultare indifferente il fatto che il macello sia costruito all’interno o all’esterno di un’azienda agricola.

486

Antonio Jannarelli

interpretativa delle definizioni, prosegue, infine, chiarendo altresì che la vendita effettuata “da parte di un produttore primario al consumatore finale è da consi-

derarsi una commercializzazione se avviene in locali separati riservati a questa attività”24.

In realtà, identiche definizioni relative alla trasformazione ed alla commer- cializzazione dei prodotti agricoli, intese quali attività distinte sia dall’attività agricola primaria rappresentata dalla produzione in quanto tale, sia dalle (altre) attività connesse con la produzione primaria, erano emerse in altri interventi legislativi della Comunità precedenti a quello che qui si esamina e, però, a que- st’ultimo accomunati dalla condivisione dell’area oggetto della disciplina, costi- tuita appunto dagli aiuti di Stato.

In particolare, esse si rinvengono nell’art. 2, par. 1, lett. p) e q) del regola- mento (CE) n. 1628/2006 della Commissione, del 26 ottobre 2006, avente ad oggetto l’applicazione degli articoli 87 e 88 agli aiuti di Stato per investimenti e finalità regionali25.

Ed in effetti, come ben può leggersi nel complessivo quadro esplicativo offerto dalla comunicazione della Commissione 2006/C 319/1 sopra richiamata i due provvedimenti si coordinano perfettamente. Se da una parte il regolamento 1857/2006 intende disciplinare il sistema degli aiuti di Stato destinati alla pro- duzione primaria, il regolamento 1628/2006 in materia di aiuti di Stato per inve- stimenti a finalità regionale, con riferimento al settore agricolo, si applica solo alla trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli in una ottica del tutto nuova rispetto alla preesistente disciplina: ottica, secondo la quale, a detta della Commissione, “date le analogie tra le imprese di trasformazione e commer- cializzazione dei prodotti agricoli e le imprese non agricole, in particolare nel settore della trasformazione dei prodotti alimentari, è opportuno armonizzare le norme in materia di aiuti di Stato applicabili alle imprese dedite alla trasforma- zione e commercializzazione di prodotti agricoli con quelle applicabili alle imprese non agricole”26.

24 Corsivi nostri.

25 In GUUE L 302, 1º novembre 2006, p. 29 ss. A ben vedere, una più risalente precedente rispetto all’indirizzo accolto nel regolamento 1857/2006 si può rinvenire anche nel progetto di re- golamento relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 TCE agli aiuti d’importanza minore (“de

minimis”), in GUUE C 137, 10 giugno 2006, p. 4: progetto destinato a sostituire il regolamento

(CE) n. 69/2001 e che è stato definitivamente adottato con il regolamento (CE) n. 1998/2006 dello stesso 15 dicembre e pubblicato in GUUE L 379, 28 dicembre 2006, p. 5. È utile rammentare che il regolamento (CE) n. 1860/2004, della Commissione, relativo all’applicazione degli aiuti de

minimis al settore agricolo e alla pesca, modificato appunto dal regolamento 1998/2006, rifletteva

all’origine la visione unitaria del sistema agricolo, per cui, ai sensi dell’art. 2, per “imprese nel settore agricolo” si intendevano “le imprese dedite alla produzione, trasformazione e commercia- lizzazione dei prodotti agricoli”. È interessante rimarcare il linguaggio che si rinviene nell’art. 1, par. 2 del regolamento 1628/2006 secondo il quale si considerano escluse dall’applicazione del medesimo regolamento le “attività connesse con la produzione primaria (agricoltura e allevamen- to) dei prodotti di cui all’allegato I del Trattato”.

26 Così la comunicazione della Commissione 2006/C 319/1, punto 17, nel quale vengono elen- cati i provvedimenti legislativi vigenti ed in itinere ispirati a tale indirizzo. Mette conto rimarcare

Pluralismo definitorio dell’attività e dell’impresa agricola

Outline

Documenti correlati