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Bilanciamento dei diritti inviolabili: da diritto ad istituto giuridico

1.4 L'inviolabilità del diritto all'abitazione

1.4.2. Compatibilità tra concetti: diritto inviolabile e diritto sociale

1.4.3.1 Bilanciamento dei diritti inviolabili: da diritto ad istituto giuridico

<< I diritti costituzionali, in quanto nascono intrinsecamente limitati, sono tutti soggetti a bilanciamento tra sé medesimi, l'uno rispetto agli altri, e tra sé e altri valori costituzionali (doveri inderogabili, interesse pubblico, funzione ed utilità sociale, ecc.)77 >>.

L'inderogabilità dell'opera di bilanciamento non comporta però l'unitarietà dei modi e dei termini entro cui lo stesso debba essere contenuto: è in questo senso che assume consistenza la distinzione delineata tra diritti dell'uomo e del cittadino e diritti connessi a posizioni sociali. Più precisamente, al di là del - non certo trascurabile - profilo definitorio, resta da domandarsi in cosa si traduca la maggiore autonomia direzionale rimessa al legislatore nella concreta determinazione dei diritti inviolabili “speciali”, soprattutto in occasione del bilanciamento con altri valori costituzionali.

Non volendo correre il rischio di vanificare il significato profondo della categoria della inviolabilità, gli ordinamenti contemporanei hanno elaborato regole pratiche di salvaguardia, confini ben delineati che i termini del confronto non possono penetrare.

riferibili ai diritti civili e politici, che risultano,invece, limitate nel contenuto (sicurezza e incolumità pubblica con riferimento alla libertà di riunione, art. 17 Cost.) o nella loro estensione materiale ( la libertà di manifestazione del pensiero, ex art. 21 Cost., incontra limite del buon costume, che richiama il campo della moralità pubblica o, addirittura dell'etica sessuale). << Si tratta, più precisamente, di una differenza che ha una sua ratio obiettiva nel fatto che, mentre i diritti inviolabili “generali” sono l'espressione più immediata dei valori di libertà individuale e collettiva, gli altri invece rinviano a valori di libertà o di liberazione strettamente interrelati con le esigenze di giustizia, in quanto più direttamente rivolti alla costituzione e alla definizione del più comprensivo e universale valore della “libertà eguale”, vera pietra miliare della “democrazia pluralistica” >>. Così A. BALDASSARRE, Diritti inviolabili, cit., pp. 31-32.

Le libertà personali, collettive e politiche godono della peculiare garanzia consistente nella intangibilità del loro contenuto essenziale78.

In quanto tali esse si differenziano dai diritti inviolabili speciali, che - mutuando una terminologia propria della più accurata dottrina tedesca - sono assistiti dalla c.d. garanzia d'istituto.

Siffatta locuzione richiama << l'essenziale equilibrio disposto dalla Costituzione tra un complesso di diritti e doveri corrispondenti a valori diversi, legati tra loro in una struttura unitaria, per cui i diritti e le libertà sono pariordinati assiologicamente e contrapposti a valori esterni (es. utilità sociale), gli uni e gli altri costituendo principi ordinatori indipendenti di tale struttura >>79.

Simile concetto - originariamente elaborato per impedire al potere legislativo di intaccare determinati istituti giuridici, in primis la proprietà privata - conserva una indubbia utilità pratica nei casi in cui la Corte costituzionale intenda riferirsi non ad un diritto isolatamente considerato, ma ad un complesso di norme sufficientemente unitario da costituire un tipo a se stante.

Ecco che viene a delinearsi la caratterizzazione giuridica del diritto

78 Per una compiuta disamina del concetto di “contenuto essenziale” vedi A. BALDASSARRE, Diritti inviolabili, cit., pp. 32 ss., che, dopo attenta analisi delle concezioni assolutistiche e relativistiche, finisce col demolire le critiche che i sostenitori dell'una e dell'altra posizione reciprocamente si muovono, ammettendone la contemporanea applicazione, giustificata dal riferirsi le stesse ad ipotesi differenti. 79 Vedi F. MODUGNO, op. cit., p. 105. Una definizione analoga si ritrova anche in BALDASSARRE, Diritti inviolabili, cit., pp. 33 e 35-36, che si sofferma puntualmente sui corollari della garanzia di istituto. La stessa impone, da un lato, che i distinti principi ordinatori siano conservati, ma, dall'altro, li rende ragionevolmente modulabili da parte del legislatore e adattabili alle esigenze sociali e all'evoluzione della società stessa, dando, in certi momenti storici, la prevalenza all'uno o all'altro principio secondo il proprio discrezionale apprezzamento. Più precisamente, nei confronti del potere di revisione costituzionale, la garanzia di istituto determina la ineliminabilità degli specifici principi ordinatori e l'immodificabilità tipo del loro rapporto reciproco.

Nei confronti del legislatore ordinario , invece, il limite che deriva dalla medesima garanzia si traduce in un vincolo di proporzionalità dei mezzi impiegati in relazione all'attuazione dei corrispondenti principi ordinatori nel loro particolare equilibrio costituzionale.

all'abitazione come tipo, o meglio come istituto giuridico80: lungi dal poter essere confinato in una posizione autonoma ed isolata, il diritto

de quo merita collocazione in un contesto multiforme, caratterizzato da

una fitta trama di diritti intersecantesi tra loro e rinvianti a molteplici valori costituzionali dallo stesso incarnati.

Nell'ambito di un siffatto quadro di estrema complessità valoriale, la garanzia d'istituto opera nel senso di fissare le linee direttrici che il legislatore ordinario dovrebbe seguire nel ricercare un ragionevole equilibrio tra le diverse istanze costituzionalmente contemplate81.

Simile assunto, per cui nella formula di diritto alla casa viene ad essere complessivamente racchiuso un mosaico di diritti, principi e valori meritevoli di equilibrata considerazione, sembra avallato dal

“significato debole” che la Corte costituzionale è venuta ad attribuire

alla “nostra” situazione giuridica, qualificandola alla stregua di << diritto strumentale e concorrente rispetto ad altre situazioni soggettive di bisogno, che godono di una separata e particolare tutela costituzionale >>82, quali la libertà di domicilio, il diritto alla

riservatezza, la libertà di iniziativa economica ed il diritto di proprietà privata83.

80 Per la definizione del concetto si rinvia a A. BALDASSARRE, Diritti inviolabili,

cit., p. 33.

81 Se da un lato impone di conservare la convivenza dei diversi principi ordinatori di ciascun istituto, dall'altro lascia libero il legislatore di modellarla secondo un principio di ragionevole adattamento alle esigenze sociali e all'evoluzione della società stessa.

82 Così A. BALDASSARRE, Diritti sociali, cit., pp. 27-28, che rinuncia ad una qualificazione del diritto all'abitazione nel suo significato “forte” di diritto a ricevere un alloggio, ritenuto compatibile solo << con un ordinamento in cui la proprietà fondiaria e l'attività edilizia siano riservate alla mano pubblica o siano, comunque, nella sostanziale disponibilità dei poteri pubblici >>. Cfr. anche F. MODUGNO, op.

cit., pp. 58 ss., che, nel sposare il significato “debole” del diritto, prospetta anche un

significato “intermedio” affermatosi alla fine degli anni settanta in una parte della giurisdizione di merito come << diritto soggettivo perfetto del locatario alla stabilità di godimento del proprio alloggio >>.

83 Esplicito richiamo ai diritti rispetto ai quali quello all'abitazione si pone come strumentale - alla salute (art. 32), alla libertà di domicilio (art.14) e ad altre direttive costituzionali coordinate con il rilievo primario che assume il godimento di un

In tal modo << il bisogno dell'abitazione si presenta come esigenza di un habitat adeguato all'uomo persona e si mostra in tutta la sua complessità84 >>, risultando imprescindibile un suo inserimento in un

variegato quadro di valori costituzionalmente rilevanti.

In definitiva, la cornice “policentrica” entro la quale è stato ricondotto il diritto all'abitazione non sottrae al legislatore il potere di modellare un ragionevole equilibrio tra i diversi principi ordinatori di un certo istituto; altrettanto non può dirsi per il mantenimento della funzione essenziale che la Costituzione assegna all'istituto medesimo nel suo complesso, che si prospetta come ineliminabile.

1.4.4 Verso un livello essenziale delle prestazioni: il

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